Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202303960
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 03960/2023REG.PROV.COLL.
N. 09095/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2020, proposto da
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OL UP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Corona, Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Zaccheo in Roma, viale di Villa Grazioli n. 29;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso, per l’anno 2014, al regime di sostegno di cui al D.M. 5.9.11 per l’impianto di cogenerazione denominato “-OMISSIS-”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OL UP S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87 comma 4 bis c.p.a;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Carmelina Addesso e e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (d’ora innanzi, GSE) ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- dell’11 agosto 2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter, ha accolto il ricorso proposto dalla società OL UP S.r.l. (d’ora innanzi, OL) per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso, per l'anno 2014, al regime di sostegno di cui al D.M. 5.9.11 per l'impianto di cogenerazione denominato “-OMISSIS-”.
1.1 Nel 2009 OL, società operante nel settore tessile con stabilimenti dislocati in varie province d’Italia, commissionava alla società AB Energy s.p.a. la realizzazione di un impianto di cogenerazione (“Ecomax 10 ngs”) con potenza elettrica nominale di 1063 kw, potenza termica cogenerata di 1173 kw e potenza termica indotta di 2671 kw. La struttura era realizzata su una sorta di container, in modo da poter essere trasportata da un luogo all’altro.
1.2 L’impianto veniva installato in data 31 luglio 2009 presso lo stabilimento di -OMISSIS- ed entrava in esercizio in data 14 agosto 2009. Circa un anno dopo, OL cessava l’attività nello stabilimento sopra indicato e riallocava le risorse nello stabilimento di -OMISSIS-, dove trasferiva anche l’impianto di cogenerazione (avente lo stesso numero di matricola e componenti), che era rimesso in funzione nel giugno 2011.
1.3 In data 27 marzo 2013, raggiunti i parametri di risparmio energetico per accedere ai benefici previsti dal D.M. 5 settembre 2011 per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (“CAR”), la società presentava al GSE la domanda di riconoscimento come CAR e di accesso al regime di sostegno relativamente alla produzione di energia effettuata nel 2012. Nella domanda la società indicava erroneamente come “data di entrata in esercizio” dell’impianto il 7 giugno 2011 (data di installazione da parte dell’Enel del misuratore di scambio presso lo stabilimento di -OMISSIS-) senza far riferimento alla prima messa in esercizio in data 14 agosto 2009 presso lo stabilimento di -OMISSIS-. Il GSE con provvedimento 29 luglio 2013 accoglieva la domanda di OL e riconosceva, per l’anno 2012, sia la qualifica di CAR sia l’accesso agli incentivi, attribuendo alla società 543 certificati bianchi pari a circa 47.500,00 euro. La medesima istanza era riproposta per l’anno 2013 ed era accolta dal GSE, che riconosceva, anche per l’anno 2013, la qualifica di CAR, attribuendo alla società 274 certificati bianchi pari a circa 28.800,00 euro.
1.4 Identica istanza era riproposta anche per l’anno 2014, ma- a seguito della richiesta di integrazione istruttoria che la società riscontrava, chiarendo che l’impianto, alla data di installazione presso lo stabilimento di Ponzano, presentava già un monte ore di attività pari a 2400 ore, riferibili all’originaria installazione in -OMISSIS-- il GSE, con comunicazione 13 luglio 2015, preannunciava il rigetto dell’istanza per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 5 settembre 2011, in quanto “ l’intervento non è stato effettuato utilizzando componenti nuovi ”. Al preavviso di diniego seguiva il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di accesso del 12.11.2015 agli incentivi poiché “ l’intervento non rispetta i requisiti previsti dalla lettera c), comma 1, art. 2 del DM 5 settembre 2011 per il riconoscimento di “nuova unità di cogenerazione ”, in quanto “ il motore, il generatore, il trasformatore, gli impianti ausiliari, i contatori elettrici, i contatori del gas naturale, il sistema di supervisione, sono stati eserciti presso un altro impianto di cogenerazione …quindi è stata realizzata un’unità, utilizzando componenti non nuovi ”.
1.5 La società impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio che con sentenza -OMISSIS- lo accoglieva, rilevando, in sintesi, che nel caso di specie “ non si verte nell’ipotesi di unità di cogenerazione entrata in esercizio con componenti usate e/o riassemblate, ma di unità di cogenerazione entrata in esercizio per la prima volta (presso lo stabilimento di -OMISSIS-) con componenti nuove e poi trasferita in blocco e riattivata presso altro stabilimento ”.
2. Con ricorso in appello il GSE lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, comma 11, Legge n. 99 del 2009, dell’articolo 6 D.lgs. n. 20 del 2007, dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), D.M. 5 settembre 2011, della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, nonché del paragrafo 3.2 della “Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR”. Errata valutazione dei presupposti di