Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-28, n. 201701426

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-28, n. 201701426
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701426
Data del deposito : 28 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2017

N. 01426/2017REG.PROV.COLL.

N. 06145/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6145 del 2016, proposto da A.M.A. Azienda Municipale Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avvocato S R, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

nei confronti di

Co.la.ri. - Consorzio Laziale Rifiuti, E. Giovi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia e Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avvocato Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I ter , 24 marzo 2016, n. 3687/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Co.la.ri. - Consorzio Laziale Rifiuti, di E. Giovi s.r.l e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il consigliere G C;

Uditi per le parti gli avvocati Valeria Pellegrino su delega dell’avvocato G P, S R e Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 17 aprile 2012, n. 3441, il T.A.R. per il Lazio, sez. I ter , ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società E. Giovi s.r.l. avverso la determinazione n. B 7190, emessa in data 20 settembre 2011 dalla Regione Lazio, nella parte in cui aveva determinato la tariffa di accesso ai due impianti di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, entrambi siti in località Malagrotta, in Comune di Roma, nonché la valutazione di conformità del calcolo economico finanziario e gli atti di affidamento di tale valutazione.

2. Con sentenza 25 gennaio 2016, n. 248, pronunziata su appello dell’A.M.A. – Azienda municipalizzata ambiente s.p.a. (società in house di Roma Capitale, che sopporta i costi per il conferimento dei rifiuti negli impianti esistenti e, in particolare, in quello di Malagrotta, di proprietà della E.Giovi), il Consiglio di Stato, sez. V, previa verificazione, ha annullato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio.

3. In pendenza del giudizio di secondo grado, la Regione Lazio ha adottato la determinazione n. G09974 del 7 agosto 2015 con la quale – su istanza della E.Giovi e del Consorzio Laziale Rifiuti Co.La.Ri. – ha deliberato l’<<aggiornamento dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento/recupero/ trasporto presso terzi dovuto alla chiusura della discarica di Malagrotta>>
con effetto retroattivo, a far data del 1° ottobre 2013.

4. A.M.A. ha impugnato tale nuovo provvedimento proponendo un ricorso che la medesima sezione del T.A.R. ha respinto con sentenza 24 marzo 2016, n. 3687, disponendo la compensazione fra le parti delle spese giudiziali.

5. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:

a) Co.La.Ri. fosse legittimato a presentare istanza di pagamento alla Regione Lazio del credito asseritamente vantato per trattarsi di un consorzio con attività esterna, che svolgerebbe attività di impresa quale mandatario e nell’interesse delle imprese consorziate, fra le quali E. Giovi;

b) l’atto impugnato non costituirebbe una revisione tariffaria, ma solo il riconoscimento - di carattere assolutamente transitorio in attesa della rideterminazione della tariffa - dei crediti inerenti ai maggiori costi sopportati dal privato a seguito della chiusura del sito di Malagrotta, sino ad allora utilizzato;

c) l’atto impugnato non costituirebbe una rideterminazione tariffaria, ma solo il riconoscimento di un credito inerente ai maggiori costi sopportati dal privato, a seguito della chiusura della discarica di Malagrotta, per smaltire, recuperare e trasportare in altri impianti i materiali trattati;

d) la determinazione della Regione fosse sorretta da un’adeguata istruttoria (costi verificati da un commercialista revisore dei conti per la parte privata e sottoposti alla valutazione del competente dirigente regionale, che ha redatto una relazione sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato).

6. A.M.A. ha interposto appello avverso la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva. In sintesi, il provvedimento impugnato rappresenterebbe in realtà un illegittimo e abnorme atto di integrazione della tariffa, deciso senza il rispetto della procedura prescritta e sulla base di un’istruttoria parziale appiattitasi sulle prospettazioni dell’impresa, assumendo anche sia i costi direttamente sostenuti da un consorzio terzo rispetto al soggetto gestore, non titolare degli impianti di T.M.B. e della relativa autorizzazione, sia voci di costo estranee al servizio oggetto dell’incremento tariffario, con una considerazione atomistica degli effetti della chiusura della discarica di Malagrotta e senza tenere conto delle economie di scala ricollegabili all’interferenza tra voci di costo fisse e variabili.

7. Il consorzio e la società intimati si sono opposti all’appello con controricorso depositato il 19 settembre 2016.

8. Si sono quindi costituite anche Roma Capitale e la Regione Lazio. Quest’ultima, oltre a sostenere la correttezza del proprio operato, ha informato di avere avviato il procedimento di revisione dell’intera tariffa, all’esito del quale le eventuali maggiori somme corrisposte da A.M.A. potrebbero essere oggetto di conguaglio.

9. Con determinazione n. G10586 del 21 settembre 2016, versata in atti il giorno successivo, la Regione Lazio ha adottato la nuova tariffa di accesso agli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 fissandola in importi diversi per il periodo dal 20 settembre 2011 al 30 settembre 2013 (euro 96,26) e per il periodo successivo a tale ultima data (euro 116,35).

10. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2016, sull’accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

11. Con memoria depositata il 27 gennaio 2017, la Regione ha chiesto che, alla luce della nuova determinazione, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

12. In pari data, A.M.A. ha depositato copia del ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio avverso la determinazione n. G10586/2016.

13. Con memoria depositata il 3 febbraio 2017, i privati, pur insistendo nel rigetto dell’appello, hanno osservato che la nuova determinazione e il successivo ricorso dimostrerebbero la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse all’originario ricorso.

14. Con memoria depositata il successivo 6 febbraio, A.M.A. non si oppone all’accertamento della cessata materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse, ma chiede una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado onde evitarne il passaggio in giudicato. Insiste comunque nel richiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

15. Le parti hanno discusso il punto con ulteriori memorie.

15. All’udienza pubblica del 9 marzo 2017, quando l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione, le parti hanno concordemente dichiarato di convenire - dandone atto a verbale - sul carattere sostitutivo del nuovo provvedimento regionale rispetto a quello su cui verte il presente giudizio e sul conseguente esito processuale, esposto nei termini che seguono.

16. Il Collegio ritiene che:

a) la determinazione regionale n. G10586/2016, disponendo anche con effetto retroattivo la misura della nuova tariffa, ha sostituito integralmente il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, deciso con la sentenza impugnata in questa sede;

b) da questa premessa deriva non la cessazione della materia del contendere (la quale conduce a una pronuncia di merito e si dà solo quando sia integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente: art. 34, comma 5, c.p.a.), ma la traslazione dell’interesse a ricorrere dal vecchio al nuovo provvedimento, che risulta appunto gravato sia da A.M.A. che da Roma Capitale con ricorsi che, ove accolti, non produrrebbero la riviviscenza del provvedimento precedente.

17. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in questo senso va riformata la sentenza di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 352).

18. Considerata la complessità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

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