Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-08, n. 201904707

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-08, n. 201904707
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904707
Data del deposito : 8 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2019

N. 04707/2019REG.PROV.COLL.

N. 02648/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 2648 del 2016, proposto dalla s.a.s. L d Dellachiesa Massimo e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P in Roma, via Civinini, n. 12;

contro

Il Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 813/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato Federica Stoppani, su delega dell’avvocato F R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 475 del 2008 (proposto al TAR per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, e integrato con motivi aggiunti), la società appellante ha impugnato alcuni atti emessi dal Comune di Rimini, concernenti alcuni lavori da realizzare in un albergo.

2. Il TAR, con la sentenza n. 813 del 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

3. Con l’appello indicato in epigrafe, la società ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che in sua riforma il ricorso di primo grado sia accolto.

4. Con un atto depositato in data 17 aprile 2019, la società ha dichiarato di rinunciare all’appello

La Sezione prende atto di tale dichiarazione, dà atto della rinuncia all’appello e dispone l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese del giudizio di secondo grado.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi