Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-12, n. 201801567

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-12, n. 201801567
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801567
Data del deposito : 12 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2018

N. 01567/2018REG.PROV.COLL.

N. 08338/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8338 del 2017, proposto dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI, e dalla Società Insiel Mercato S.p.A. in proprio e quale mandante del costituendo RTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avvocati S V ed E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato S V in Roma, via Emilia, n. 88;



contro

La Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., e il Centro Regionale del Sangue, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
Intercent – ER, Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;



nei confronti di

Mak-System Italia S.r.l. e Dedalus S.p.A. (Società Incorporante Noemalife S.p.A.), in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Aicardi, Carlo Baseggio e Franco Coccoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Nicola Aicardi in Roma, viale Parioli, n.180;
Noemalife S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



PER LA REVOCAZIONE

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4336 del 6 luglio 2017 (R.G.00257/2017) pubblicata il 13 settembre 2017


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mak-System Italia S.r.l., di Dedalus S.p.A. (Società Incorporante Noemalife S.p.A.) e di Intercent – ER, Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Consigliere P A A P e uditi per le parti gli Avvocati S V, Aristide Police e Benedetta Lubrano su delega dell’Avvocato Carlo Baseggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. - Con ricorso al T.a.r. Emilia Romagna, sede di Bologna, n.r.g. 558 del 2016, le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Insiel Mercato S.p.A. impugnavano gli atti della procedura aperta indetta da Intercent - ER per l’acquisizione di una piattaforma per la gestione del sistema informativo dei servizi trasfusionali delle Aziende della Regione Emilia Romagna, per un importo massimo a base di gara di € 5.600.000,00 IVA esclusa, procedura aggiudicata al raggruppamento controinteressato, costituito dalle società Mak-System Italia S.r.l. e Noemalife S.p.A., la cui offerta è stata ritenuta idonea dopo sottoposizione a verifica di anomalia.

1.1. - Affermavano le ricorrenti Società che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per illegittimo utilizzo dell’avvalimento e per violazione degli artt. 37, comma 4, 41 e 42 del codice dei contratti e del principio di necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione.

1.2. - Si costituivano in giudizio le controparti chiedendo il rigetto del gravame.

1.3. - Con sentenza n. 1038 del 2016, il T.a.r. di Bologna, II sezione, respingeva il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore delle parti resistenti nella somma complessiva di € 30.000,00 oltre accessori di legge.

2. - Proponevano appello le Società ricorrenti in primo grado, lamentando l’erroneità e ingiustizia della sentenza.

3. - Con sentenza n. 4336 del 6 luglio/13 settembre 2017, l’appello veniva respinto, salvo per il capo concernente l’ammontare della condanna alle spese, che venivano rideterminate in euro 9.000,00, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.

4. - Con il ricorso per revocazione in esame, si denuncia l’errore di fatto presupposto della decisione

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