Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306985
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 06985/2023REG.PROV.COLL.
N. 03001/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un provvedimento di rigetto di un’istanza di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Marco Petrone, su delega dell’avvocato Martellucci, ed Emma Damiani per l’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.-OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. Latina, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri n. 28/213-2-2001 di prot. “R” del 4 aprile 2019, con la quale si dichiarava l’inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente il 30 gennaio 2019 al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato e il reintegro presso l’ufficio di ultima assegnazione nel medesimo ruolo dell’incarico, deducendo di aver prestato oltre 36 mesi di servizio complessivo;
b ) di ogni atto presupposto e conseguente e in particolare dell’atto di richiamo in servizio notificato il 30 dicembre 2017, nella parte in cui stabilisce la cessazione dal servizio stesso al 31 dicembre 2018.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel quadro di un unico complesso motivo, la sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso gerarchico.
3. Nella resistenza del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha rigettato il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- è “ corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso gerarchico adottata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sulla base del fatto che il provvedimento impugnato in sede amministrativa ha senz’altro natura di atto definitivo, come tale non suscettibile di ricorso gerarchico ex art. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, essendo stato adottato dalla più alta autorità della suddetta Forza armata ”;
- “ il meccanismo della conversione in contratto a tempo indeterminato prevista per il caso di abusivo utilizzo di contratti a termine dall’art. 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, abrogato dagli artt. 21 e 55, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, è inapplicabile al rapporto di lavoro pubblico, anche in regime di diritto pubblico, per il quale vige, in caso di violazione di norme imperative in materia, uno specifico regime sanzionatorio contenuto nell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 cit., costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno; diritto che nella specie non è stato azionato dal ten. -OMISSIS- .”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 1° marzo 2021 e depositato il 31 marzo 2021, lamentando, attraverso tre motivi di gravame, quanto di seguito sintetizzato:
I) sarebbe incomprensibile l’osservazione del T.a.r. circa la mancata articolazione in ricorso di un particolare motivo di gravame essendo state dedotte le ragioni a sostegno dell’invocato annullamento della determinazione assunta in ordine al ricorso gerarchico sia in rito che nel