Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-04-09, n. 201001458

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-04-09, n. 201001458
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001458
Data del deposito : 9 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01137/2009 AFFARE

Numero 01458/2010 e data 09/04/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 2 marzo 2010




NUMERO AFFARE

01137/2009



NUMERO AFFARE

04900/2009

OGGETTO:


quanto al ricorso n. 1137 del 2009:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ENI s.p.a.

contro

C.I.P.E., ANAS s.p.a. e nei confronti del Contraente Generale Empedocle s.c.p.a. per l’annullamento della delibera C.I.P.E del 2 dicembre 2005.
quanto al ricorso n. 4900 del 2009:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Motivi aggiunti al ricorso n. 200901137.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0011678 in data 19 marzo 2009, pervenuta il 30 marzo successivo, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura Tecnica di Missione, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Vista la relazione prot. n. 0047750 in data 26 novembre 2009, pervenuta il 9 dicembre 2009, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura Tecnica di Missione, ha integrato la predetta relazione con riferimento ai motivi aggiunti;

Visto il parere n. 200901137 del 22 settembre 2009;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere A D N;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nelle relazioni dell’Amministrazione;


Premesso:

1. In data 20 dicembre 2008 l’ENI S.p.a. Div. Ref. &
Mark, in persona del dott. Angelo Caridi, notificava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il C.I.P.E., l’ANAS S.p.a., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti del Contraente Generale Empedocle s.c.p.a. per l’annullamento della Delibera C.I.P.E. 2 dicembre 2005 n. 156/05 “Primo programma delle opere strategiche – (legge n. 443/2001. Itinerario Agrigento Caltanissetta A 1): Adeguamento a quattro corsie della s.s. 640 di Porto Empedocle – tratto dal km 9+800 al km 44+400.” (pubblicata sulla G.U. 24 agosto 2006, n. 196).

L’ENI S.p.a. è proprietaria di un suolo in Racalmuto (AG), parzialmente interessato dai lavori di ampliamento previsti per la SS 640 e che su parte di detto suolo, precisamente alla porzione distinta in catasto con p.lla 704, è in essere un impianto di distribuzione stradale di carburanti della AGIP (società del gruppo ENI).

Con la delibera C.I.P.E. n. 156 del 2.12.2005 è stato approvato ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 190/2002 e 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, con prescrizioni e raccomandazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto definitivo dell’adeguamento della SS 640 a quattro corsie, ma soltanto in data 20 agosto 2008, con comunicazione dell’ANAS S.p.a. prot. CPA-0042724-P, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento preso e del conseguente avvio del procedimento teso all’espropriazione del suolo di sua proprietà.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I) Violazione e falsa applicazione art. 2, 2 bis, co. 5, d.lgs. 190/02 – carenza di istruttoria – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione art. 16, 1° c., L. 109/1994, in relazione agli artt 14 e ss. L. 241/90 – eccesso di potere (difetto di istruttoria – violazione giusto procedimento).

II) Violazione e falsa applicazione art. 3, co 1 d.lgs. 190/2002 – carenza di istruttoria – violazione dell’art. 97 Cost.

III) Violazione e falsa applicazione art. 3, co 3 e 7 d. lgs 190/2002 – violazione art. 6 L. 349/1986, in relazione al D.C.P.M. 10.8.88, n. 377;
alla direttiva 85/337/CEE;
(anche in relazione all’art. 7 L. 241/1990) – eccesso di potere (carente istruttoria – violazione del giusto procedimento – sviamento).

IV) Violazione e falsa applicazione art. 3, co 4 e co 5 e co 7, d.lgs. 190/2002 – carenza istruttoria – violazione dell’art. 97 Cost.

V) Violazione e falsa applicazione di legge art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 190/2002;
art. 81, 2° comma dpr 616/77 così come sostituito dall’art. 4 DPR 383/1994 – eccesso di potere (sviamento – difetto dei presupposti – carente istruttoria).

VI) Violazione art. 4 co D.lgs. 190/2002, in relazione alla L. 349/1986 – Difetto di istruttoria.

VII) Violazione art. 4, 2° co. D.lgs. 190/2002 in relazione alla L. 241/1990 ed all’art. 97 della Cost.

VIII) Violazione degli artt 10 e 12 D.P.R. 327/2001, in relazione al d.lgs. 190/2002.

L’ANAS S.p.a., Direzione Centrale Legale e Contenzioso, ha prodotto le proprie controdeduzioni al ricorso, con allegata documentazione, mediante relazione in data 24 febbraio 2009.

L’Empedocle s.c.p.a. ha presentato le proprie osservazioni sul ricorso con nota del 17 febbraio 2009.

La Regione Sicilia, Assessorato Lavori Pubblici, Dipartimento Lavori Pubblici, Servizio 6°, con nota U.O.B. S6.01 prot. 25735 del 10 aprile 2009, ha formulato le proprie osservazioni in merito al ricorso.

Con la relazione dianzi citata l’Amministrazione sostiene che il ricorso sia infondato e ne propone il rigetto.

Con parere interlocutorio n. 1137/2009 del 26 maggio 2009, la Sezione disponeva l’acquisizione dei seguenti atti:

a) l’originale o copia conforme dei giornali “La Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” del 12 novembre 2004 contenenti l’avviso a cura dell’ANAS di avvio del procedimento di cui agli artt 3 e 4 del D.Lgs. 190/2002 (indicati quale allegato n. 7 alla relazione dell’ANAS, ma non esibiti);

b) il “1° Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Siciliana”, stipulato in data 4 ottobre 2007 (indicato quale allegato n. 8 alla relazione dell’ANAS, ma non esibito);

c) una copia del verbale della Conferenza di servizi tenuta in data 9 febbraio 2005 su convocazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

A tanto ha parzialmente provveduto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura Tecnica di Missione, con nota prot. 0031925 del 31 luglio 2009.

Con successivo parere interlocutorio n. 200901137 del 22 settembre 2009 la Sezione disponeva l’acquisizione di copia del “Giornale di Sicilia” del 12 novembre 2004;
e del giornale “La Repubblica” del 12 novembre 2004, in quanto quella prodotta era illeggibile.

A tanto ha provveduto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura Tecnica di Missione, con nota prot. 0045831 del 17 novembre 2009.

Con la relazione dianzi citata l’Amministrazione sostiene che il ricorso sia infondato e ne propone il rigetto.

2. A seguito di accesso agli atti (stralcio del progetto definitivo e stralcio del progetto esecutivo con particolare particellare grafico, che ha consentito alla ricorrente di avere conoscenza della lesività dell’opera approvata rispetto alla proprietà insistente sulla p.lla 704, foglio 61) la ricorrente, dopo aver riprodotto i motivi già formulati col ricorso, ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:

I) Violazione dell’art. 1 della legge regionale siciliana n. 97/82. Eccesso di potere per omessa valutazione ed omesso contemperamento di interessi pubblici. Violazione dell’art. 1 della legge 241/90 e dei criteri e principi di efficienza e razionalità dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 327/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà (intrinseca), irrazionalità e grave illogicità. Violazione degli artt. 170 e 171 D.Lgs. 163/2006 (artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 190/2002.

II) Violazione dell’art. 28 del codice della strada.

Con memoria in data 20 novembre 2009, l’Empedocle s.c.p.a. ha replicato ai motivi aggiunti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una relazione integrativa con il prot. 0047750 del 26 novembre 2009.

Considerato:

Con il primo motivo la ricorrente deduce che nel procedimento de quo, l’attività procedimentale si è svolta omettendo integralmente la fase preliminare della progettazione, con evidente lesione delle prescrizioni della stessa normativa di riferimento del procedimento cui è stata informata la approvazione del progetto definitivo (d.lgs. 190/02).

Ai sensi della norma in esame il Ministero delle Infrastrutture promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istruttoria ai fini delle deliberazioni del C.I.P.E., proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. In definitiva, il d.lgs. n. 190 cit. detta una specifica e dettagliata disciplina del progetto preliminare, la cui redazione ed approvazione non può prescindere dalla effettiva progettazione di massima a monte.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto affermato dall’Eni la fase preliminare dell’iter istruttorio si è regolarmente svolta. Infatti, nell’anno 1999, l’allora Compartimento della Viabilità A.N.A.S. per la Sicilia predispose il progetto preliminare per il potenziamento e l’ammodernamento dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19, per un’estensione complessiva pari a 72 Km, il cui intervento per il quale è controversia costituisce un primo stralcio funzionale ricadente nel territorio della provincia di Agrigento.

A tal proposito si osserva che tale opera infrastrutturale e la predisposizione del progetto preliminare risale a prima della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd. Legge Obiettivo) e della relativa delibera C.I.P.E. n. 121/2001 nonché del D.Lgs. n. 190/200.

Ora, come si evince dalla puntuale relazione tecnica trasmessa dall'A.N.A.S. s.p.a., la stessa diede avvio ad uno specifico iter approvativo dell’opera presso gli enti ed Amministrazioni interessate, ai fini della sua approvazione urbanistica. Al riguardo, il progetto preliminare dell’opera in questione fu inviato dall’A.N.A.S. alla Regione Sicilia, ai Comuni territorialmente interessati, alle Soprintendenze di Agrigento e Caltanissetta, al Genio Civile di Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente con note n. 257 del 14 gennaio 1999, n. 947 del 16 febbraio 1999, n. 3923 del 15 aprile 1999, n. 6605 del 5 novembre 1999, n. 838 e n. 7783 del 15 febbraio 200. Successivamente l’A.N.A.S. riceveva dagli stessi i pareri di approvazione, tutti favorevoli.

Quindi, con decreto n. 259/D.R.U. del 26 luglio 2000, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 2000, la Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente, rilasciava sul progetto preliminare la relativa autorizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 65/1981 e s.m.i., il quale prevede testualmente che “Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento”. Tutto ciò in forza della esclusiva competenza in materia urbanistica attribuita alla Regione Sicilia dal proprio statuto autonomo.

E’ acclarata, pertanto, l’esistenza del progetto preliminare e la correttezza dell’iter amministrativo di approvazione.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la integrale omissione della fase procedimentale preordinata alla approvazione del progetto preliminare, ha altresì determinato la violazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, secondo il quale i soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Nel caso di specie, emerge che – inserito l’intervento infrastrutturale in questione nell’Accordo di Programma quadro del 2001, sottoscritto tra l’ANAS, la Regione Sicilia e il Ministero dell’Economia - il primo, quale soggetto aggiudicatore avrebbe dovuto trasmettere, nel termine prescritto, al Ministero delle Infrastrutture il progetto preliminare dell’opera, per l’apertura della fase istruttoria.

Il motivo è infondato.

Come si è visto, la fase di approvazione del progetto preliminare si è svolta prima della emanazione della legge n. 443/2001 (cd. Legge Obiettivo) e della Delibera C.I.P.E. con la quale l’opera in questione veniva inserita nel 1° programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo, nonché prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 190/2002.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la mancanza della fase preliminare della progettazione da concludersi appunto con l’approvazione del progetto preliminare, ha comportato di conseguenza la mancanza della valutazione di impatto ambientale riferibile alla fase preliminare anziché definitiva. Ancora, al riguardo, la ricorrente lamenta il mancato deposito presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione del pubblico, e dell’avviso di deposito sul sito della regione e del soggetto aggiudicatore, quale forme suppletive di conoscenza nel caso di mancata V.I.A..

Il motivo è infondato.

Sulla base del progetto preliminare, in data 6 dicembre 2000, l’A.N.A.S. e la Provincia di Agrigento stipularono apposita convenzione, ai fini della redazione della progettazione definitiva per i lavori occorrenti per l’adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle”, tratto ricadente nella Provincia di Agrigento, esattamente compreso tra i Km 10+200 e 44+00. Sulla base di detta convenzione, la Provincia di Agrigento ha proceduto all’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento, fase completata nell’anno 2004 e approvata con delibera del C.d.A. dell’A.N.A.S. n. 49 del 13 maggio 2004.

Nel merito va rilevato che l’iter approvativo dell’opera in questione in tema di localizzazione e di valutazione di impatto ambientale (sulla quale il Ministero dell’Ambiente ha espresso parere favorevole con nota del 18 ottobre 2005) fu avviato dall’A.N.A.S. ai sensi del D.Lgs. n. 190/2002, e precisamente ai sensi dell’art. 16 “Norme transitorie e derogatorie”, il quale al primo comma prevede che “Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi all’attestazione di compatibilità ambientale sulla base del progetto definitivo . . .”. Tale esplicita previsione normativa è stata poi ripresa dall’art. 4bis del D.Lgs. n. 190/2002 che, al comma 5, prevede tra l’altro che “. . . l’approvazione del progetto definitivo comporta l’apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità”. Queste norme sono state in seguito interamente trasfuse nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. l’approvazione del progetto definitivo dell’opera infrastrutturale in questione è avvenuto con la delibera C.I.P.E. n. 156 del 2 dicembre 2005, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 24 agosto 2006. Con la suddetta approvazione si è altresì perfezionato il vincolo preordinato all’esproprio con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dal D.Lgs. n. 190/2002, modificato ed integrato dal D.Lgs. 17 agosto 2005 n. 189.

Circa la pubblicità e deposito del progetto definitivo, tali adempimenti sono stati effettuati - ai sensi degli artt. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, del D.Lgs. n. 190/2002 e del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 - con avviso pubblicato sul giornale “La Repubblica” del 12 novembre 2004 (quotidiano a diffusione nazionale) e in pari data sul “Giornale di Sicilia” (quotidiano più diffuso nella regione).

E’ appena il caso di osservare che in tali avvisi si parla espressamente di “adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle”, sicché l’opera era presumibilmente destinata ad incidere sull’impianto di distribuzione stradale di carburanti di che trattasi, attiguo a detta strada.

Quanto alla Conferenza di servizi di cui all’art. 4, comma 3, D.lgs. n. 190/2002, la stessa si è svolta presso la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9 febbraio 2005, con la partecipazione di: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, le Province di Agrigento e Caltanissetta, i Comuni di Agrigento, Caltanissetta, Racalmuto, Castrofilippo, Canicattì, il Genio Civile di Agrigento e Caltanissetta, l’E.N.E.L. – Sede di Agrigento, il Consorzio C.A.T.S., l’On. G Rto – Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’On. V M, l’A.N.A.S. s.p.a. – Direzione Centrale Programmazione e Progettazione e Direzione Regionale per la Sicilia. Preliminarmente il Presidente ha spiegato che “l’intervento consiste nell’adeguamento di un tratto della S.S. 640 . . La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è nazionale mentre in merito alla localizzazione urbanistica dell’opera è competente ad esprimersi la Regione Sicilia”. Salvo rilievi non essenziali, per modeste richieste di variante e di integrazione documentale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (prontamente adempiuta mediante la produzione di una copia conforme della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, accettata dal rappresentante dell’anzidetto Ministero, ma con riserva di esibire l’atto originale) la Conferenza si è espressa favorevolmente sul progetto definitivo, e le carenze sono state eliminate prima dell’adozione della delibera del C.I.P.E. che è intervenuta il successivo 2 dicembre 2005.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la carenza di istruttoria relativamente al progetto preliminare con la conseguenza della mancata approvazione da parte del C.I.P.E. dello stesso e del consenso ai fini della localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si sarebbero dovute pronunciare sentiti i comuni nel cui territorio l’opera dovrà essere realizzata. Rileva altresì la ricorrente la mancanza della pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e/o nella Gazzetta Ufficiale.

Il motivo è infondato, sulla base delle considerazioni già espresse in precedenza.

Con il quinto motivo la ricorrente assume che le opere relative al programma infrastrutturale direttamente considerate dalla Legge Obiettivo e per le quali è preminente l’interesse nazionale, sono individuate con intese quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma. Orbene, nel caso de quo, l’opera non è esplicitamente compresa nell’Intesa generale quadro sottoscritta tra lo Stato e la Regione Sicilia il 14 marzo 2003 e che, al contrario, con la delibera C.I.P.E. n. 156 del 2.12.2005 si vorrebbe “artificiosamente” far discendere l’intesa tra Stato e Regione Sicilia con la richiesta da parte di quest’ultima al Ministero delle Infrastrutture di attivarsi per il reperimento dell’integrazione del finanziamento dell’opera.

Il motivo è infondato.

Con riguardo ai contenuti dell’Intesa quadro, richiamata altresì nella delibera C.I.P.E. n. 156/2005, si rileva che, in riferimento specifico all’opera infrastrutturale in questione, in data 4 ottobre 2007 è stato stipulato il 1° Atto aggiuntivo alla Intesa quadro tra Governo e Regione Sicilia, facendo venir meno qualsiasi censura in merito all’inclusione dell’opera nell’Intesa del 14 marzo 2003, inserendo espressamente l’opera in questione negli interventi che costituiscono le “infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l’interesse regionale”.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la mancanza, tra gli allegati della delibera C.I.P.E. impugnata, della relazione del progettista attestante la rispondenza del progetto preliminare e delle eventuali prescrizioni, dettata in sede di approvazione dello stesso, al progetto definitivo con riferimento particolare alla compatibilità ambientale ed alla V.I.A. Inoltre, la ricorrente lamenta che la delibera C.I.P.E. impugnata non conterrebbe la definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, limitandosi la stessa a dare solo atto delle richieste formulate al riguardo dal Ministero dell’Ambiente in sede di rilascio di parere favorevole sulla progettazione definitiva. Deduce ancora la mancanza nella delibera C.I.P.E. n. 156 del 2.12.2005 della partecipazione ed acquisizione dei “contributi” dei soggetti interessati a vario titolo al procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera oltre che ai gestori di opere interferenti da ottenere a mezzo di apposita Conferenza di servizi, in aggiunta al fatto che, omessa la fase dell’approvazione del progetto preliminare, la ricorrente evidenzia la violazione della norma in esame laddove la stessa prevede che l’attività valutativa del Ministero debba avvenire alla luce delle indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare.

Il motivo è infondato sia per la presenza del progetto preliminare sia per lo svolgimento della Conferenza di servizi. Quanto alle carenze dedotte nella deliberazione del C.I.P.E., le stesse non influiscono sulla approvazione del progetto definitivo.

Con il settimo motivo la ricorrente lamenta che la delibera C.I.P.E. impugnata, rivestendo la stessa valenza di dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento oltre che da una adeguata pubblicità, come la pubblicazione sul quotidiano più diffuso nella regione o su uno a diffusione nazionale, comunicazione che avrebbe dovuto contenere l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto e che, nel caso in esame, non è stata osservata. Nel caso in esame la società ricorrente ha avuto conoscenza dell’avvio del procedimento espropriativo solo con comunicazione del 20 agosto 2008, ossia successiva all’esaurimento del procedimento esitato nella delibera approvativa del progetto definitivo, valevole ai fini della dichiarazione di p.u. Accertata, quindi, l’omissione da parte non solo del soggetto aggiudicatore ma anche del contraente generale, cui per espressa previsione della delibera impugnata sono stati estesi i poteri ablativi, della comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento preordinato alla espropriazione dei beni di sua proprietà, risulta evidente la violazione delle norme in epigrafe che ha determinato l’illegittimità del provvedimento approvativo della dichiarazione di p.u. dell’opera.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla paventata mancanza di avvio del procedimento e della relativa pubblicità, devono ritenersi sufficienti a tal fine le comunicazioni di rito espletate dall’A.N.A.S., ai sensi del D.Lgs. n. 190/2002, attraverso la già rilevata pubblicazione dello specifico avviso sul quotidiano “La Repubblica” e sul “Giornale di Sicilia”.

Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce che, stante la mancanza della fase di approvazione del progetto preliminare e della correlazione della istruttoria ministeriale alle prescrizioni elaborate dallo stesso progetto preliminare, non si sarebbero prodotti gli effetti di approvazione della localizzazione dell’opera e di variazione automatica degli strumenti urbanistici che ad essa presiedono. Pertanto consegue la violazione degli artt 10 e 12 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in relazione al D.Lgs. n. 190/2002, laddove le stesse presuppongono ai fini di una valida dichiarazione di pubblica utilità la pregressa formazione di un vincolo preordinato all’esproprio, nel caso in specie urbanisticamente inipotizzabile.

Il motivo è infondato.

La localizzazione dell’opera è di competenza della Regione Sicilia, il cui rappresentante ha preso parte alla deliberazione del C.I.P.E.;
quanto alla variazione degli strumenti urbanistici, la loro regolarità è stata già rilevata esaminando il primo motivo ed avviso favorevole ha confermato il Dipartimento regionale urbanistica dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia, come si desume dalle premesse della delibera del C.I.P.E., siccché non si comprende per qual motivo una variante urbanistica sarebbe inammissibile.

Con il primo motivo aggiunto la ricorrente sostiene che l’attività di distribuzione dei carburanti è servizio pubblico. Con la sovrapposizione dell’opera approvata allo stato di fatto non si è tenuto conto del parimenti pubblico interesse al servizio di distribuzione dei carburanti. Il C.I.P.E. non avrebbe potuto non convenire sulla necessità di determinarsi al fine di gestire l’interferenza. L’omissione è grave, poiché in nessuna fase istruttoria relativa all’opera l’interesse pubblico di cui la ricorrente è portatrice è stato acquisito. Appare gravemente contraddittorio, illogico e viziato da irrazionalità che l’ampliamento della S.S. 640 (da due a quattro corsie) preveda l’eliminazione senza previsione alternativa di una infrastruttura complementare a servizio della circolazione stradale e notoriamente strumentale ad una migliore fruibilità delle strade da parte degli utenti. Le aree di servizio in parola si configurano quali opere accessorie e complementari di una autostrada e sono anch’esse opere pubbliche per le loro caratteristiche intrinseche. Addirittura, trattandosi di servizio pubblico di rete, si profilava la necessità di gestire e risolvere l’interferenza ai sensi degli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 190/2002.

Il motivo è infondato.

Come responsabilmente rilevato dal Contraente Generale Empedocle s.c.p.a. manca il presupposto della contestazione, in quanto il servizio di distribuzione dei carburanti non dovrà essere dismesso. Peraltro, è chiaramente superiore l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera secondo il progetto approvato.

Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente, premesso che allo stato della progettazione per la stessa è impossibile arretrare l’impianto, deduce, in via residuale e subordinatamente, che l’art. 28 del codice della strada imponeva all’ente di mettere a disposizione della medesima una sede alternativa.

Il motivo è infondato.

Il Contraente Generale Empedocle s.c.p.a ha responsabilmente eccepito, e ciò esime il Collegio di disporre una istruttoria al riguardo, che non appaiono integrati i presupposti del suddetto articolo, in quanto non risulta necessario spostare l’impianto di che trattasi, e forse solo riducendone le dimensioni, tutto ciò a prescindere dalla considerazione che la ricorrente abbia diritto a conseguire il ristoro del danno prodottole dall’esecuzione dell’opera contestata.

Per quanto precede il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi