Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza presidenziale 2022-05-11, n. 202200923

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza presidenziale 2022-05-11, n. 202200923
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200923
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 08456/2021 REG.RIC.

N. 00923/2022 REG.PROV.PRES.

N. 08456/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8456 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Prefettura di Napoli, non costituita in giudizio;

nei confronti

del -OMISSIS-., non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Viste le ‘linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa’ - adottate con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 49 di data 8 febbraio 2022, in attuazione dell’art. 17 del decreto legge n. 80 del 2021, convertito nella legge n. 113 del 2021 - che hanno introdotto regole volte alla riduzione dei giudizi pendenti, alla razionalizzazione dell’attività dell’Ufficio per il processo, nonché alla individuazione dei giudizi da fissare con priorità per rispondere alla domanda di giustizia;

Tenuto conto anche del numero complessivo dei magistrati assegnati alla Sezione e rilevato il numero degli appelli complessivamente pendenti presso questa Sezione;

Considerato che, per la corretta gestione dei ruoli e per individuare quali siano le posizioni alle quali va data risposta di giustizia, occorre valutare quali tra gli appelli pendenti dell’anno 2021 vadano fissati con priorità;

Rilevato che - in luogo della fissazione di udienze (come avveniva in passato) recanti i cd ruoli aggiunti, al solo fine di acquisire la dichiarazione di conferma o meno della sussistenza del perdurante interesse alla definizione del giudizio – risulta più funzionale continuare nella più recente prassi della Sezione e dunque emanare ordinanze istruttorie, volte ad acquisire le relative dichiarazioni, nonché elementi utili per individuare i giudizi da fissare con priorità, ai sensi degli articoli 71, 71 bis e 72 del codice del processo amministrativo e dell’art. 8 delle norme d’attuazione del medesimo codice, e ciò anche al fine di evitare che siano inseriti nei ruoli i giudizi destinati ad essere dichiarati estinti per rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere;

Rilevato che è impellente l’esigenza che i difensori collaborino con l’Ufficio per il processo, affinché sia possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;

Visto il decreto della Corte di appello di Napoli reso nel giudizio n. -OMISSIS-;

Rilevato che, su istanza dell’appellante, è stata rinviata l’udienza del 10 marzo 2021, in considerazione del fatto che il controllo giudiziario è stato disposto sino al 19 marzo 2022;

Considerato che, di conseguenza, va disposto che:

a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio;

b) in considerazione della regola della condanna alle spese della parte soccombente e in previsione delle eventuali statuizioni delle misure previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo (e ferma ogni valutazione del Collegio), è opportuno che ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese (che tenga specificatamente conto del valore della causa), che agevoli il Collegio per la liquidazione delle spese ed, eventualmente, delle misure previste dal medesimo art. 26;

c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa;

d) la dichiarazione sopra prevista alla lettera a), le note spese di cui alla lettera b) e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c) vanno depositate entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;


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