Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-04-06, n. 202000723

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-04-06, n. 202000723
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000723
Data del deposito : 6 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00229/2019 AFFARE

Numero 00723/2020 e data 06/04/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 marzo 2020




NUMERO AFFARE

00229/2019

OGGETTO:

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -O-, contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2018 0042168 del 17 gennaio 2018, con il quale era stata rigettata l’istanza di ricollocamento dello stesso nella categoria dell’ausiliaria.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. M_D GMIL REG2018 0650587 del 12 novembre 2018, con la quale il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;


Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 8 febbraio 2018, il Brigadiere generale -O- impugnava il provvedimento del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2018 0042168 del 17 gennaio 2018, con il quale era stata rigettata l’istanza di ricollocamento dello stesso nella categoria dell’Ausiliaria.

Esponeva il medesimo che, cessato dal servizio il 30 dicembre 2013 e collocato in posizione ausiliaria, egli era anticipatamente transitato nella riserva, in data 2 gennaio 2017, a causa di eccezionali ragioni di carattere familiare.

Aggiungeva che, venute meno le suddette ragioni, egli aveva chiesto, con istanza dell’11 luglio 2017, di essere ricollocato in posizione ausiliaria.

Tale domanda veniva respinta con atto M_D GMIL REG2017 0509082 del 14 settembre 2017, in quanto “ la normativa vigente non prevede la possibilità di essere riammesso nella categoria dell’ausiliaria una volta transitato in quella della riserva ”.

A fronte di tale diniego, egli chiedeva un riesame della propria istanza, cui seguiva il rigetto con il provvedimento odiernamente impugnato.

Con esso l’Amministrazione richiamava in primo luogo l’articolo 995 del d.lgs. n. 66/2010 (c.o.m.), secondo il quale la categoria dell’ausiliaria comprende il personale che, essendovi transitato nei casi previsti (cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero a domanda) aveva manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

Aggiungeva, poi, che il transito nella categoria della riserva avveniva nelle ipotesi contemplate dall’articolo 995 ovvero in caso di revoca della disponibilità a rimanere nell’ausiliaria;
aggiungendo che il successivo articolo 1009 non prevedeva la possibilità di ricollocamento in ausiliaria, ma solo il transito in congedo assoluto.

Veniva, pertanto, confermato il precedente diniego.

Il ricorrente premetteva che il provvedimento gravato non era meramente confermativo del primo diniego, risultando adottato a seguito di una rinnovata istruttoria, ampliando ed arricchendo la motivazione del precedente, onde era atto impugnabile in quanto provvedimento confermativo “in senso proprio”.

A sostegno del gravame evidenziava che la “ vigente normativa ” non prevedeva al riguardo alcunché, nel senso che non era espressamente previsto il ricollocamento in ausiliaria provenendo dalla riserva, ma neppure questo era vietato.

Richiamava, peraltro, l’articolo 996, comma 1, c.o.m., il quale consentiva la riammissione in ausiliaria provenendo dalla riserva quando il collocamento in quest’ultima era avvenuto per una temporanea inidoneità che era successivamente cessata, a dimostrazione dell’esistenza di un principio generale che consentiva la riammissione.

Evidenziava ancora, per sostenere che non poteva parlarsi di una irreversibilità della posizione di stato di chi era transitato nella riserva, che nel recente passato (anno 2002 e con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 94/2017) vi era stato personale già transitato nella riserva che era stato richiamato in ausiliaria.

Di più, esponeva che il suo richiamo in ausiliaria non si poneva in contrasto con interessi pubblici, in considerazione del fatto che ciò non andava ad incidere né sui piani operativi di impiego né sui volumi di organico, non essendo previsti limiti ai contingenti degli Ufficiali in ausiliaria.

Il Ministero riferente ha trasmesso la prescritta relazione, prot. M_D GMIL REG2018 0650587 del 12 novembre 2018, con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo il provvedimento impugnato atto meramente confermativo del precedente diniego, in quanto assunto senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione;
nel merito ne ha dedotto l’infondatezza, richiamando le disposizioni degli articoli 995, 1008 e 1009 del d.lgs. n. 66/2010, che non consentirebbero il ricollocamento dell’Ufficiale nella categoria ausiliaria.

Il ricorrente ha presentato controdeduzioni con memoria del 10 gennaio 2019, alle quali l’Amministrazione, a sua volta, ha replicato con nota M-D GMIL REG2019 0109527 dell’11 febbraio 2019.

Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria in data 21 febbraio 2019.

L’affare è stato trattenuto per l’espressione del parere all’adunanza del 4 marzo 2020.

Considerato:

Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione della difesa, con la quale si deduce che il ricorrente avrebbe impugnato un atto meramente confermativo del precedente diniego della domanda di ricollocamento in ausiliaria, già reso con provvedimento del 14 settembre 2017.

Tale provvedimento non sarebbe stato impugnato e, di conseguenza, risulterebbe inammissibile il ricorso contro l’atto meramente confermativo, atteso che non sussisterebbe interesse all’impugnazione e che questa comunque determinerebbe una non consentita elusione del termine decadenziale previsto per la proposizione del gravame.

L’eccezione sarebbe meritevole di attenta considerazione.

La costante giurisprudenza di questo Consiglio ( cfr. Cons. Stato, V, 13-11-2019, n. 7804;
V, 11-10-2019, n. 6916;
IV, 29-8-2019, n. 5977;
IV, 2-1-2019, n. 17) ritiene che, allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, dunque, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi.

Si afferma, in particolare, che non può considerarsi meramente confermativo rispetto a un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo, in grado come tale di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo quando la pubblica amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Orbene, applicando alla fattispecie concreta i principi giurisprudenziali sopra evidenziati, il provvedimento impugnato nella presente sede difficilmente potrebbe considerarsi un atto di conferma in senso proprio (come tale autonomamente impugnabile).

L’atto del 14 settembre 2017 così motiva la reiezione dell’istanza di ricollocamento in ausiliaria: “ In esito a quanto chiesto con lettera dell’11 luglio 2017, si comunica che la domanda della S.V. (ora nella posizione di riserva dal 2 gennaio 2017) non può essere accolta, in quanto la normativa vigente non prevede la possibilità di essere riammesso nella categoria dell’ausiliaria una volta transitato in quella della riserva ”.

A seguito di una richiesta di riesame, presentata dall’interessato il Ministero ha adottato, in data 17 gennaio 2018, il provvedimento impugnato in questa sede, con il quale ha statuito quanto di seguito riportato:

1. In merito all’istanza proposta dall’Ufficiale in oggetto e trasmessa con il foglio a riferimento per il diretto riscontro all’interessato, è opportuno richiamare preliminarmente l’articolo 882 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a norma del quale la categoria dell’ausiliaria comprende il personale che essendovi transitato nei casi previsti ( cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero, a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4) ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

2. Nel merito, si ritiene doveroso segnalare che il transito nella categoria della riserva avviene nelle ipotesi contemplate dall’art. 995 del sopra citato Decreto legislativo…, nonché, come nella fattispecie in esame, a seguito della revoca della disponibilità a permanere nella categoria dell’ausiliaria. Al riguardo, l’art. 1009 del Decreto Legislativo…, che disciplina lo stato giuridico degli Ufficiali al termine del periodo di permanenza nella riserva, non prevede la possibilità di ricollocamento in ausiliaria, ma solo quella del transito nel congedo assoluto.

3. Posto quanto precede, si conferma quanto già comunicato con la nota a seguito ”.

Dalla lettura combinata dei due atti si evince chiaramente come il primo di essi abbia motivato la reiezione dell’istanza, operando un generico riferimento alla preclusione derivante dalla normativa vigente, senza alcuna ulteriore specificazione, mentre il successivo provvedimento del 17 gennaio 2018, in questa sede gravato, si è diffuso sulle specifiche norme del Codice dell’ordinamento militare alla base del diniego contestato.

Né vi è traccia di una ulteriore e significativa attività istruttoria dell’Amministrazione, che vada oltre alla mera esplicazione per esteso delle fonti normative coinvolte.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, ritenersi che non appare considerazione peregrina che ci si trovi di fronte ad un atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile.

Passando in ogni caso all’esame del merito del ricorso, la Sezione ritiene che lo stesso sia infondato e debba, per l’effetto, essere respinto.

Il Codice dell’ordinamento militare non contempla, invero, la possibilità per il militare, transitato anticipatamente in riserva proveniente dai ruoli dell’ausiliaria, di essere in quest’ultima nuovamente ricollocato.

Va, in proposito, evidenziato che tale possibilità non è in primo luogo prevista dalle norme che disciplinano l’ausiliaria e, dunque, i casi di transito in essa.

Il D.lg. 66/2010 indica, infatti, puntualmente le ipotesi in cui il militare può essere collocato in ausiliaria.

L’articolo 924, rubricato “ Raggiungimento dei limiti di età ”, prevede, al secondo comma, che “ Il militare che ha raggiunto i limiti di età indicati nel presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo ”.

Il successivo comma 3 dispone che “ Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l’idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto ”.

Dunque, il collocamento in ausiliaria è consentito “ nei casi previsti ”.

Questi vengono analiticamente specificati nel successivo articolo 992, rubricato appunto “ Collocamento in ausiliaria ”, a mente del cui comma 1 “ Il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4 ”.

Quest’ultimo prevede che “ Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda ” e, dunque, in tale fattispecie, è consentito, all’atto di cessazione dal servizio permanente, anche se non per raggiunti limiti di età, il passaggio in ausiliaria, ove l’interessato ne faccia domanda.

Non è, pertanto, contemplato, per l’accesso in ausiliaria, il ri-collocamento in essa nell’ipotesi in cui il militare, cessato dall’ausiliaria e transitato nella riserva, abbia chiesto di tornare nuovamente in ausiliaria.

Una tale possibilità non è prevista neppure nelle disposizioni normative del Codice dell’ordinamento militare che disciplinano l’istituto della riserva e la cessazione dalla permanenza in essa.

L’articolo 1009, rubricato “ Permanenza nella riserva ”, prevede, infatti, che l’ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento di determinati limiti di età, disponendo, altresì, che lo stesso è collocato in congedo assoluto, anche prima del raggiungimento dei limiti di età, qualora sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

La norma, pur riferendosi alla fattispecie del raggiungimento del limite di età e della inabilità al servizio militare, esprime, peraltro, la regola dell’ordinario effetto della cessazione della riserva, configurato nel congedo assoluto;
escludendosi, pertanto, in assenza di una espressa disposizione di segno contrario, che il suo venir meno, dopo che alla stessa si sia transitati dall’ausiliaria, possa conseguire un ripristino del collocamento in quest’ultima.

Le norme sopra richiamate, dunque, contengono una regolamentazione dettagliata dei casi in cui è possibile transitare nell’ausiliaria, non prevedendo la possibilità di ricollocazione in essa quando si proviene dalla riserva.

In assenza di una espressa previsione normativa che ciò consenta, il divieto di ricollocamento trova conferma nella disciplina dei casi di cessazione dalla riserva, di cui al richiamato articolo 1009, il quale riconnette ad essa il collocamento in congedo assoluto e non anche la possibilità di transitare in ausiliaria, nulla disponendo in ordine a tale evenienza.

Ciò posto, ritiene la Sezione che, in senso contrario, non possa valere l’argomentazione spesa dal ricorrente, secondo la quale, se è vero che il ricollocamento nell’ausiliaria non è espressamente previsto, ciò nondimeno non è neppure vietato.

Va, invero, osservato che tale opzione ermeneutica sarebbe praticabile solo ove gli istituti non abbiano avuto una compiuta regolamentazione, ma non anche quando, come nel caso di specie, il legislatore abbia dettagliatamente disciplinato i casi in cui è consentito il transito in ausiliaria ed abbia regolamentato anche l’istituto della riserva.

In tale ipotesi, infatti, la mancata previsione della fattispecie indica che questa non è consentita, non potendosi invece desumere dal silenzio del legislatore l’ammissibilità della stessa.

Tale conclusione ermeneutica trova, tra l’altro, conforto nella lettera delle disposizioni generali di cui ai richiamati articoli 924 e 992 del Codice.

Come sopra visto, infatti, la prima delle richiamate disposizioni prevede, al comma 3, che il collocamento in congedo in ausiliaria possa essere disposto “ nei casi previsti ”.

Di poi, il comma 1 del successivo articolo 992, nel disciplinare tali casi, utilizzando l’avverbio “ esclusivamente ”, conferma che le fattispecie contemplate dal Codice risultano le uniche consentite, non potendosi, in tal modo ricavare, in assenza di una disposizione normativa espressa che ciò contempli, la possibilità, per il militare che dall’ausiliaria sia transitato nella riserva, di essere nuovamente collocato nella prima.

L’utilizzo da parte del legislatore delle formule sopra richiamate connota, dunque, un divieto a forme di collocamento ( rectius , di ricollocamento) in ausiliaria che non siano normativamente previste.

In ragione di tanto, dunque, non può attribuirsi rilievo dirimente neppure alle ulteriori argomentazioni spese dal ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in ricorso.

In presenza di una mancata previsione della fattispecie, equivalente, come sopra detto, a divieto, la pretesa del militare non può trovare fondamento nella riferita circostanza che si siano verificati nel passato casi di personale transitato nella riserva e richiamato in ausiliaria.

Al punto 6 del gravame si legge: “ Si richiamano, a tal fine, analoghi casi “eccezionali”, di personale transitato nella riserva e richiamato in ausiliaria, già disposti da PERSOMIL. Casi verificatisi non solo alcuni anni fa (2002), ma ripetutisi ancor più recentemente con l’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (riordino delle carriere, entrato in vigore il 7 luglio 2017), a seguito del quale PERSOMIL ha riproposto a diversi soggetti, che erano già automaticamente transitati nella Riserva dal 7 luglio 2017 in poi ( ciò in base ai ridotti tempi di permanenza in ausiliaria previsti dalla precedente normativa, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), di essere ricollocati nella categoria dell’ausiliaria, confermando l’infondatezza della pretesa “irreversibilità” di tale posizione ”.

In proposito, deve essere in primo luogo evidenziato che il ricorso al ricollocamento in casi non consentiti dalla legge non abilita il Ministero a reiterare un comportamento non conforme a norma, né lo stesso può essere addotto a sostegno della illegittimità del provvedimento che tale ricollocamento abbia negato al ricorrente sulla base della normativa vigente.

In ogni caso deve essere, in primo luogo, sottolineato che la deduzione di parte ricorrente risulta generica, operando, senza ulteriori specificazioni, mero riferimento a casi eccezionali verificatisi nel 2002;
evidenziandosi, altresì, che la invocata vicenda conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 94/2017 connota una fattispecie radicalmente diversa rispetto a quella del ricorrente.

Invero, l’invocato ricollocamento, ove pure effettuato, è conseguito, come chiarito in ricorso, ad una modifica legislativa relativa ai termini di permanenza in ausiliaria, mentre nella vicenda del ricorrente vi è stato un volontario transito nella riserva, motivato da ragioni di indisponibilità a prestare servizio, prima che decorresse il termine massimo di permanenza in ausiliaria ed una successiva richiesta di ricollocamento in essa, giustificata in relazione al venire meno dei motivi ostativi.

Tale fattispecie, ripetesi, non è contemplata dall’ordinamento come “caso previsto” e, dunque, in via “esclusiva” praticabile, di possibile collocamento nella categoria ausiliaria provenendo dalla riserva.

Né è possibile, oltre che per le ragioni sopra svolte, operare utile riferimento all’articolo 996, comma 1, del Codice, norma richiamata in ricorso per affermare l’esistenza di una ipotesi normativamente prevista di “ riammissione in ausiliaria provenendo dalla riserva ”, ovvero “ l’esistenza di un principio generale per cui l’ordinamento è prevalentemente orientato a promuovere, laddove possibile, l’impiego del militare in ausiliaria ”.

L’articolo 996 del Codice, rubricato “ Transito in ausiliaria dalla riserva ”, così dispone, al comma 1: “ Il militare che, all’atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall’articolo 992, riacquista l’idoneità ai servizi dell’ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria ”.

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la richiamata disposizione non contempla affatto un’ipotesi di “riammissione” in ausiliaria.

Dalla piana lettura della norma, infatti, si evince che essa non disciplina il caso di un soggetto che, transitato in riserva provenendo dall’ausiliaria, sia stato poi in quest’ultima riammesso e ricollocato.

Trattasi, invece, di fattispecie diversa, in cui il militare, a cagione della sua inidoneità, è transitato direttamente nella riserva. Cessate, dunque, le cause di inidoneità che ne impedivano il suo impiego nell’ausiliaria, egli può esservi collocato.

Ed, invero, l’inciso “ all’atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età…è stato collocato nella riserva… ” ed il riferimento al collocamento in essa “ perché non idoneo ai servizi dell’ausiliaria ” evidenziano chiaramente che trattasi di ipotesi di primo collocamento nell’ausiliaria e non anche di una “riammissione” in tale categoria.

In ogni caso, la disposizione disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella che ha interessato il ricorrente.

Né la norma può essere considerata quale espressione di un principio generale al promuovimento, ove possibile, dell’impiego del militare nell’ausiliaria, il quale consenta il ricollocamento in quest’ultimo ruolo anche nel caso in cui il passaggio nella riserva sia avvenuto per scelta del dipendente che già si trovava in ausiliaria.

Ed, invero, la limitazione al collocamento in ausiliaria “ nei casi previsti ” (art. 924) e il carattere esclusivo di questi ultimi (art. 992) rendono la disposizione di cui al richiamato articolo 996 del Codice inapplicabile, anche analogicamente, alla fattispecie concreta in esame ed impediscono di configurare in essa l’esistenza di un principio generale valevole a consentire il ricollocamento in ausiliaria al fuori di fattispecie espressamente contemplate dal legislatore.

Infine, a sostegno della bontà delle ragioni del ricorrente, non può essere richiamata la circostanza che il suo collocamento nella riserva venne disposto, con decreto direttoriale M_D GMIL REG2016 0690716 del 28-11-2016, in ragione del “ venir meno del presupposto per la sua permanenza in ausiliaria di cui all’art. 886, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 ” e, che, pertanto, la sua posizione in ausiliaria avrebbe dovuto essere ripristinata per effetto della rinnovata disponibilità all’impiego.

Rileva il Collegio che il ricorrente, con istanza del 28 giugno 2016, chiese “ di cessare dalla categoria dell’Ausiliaria, transitando nella posizione di riserva… ”, notificando in proposito “ la propria sopravvenuta indisponibilità al richiamo in servizio nell’interesse dell’Amm.ne di appartenenza od altra pubblica amministrazione ”.

Il Ministero, con il richiamato decreto direttoriale ne dispose, quindi, il collocamento nella riserva.

L’articolo 886 del Codice recita, al comma 1, che “ La categoria dell’ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione ”.

Orbene, tale norma individua la disponibilità alla prestazione del servizio quale presupposto necessario per la permanenza del militare nel ruolo dell’ausiliaria, con la conseguenza che il venir meno della suddetta disponibilità legittima il collocamento dello stesso nella riserva (come del resto disposto in conformità alla espressa istanza del ricorrente).

Da tale disposizione, peraltro, non è ricavabile la regola secondo cui una rinnovata disponibilità alla prestazione del servizio (dopo una prima manifestazione di indisponibilità che aveva determinato il transito del militare nella riserva) debba comportare il ricollocamento dello stesso nell’ausiliaria, risultando così ripristinato il presupposto normativo per la permanenza in essa.

In disparte le considerazioni sopra rese in ordine alla inesistenza (ed alla rilevanza in proposito di una mancata regolazione normativa) di una disposizione che preveda il ricollocamento in ausiliaria del soggetto già transitato nella riserva, deve, infatti, osservarsi che la disponibilità a prestare servizio, rilevante ai sensi della citata norma per il collocamento in ausiliaria, è, come si evince chiaramente dal testo della disposizione, solo quella manifestata “ all’atto del collocamento nella predetta posizione ” (ausiliaria), irrilevante risultando in proposito una disponibilità “rinnovata”, la quale sia stata manifestata all’amministrazione dopo che il soggetto, proveniente dall’ausiliaria, era già transitato nella riserva ( a cagione della manifestata indisponibilità) e in tale ruolo si trovava al momento della richiesta di ricollocamento.

Non configurandosi, pertanto, un potere discrezionale dell’Amministrazione di disporre il ricollocamento in ausiliaria del militare già transitato nella riserva, prive di pregio si presentano le argomentazioni svolte in relazione alla mancanza di motivi di interesse pubblico ostativi al ricollocamento richiesto ed alla necessità che il soggetto pubblico valuti l’istanza con esclusivo riferimento alla esistenza di condizioni di “eccezionalità” e alla storia personale dei richiedenti.

Sulla base delle argomentazioni tutte sopra svolte, dunque, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

In conclusione, pertanto, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex multis , Cass. civ., V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

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