Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-05-04, n. 201502215

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-05-04, n. 201502215
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502215
Data del deposito : 4 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07002/2014 REG.RIC.

N. 02215/2015REG.PROV.COLL.

N. 07002/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2014, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G M;

nei confronti di

Comune di Gagliano del Capo;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 265/2014, resa tra le parti, concernente diniego costruzione abusiva - vincolo paesaggistico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015 il consigliere Roberta Vigotti e udito l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto il ricorso proposto dalla signora G M avverso l’annullamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto del 18 dicembre 2006 del provvedimento in data 13 ottobre 2006 con cui il Comune di Gagliano del Capo aveva espresso parere favorevole per la sanatoria degli interventi edilizi realizzati in zona vincolata.

I) Il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado si basa sulla seguente motivazione “ la costruzione realizzata senza la regolare autorizzazione edilizia non costituisce elemento integrato nel contesto dei luoghi in quanto altera una parte del paesaggio di rilevante interesse ambientale e naturalistico ricade all’interno della fascia dei 300 metri dal mare ”.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso sulla scorta dei principi giurisprudenziali secondo i quali in sede di esame del contenuto dell'autorizzazione paesistica il Ministero non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni a quelle espresse dall'Amministrazione che ha emanato l'autorizzazione: nella fattispecie in esame, secondo il primo giudice, l’immobile è simile per caratteristiche tipologiche ad altri fabbricati esistenti e quindi correttamente il Comune ha rilasciato il parere favorevole.

II) L’appello proposto dall’Amministrazione statale è fondato.

Come ha puntualizzato più volte questo Consiglio di Stato (per tutte, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5430), alla Soprintendenza spetta una compiuta valutazione di legittimità in ordine ai provvedimenti favorevoli in materia paesaggistica rilasciati dai Comuni, in quanto espressione di un potere non di mero controllo formale, ma di vera e propria attiva cogestione del vincolo, funzionale all'“estrema difesa” dello stesso;
di conseguenza, l’annullamento dell'autorizzazione paesaggistica può derivare dal riscontro di qualsiasi vizio di legittimità.

Nella fattispecie in esame, come ha rilevato il provvedimento impugnato in primo grado, il manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria è collocato nella fascia dei trecento metri dal mare, fascia nella quale la legge regionale della Puglia 31 maggio 1980, n. 56 vieta, all’art. 51 lett. f) salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali….sino all' entrata in vigore dei piani territoriali… qualsiasi opera di edificazione.

La possibilità di sanare l’opera abusiva è, quindi, esclusa in radice, dato che, come questo Consiglio di Stato ha già affermato (sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3497), la norma regionale introduce un divieto assoluto, ancorché temporaneo, di edificazione entro la fascia costiera, al quale si aggancia con immediatezza la misura sanzionatoria prevista dal legislatore statale, e cioè l'impossibilità di sanatoria dell'abuso, senza eccezioni, limiti o condizionamenti, anche in applicazione dell’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Il divieto imposto dalla norma regionale, operante alla data in cui è stata presentata l’istanza di condono, è stato del resto confermato dal piano territoriale comunale, approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, e quindi era in vigore anche all’epoca del provvedimento impugnato in primo grado.

Tali considerazioni rendono già evidente la fondatezza dell’appello;
ad esse, ad abundantiam , va aggiunto che l’area in cui ricade l’abuso è sottoposta a tutela ai sensi della parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mediante il decreto ministeriale 26 marzo 1970 che ne riconosce il notevole interesse pubblico, sicché anche sotto questo profilo il provvedimento favorevole del Comune, che non ha valutato l’impatto dell’abuso sui valori espressi dal vincolo, risulta validamente annullato dalla Soprintendenza, competente a indagarne la legittimità sotto tutti gli aspetti, compresa la completezza della motivazione.

III) L’appello deve, in conclusione, essere accolto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi