Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202305346
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 05346/2023REG.PROV.COLL.
N. 07415/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7415 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C D P, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S R, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. D S;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Polizia di Stato del 28 novembre 2019, l’Amministrazione resistente indiceva un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione complessiva di 31 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro”, da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;
- il predetto concorso era riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del bando;
- al termine della procedura concorsuale, per quanto concerne la disciplina sportiva del motociclismo (specialità velocità-motomondiale), il signor -OMISSIS- ‒ odierno appellante ‒ si collocava al secondo posto, preceduto dal primo classificato signor -OMISSIS-;
- il signor -OMISSIS- impugnava quindi gli atti della procedura, contestando l’accertamento effettuato dalla Commissione medica in sede concorsuale nei confronti del vincitore -OMISSIS-, ritenendo insussistente in capo allo stesso il requisito dell’altezza non inferiore a 165 cm, come individuato dal decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, deducendo la violazione dell’art. 2 del bando di concorso e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’eccesso di potere per violazione dei principi generali di trasparenza, par condicio, certezza del diritto e tutela dell’affidamento.
2.– Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.
3.– Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendone (in estrema sintesi) l’erroneità per i seguenti motivi:
a) la legge n. 2 del 2015 ha modificato la disciplina dell’ordinamento militare in materia di ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando a un successivo regolamento l’individuazione di parametri fisici in sostituzione del requisito dei limiti di altezza precedentemente previsti (art. 1, comma 2); sennonché, il regolamento emanato con il d.P.R. n. 207 del 2015 ha previsto espressamente che le relative disposizioni «non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonché alle bande musicali» (art. 2, comma 2); la lex specialis