Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-30, n. 201204694

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-30, n. 201204694
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204694
Data del deposito : 30 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08110/2012 REG.RIC.

N. 04694/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08110/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8110 del 2012, proposto da:


Fastweb S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. P S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, viale Mazzini n.11;


contro

Lombardia Informatica Spa, rappresentata e difesadagli avv. G D V, G S D Prato, con domicilio eletto presso G D V in Roma, piazza Mazzini n. 8;

nei confronti di

Bt Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. F V, A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Sabotino, n. 22;
Enteer Srl;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01409/2012, resa tra le parti, concernente procedura aperta per la selezione di un unico operatore a livello regionale per l'erogazione dei servizi di rete del SISS;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lombardia Informatica Spa e di Bt Italia Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, Della Valle, Vecchione e Gemma;


Ritenuto che

- le complesse questioni oggetto dell’appello in relazione al caratteristiche dell’offerta di Fastweb debbano essere approfondite in sede di appello;


- che non siano emerse ragioni per discostarsi dall’ordinanza del TAR, con particolare riferimento al riconoscimento della competenza del R.U.P. e alla correttezza delle modalità di svolgimento delle verifiche di anomalia dell’offerta, in applicazione dell’art.

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