Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203270

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203270
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203270
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03270/2022REG.PROV.COLL.

N. 09131/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2019, proposto da Giuseppina Abbate, Rosalia Abbate, Francesco Abbondandolo, Cinzia Accarpio, Giovanna Adamo, Rosanna Addessi, Giovanni Adragna, Claudia Alamia, Rocco Aldisi, Fabio Gaetano Aldisi, Stefania Aliotta, Maria Rosaria Aloia, Assunta Altomari, Maria Teresa Alvaro, Veneranda Amato, Orsola Amodio, Elena Lorenza Andaloro, Claudio Andreone, Sabrina Angelotti, Giuseppina Annibale, Carmelo Gianluca Anselmi, Antonio Aprile, Santolo Aprile, Salvatore Flaviano Arcerito, Antonietta Arciuolo, Gianluca Arcuri, Serena Ardito, Raffaella Argiulo, Elvira Armentano, Chiara Baini, Monica Barbato, Enza Barbera, Principio Barile, Fabio Barra, Raffaele Barretta, Domenica Bartolo, Fabrizio Bartolomeo, Cinzia Barucca, Vincenzo Basile, Vincenza Basile, Teresa Basilico, Maria Pia Basilico, Annalisa Battista, Rossella Berardi, Giovanna Bibiano, Annalisa Billè, Alessandro Bindi, Tatiana Biondi, Francesca Bisecco, Gianluca Bleve, Giuseppe Boccia, Carmen Bombara, Barbara Bonafede, Sara Bonelli, Domenico Bongiovanni, Giuseppa Bono, Danilo Borrelli, Giampiero Bozza, Marco Brillantino, Luca Buonaiuto, Rocco Buttiglieri, Rita Cacciapuoti, Salvatorina Anna Calabretta, Liboria Sabrina Caltagirone Amante, Anna Maria Cambareri, Carmelo Camilleri, Antonino Amedeo Cammarata, Stefania Campo, Giuseppe Salvatore Cannariato, Marielna Caparco, Vincenza Capasso, Pina Capobianco, Annamaria Capogrosso, Donata Cappiello, Alfredo Capuano, Giovanna Cara, Carmela Carfora, Domenica Caridi, Rosa Carlucci, Pasquale Carnevale, Stefania Carola, Giovanna Carolei, Maria Rosaria Caroscio, Marisa Carozza, Raffaele Caruso, Antonietta Casaburi, Maria Teresa Cassella, Daniela Castiglione, Mariaeufemia Catalano, Olimpia Catarinacci, Marco Caterino, Gaetana Catrini, Giada Naike Cavalca, Vincenzo Cavallo, Fulvia Cecchini, Emanuela Cerasoli, Rosa Cervone, Diana Cesarini, Arcangela Checchia, Maria Chiaramonte, Francesca Ciancaleoni, Lucrezia Ciaramella, Ezio Ciranni, Antonella Ciravolo, Rita Ciucci, Aurel Cocca, Antonina Coglitore, Tania Colatosti, Daniela Collura, Laura Collura, Paolo Colombo, Luisa Colucci, Mirco Comberiati, Annunziata Vittoria Consoli, Federica Contaldo, Fioravante Salvatore Conte, Debora Conte, Leonilda Conte, Antonietta Conte, Rosalia Contino, Raffaella Coppola, Eleonora Camilla Corvino, Teresa Costantino, Francesca Maria Cottone, Carmela Criscuolo, Claudia Crognale, Giuseppa Cuccia, Anna Cullemi, Filomena Cuomo, Assuntina Cutaia, Felicetta D'Adamo, Rita D'Agostino, Giovanna D'Agostino, Giulia D'Alessandro, Ciro D'Alisa, Antonella D'Ambra, Tiziana D'Andria, Renato D'Angelo, Pietro D'Angelo, Luisa D'Angelo, Antonio D'Angelo, Daniela D'Antonio, Vito Francesco D'Aprile, Simona D'Emanuele, Roberta D'Ettorre, Maria D'Urso, Fabrizio De Angelis Curtis, Daniela De Felice, Tina De Francesco, Marisa De Giovanni, Anna Maria De Pasquale, Giovanna De Pasquale, Dorina De Pietro, Armando De Rose, Teresa De Rose, Stefania De Rose, Gemma De Rose, Marco Del Grosso, Carlo Alberto Del Papa, Angela Della Medaglia, Pietro Delle Grazie, Giovanni Di Buono, Laura Di Dio, Emanuela Silvana Di Franca, Pietro Paolo Di Furia, Simona Di Maggio, Laura Di Nitto, Paolo Di Nucci, Mauro Di Padova, Giuseppe Di Rienzo, Regina Di Spirito, Anna Lucia Di Terlizzi, Alessandra Di Vincenzo, Nicola Diana, Carmelina Diaspro, Stefania Diligente Tizzani, Nicola Desio Dimatteo, Pasqua Donvito, Alessandra Duranti, Francesco Ellera, Monica Esposito, Roberta Failla, Giuseppina Fallea, Flavia Falzarano, Marcella Felici, Angela Rita Ferranti, Annunziata Ferrara, Davide Ferrari, Lorella Ferrentino, Simona Ferro, Alessandra Ficco, Sabina Filieri, Giuseppe Filippi, Simone Fiorentino, G F, Antonio Giovanni Fioriello, Ida Fiorino, Danila Fonte, Annamaria Forbidussi, Sabrina Forrnello, Antonio Fortunato, Flora Fortunato, Nicola Forzati, Annalisa Franciosa, Rosaria Freno, Valentina Freppa, Ornella Fresa, Rosaria Fresta, Stefania Gaeta, Gaetano Gaetani, Giuseppe Gaglione, Dominga Gallitelli, Aldo Gambera, Giovanni Gambino, Annalisa Gambula, Carla Gambula, Eleoonora Gargallo, Antonino Gasparri, Marco Gatta, Marzio Gaudioso, Maria Genovese, Mariarita Michela Gerace, Roberta Giacinti, Natalino Giaimo, Anna Maria Giancane, Pierfrancesco Giangregorio, Maria Giardiello, Francesco Paolo Giglio, Francesca Giglione, Erica Gigliotti, Giuseppe Gioffre', Carmela Giordano, Simona Giordano, Mauro Giorgi, Nadia Girlando, Vincenzo Giuffrida, Luigi Antonio Giunta, Santa Gramuglia, Palma Giuseppina Graziano, Patrizia Greco, Pasquale Greco, Mariangela Greco, Antonio Grella, Francesca Grisafi, Emanuela Grisi, Anna Guadagno, Francesca Gucciardi, Giovanni Gueli, Maria Pompea Guerrieri, Valeria Guida, Gilda Guido, Alessandro Iacobazzi, Gianluca Iacoboni, Giorgia Iacono, Marco Ianniello, Angelo Ienco, Maria Grazia Ilardi, Marina Improda, Angelo Indulsi, Valerria Intorre, Katja Ippoliti, Diego Ippolito, Elena Iritano, Mirella Iuorio, Angioletta La Bella, Gisella La Bella, Fiorella Maria La China, Maria La Ferla, Elisa La Ferla, Anna La Gattuta, M L M, Alberta La Rocca, Anna La Rocca, Costantina La Roia, Letizia Lacava, Maurizio Lagana', Angelo Lanzo, Daniela Laratta, Grazia Leggio, Mara Leone, Grazia Leuci, Nadia Leuzzo, Adriana Ligorio, Sabrina Liguori, Giovanni Limblici, Marco Lio, Catia Lo Bello, Attanasio Lo Cascio, Roberta Lo Guasto, Crristina Lo Pinto, Delia Lo Priotte, Caterina Logiudice, Chiara Loi, Laura Lombardi, Barbara Longo, Valentina Longo, Monica Longo, Silvia Longo, Lorella Loria, Addolorata Lubrano, Vincenzo Maccarrone, Roberto Antonio Macri', Tiziana Maida, Daniela Maisto, Giovanni Maisto, Giuseppe Maiuri, Mariano Malvasi, Rosaria Mancari, Incoronata Manduzio, Maia Luisa Manfe' Cataldi, Giuseppina Manfre', Maria Mangiaracina, Sonia Marangone, Maria Luisa Maranzano, Francesco Marcello, I M, Francesco Mariani, Letizia Marinacci, Sebastiano Marino, Giuseppina Marotta, Maria Flavia Marotta, Giusy Marsala, Nicoletta Martinelli, Vittorio Martino, Cristoforo Marziano, Assunta Masciantonio, Tonia Mastronardi, Roberto Mauro, Rosita Mazzeo, Frrancesco Mazzeo, Patrizia Mazzi, Stefano Mazzotta, Antonia Melchionda, Maria Cristina Mele, Gina Meli, Nicola Melis, Annalisa Melito, Cosimo Melpignano, Anna Mencherini, Giancarla Mendola, Ivana Meo, Angela Mercuri, Giuseppe Mercuri, Nadia Mercuri, Maria Francesca Meringolo, Giovanna Mezzacapo, Maria Concetta Miceli, Elisa Micheloni, Monia Miglionico, Fabio Gaspare Migliore, Cinzia Emanuela Militello, Annunziata Milone, Francesca Minacori, Laura Minervini, Maria Antonietta Miraglia, Giovanna Misso, Nunizatina Modica Amore, Milena Mollo, Maria Pia Moltoni, Pierluigi Carmelo Angelo Monaco, Giusta Monastero, Emilia Montesano, Maria Giuseppa Morano, Francesca Morelli, Calogero Moscato, Valerio Mottola, Maria Mummolo, Massimiliano Musaro', Anna Maria Napoli, Rosa Napolitano, Palma Napolitano, Chiara Narciso, Annunziata Nardella, Rosario Giuseppe Nastasi, Luca Natoli, Manuela Anna Nocera, Angelo Notaro, Giuseppina Nugnes, Nicoletta Nuzzo, Nicoletta Pace, Gianluigi Pacenza, Natalia Paglianiti, Rosina Paladino, Maria Antonietta Paladino, Valentina Palermo, Gelsomino Pallante, Antonio Palmieri, Ilaria Palo, Mario Palo, Monica Palucci, Tommasina Panduri, Rosario Panteca, Eleonora Papaluca, Lorenza Pappalardo, Francesca Pappalardo, Barbara Paris, Franca Parise, Vincenzo Pascale, Lucia Pastore, Edvige Danila Lara Pazienza, Anna Pecovela, Saverio Pellegrini, Calogero Perconte Licatese, Emiliano Perilli, Paola Perri, Gaetano Perrone, Antonella Perroni, Luigi Maria Filippo Pesce, Chiara Pesce, Domenico Petito, Luana Petrelli, Giovanna Petrucci, Giulia Petulla', Angelo Piazza, Domenico Pino, Rocco Piperno, Gemma Pirolli, Vincenza Pironti, Marialuisa Pisapia, Giuseppina Pizzuto, Valentina Poerio, Luigi Poliseno, Lucia Polli Diomede, Angela Pomponio, Emma Porto, Maria Gabriela Pratico', Erminia Preite, Franco Preziso, Carmela Principe, Giovanni Pugliese, Alfonso Puletto, Giulia Pullara, Accursia Susanna Pumilia, Raffaele Punzo, Vincenza Puoti, Elisabetta Putelli, Daniele Quaranta, Pietro Quercia, Daniela Quinci, Angelo Raffa, Claudio Raia, Salvatore Ranieri, Veronica Ranieri, Isabella Ranieri, Domenico Rea, Francesco Riccardi, Onofrio Ricchizzi, Paolo Ricciardi, Daniela Ricciardini, Daniela Richiusa, Lucia Riganti, Girolamo Riggi, Filadelfio Ristuccia., Roberto Rizza, Luciana Rizzi, Sergio Rizzo, Michele Roca, Rocco Romeo, Magda Maria Rosella, Elisa Rossi, Sonia Rossi, Cecilia Rossi, Vincenzo Russo, Lucia Russo, Maria Luisa Russo, Erica Russo, Domenico Russo, Michele Salvatore Sagliocco, Gaetano Massimiliano Salamone, Giuseppe Antonino Salamone, Michele Salatino, Antonino Salvia, Giuseppina Salzillo, Maria Concetta Salzillo, Valentina Sanfilippo, Rosa Santomasi, Fabiana Santoni, Lucrezia Santoro, Assunta Sanvitale, Cristina Saracino, Federica Sbaraglia, Maria Scala, Nicola Scalercio, Lucia Scalia, Alessandro Scappatura, Chiara Scarsi, Carmelina Tiziana Scianguetta, Dario Scilletta, Vincenzo Scognamiglio, Angela Scuderi, Alberto Sepolvere, Silvana Serra, Caterina Serraiocco, Giuseppe Sesti, Letizia Sestito, Luana Sibilla, Angela Sinacori, Giuseppe Siracusa, Vanessa Sivo, Isabella Sorce, Alfredo Soriente, Maria Letterina Sorrentino, Antonella Laura Sortino, Giovanni Sotira, Mimma Sottile, Maria Spadafora, Marisa Sparatore, Antonio Spaziante, Cosimo Speranza, Silvana Spinalbese, Silvia Spitale, Maria Angela Spoto, Chiara Maria Squillaci, Maddalena Stagliano', Rita Stella, Patrizia Storelli, Paolo Sutera Sardo, Giuseppe Taccone, Antonella Tamburo, Veronica Tecce, Anna Tempesta, Rachele Tesse, Carmine Timpanella, Valeria Tomasello, Salvatore Paolo Torre, Patrizia Tracia, Maria Lucia Tremacere, Jana Truhlarova, Giovanni Truppo, Vito Massimiliano Tudisco, Angelo Tumello, Tommaso Urselli, Mariarosaria Vaccaro, Sophia Valente, Lucia Caterina Valente, Giuseppe Valenti, Lucrezia Vasapollo, Alfonso Vazza, Valeria Venezia, Giuseppina Ventrici, Orena Ventura, Crescenzo Fabio Verde, Emanuele Vergallo, Domenico Antonio Vigilante, Maria Teresa Vignogna, Eternamaria Viola, Valentina Voltolina, Noemi Claudia Wasiuchnik, Nerea Zanirato, Agatino Zappulla, Mario Zavettieri, Anna Zinno, Maria Zuccara', Alessia Zugaro, Alessandra Zugaro, Emilia Zumpano, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo e Maria R, nonché, limitatamente all’appellante G F, dall’avvocato G M, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) n. 11202/2019, pubblicata in data 23 settembre 2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. B B e dato atto che nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti in epigrafe, insegnanti tecnico-pratici (di seguito anche ITP), propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, parimenti indicata in epigrafe, di rigetto del ricorso da loro proposto per ottenere l’annullamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 aprile 2019, n. 374, di aggiornamento per il triennio 2019- 2022 delle graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)]. Il decreto ministeriale è stato impugnato dagli odierni appellanti nella parte in cui ha escluso la possibilità di presentazione della domanda agli insegnanti tecnico – pratici che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore prima della legge n. 296 del 2006 e, dunque, per la ritenuta mancanza di un titolo abilitante all’insegnamento.

2. Nell’appello si censura la motivazione della sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenuta inficiata dal vizio di omessa pronuncia, essendo la relativa motivazione incentrata sull’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, ove, invece, la pretesa azionata con il giudizio di primo grado – reiterata con il ricorso introduttivo del presente giudizio – attiene all’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, sulla base della censurata disparità di trattamento rispetto a coloro che, in passato inseriti in dette graduatorie e dalle stesse espunti per mancata presentazione della domanda di permanenza, sono stati legittimati a presentare la richiesta di reinserimento. Le deduzioni successive, articolate in via di subordine, si appuntano sulla statuizione relativa alle spese, stante la condanna disposta con la sentenza appellata al pagamento di euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore del Ministero resistente, il quale nel giudizio di primo grado si è costituito con atto di forma, non espletando difese su di un piano sostanziale, con la conseguenza che la quantificazione operata dal primo giudice deve ritenersi inficiata, ad avviso degli appellanti, per violazione del generale canone di proporzionalità ed in quanto eccessiva anche rispetto ai limiti tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

3. Con D.P. n. 1655 del 2019 è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, disponendosi i relativi adempimenti, relativamente alla cui esecuzione la parte appellante ha depositato documentazione a comprova in data 17 novembre 2019.

4. Il Ministero intimato si è costituito nel presente grado di giudizio solo formalmente senza svolgere difese.

5. Le sig.re I M e M L M hanno prodotto, rispettivamente in data 17 novembre 2020 ed in data 5 ottobre 2021, atto di rinuncia al ricorso in appello, ritualmente notificato al Ministero intimato.

6. In data 3 marzo 2022 l’avvocato G M, in qualità di difensore della Sig.ra G F – come da procura precedentemente prodotta in data 16 luglio 2021 –, già costituita, con l’atto introduttivo del giudizio con gli avvocati C e R, ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello.

7. In data 19 marzo 2022 il difensore degli appellanti, avvocato Mario C, ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso…per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”, richiedendo, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.

8. All’udienza pubblica del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Preliminarmente il Collegio rileva la parziale estinzione del giudizio per rinuncia, limitatamente alle appellanti I M e M L M.

9.1. L’art. 84 c.p.a. prevede che: i) « la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale » (comma 1);
ii) « il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle » (comma 2);
iii) « la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza » (comma 3);
iv) « se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue » (comma 3).

9.2. Nel caso in esame, le suddette appellanti hanno prodotto in giudizio l’atto di rinuncia in conformità alle sopra riportate regole processuali, non constando alcuna opposizione da parte dell’Amministrazione intimata, con la conseguenza che deve procedersi alla declaratoria di parziale estinzione del giudizio.

9.3. Si evidenzia, inoltre, che il ricorso collettivo, ancorché unitario sotto il profilo documentale, si traduce in una pluralità di azioni giudiziarie, proposte a tutela di posizioni soggettive che, sia pure tra loro omogenee e connotate dall’assenza di una situazione di conflitto d’interessi (anche potenziale), risultano comunque autonome e scindibili, per cui l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti.

10. Relativamente all’atto depositato in data 19 marzo 2022, con il quale il difensore degli appellanti, avvocato C, ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso…per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ”, il Collegio rileva che la rinuncia all’azione non rientra tra i poteri conferiti al difensore mediante il rilascio della procura alle liti ex art. 24 c.p.a., occorrendo a tale fine una procura speciale o un’apposita dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte processuale.

10.1. Ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a., anche “ in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.

10.2. Ne deriva, dunque, che anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 84, commi 1 e 3 c.p.a. – rappresentate dalle modalità formali prescritte per la dichiarazione di rinuncia al ricorso, dalla notifica tempestiva della rinuncia e dalla mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio – il giudice può valorizzare il comportamento delle parti al fine di ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione – nel merito – dell’impugnazione proposta, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

10.3. Nella fattispecie il Collegio è, comunque, tenuto all’esame del giudizio nel merito, in considerazione della posizione di una delle appellanti, sig.ra G F, la quale, come rappresentato nei precedenti capi della presente decisione, successivamente alla introduzione del giudizio, si è costituita con un nuovo difensore, insistendo per l’accoglimento del ricorso in appello, ragione per cui si ritiene di prescindere da profili di parziale improcedibilità del giudizio.

10.4. Deve, più in particolare, rilevarsi che la sopra indicata procura non reca alcun riferimento esplicito alla revoca del mandato ai difensori originari. In conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia (cfr., ex multis , C. Cass., 19 maggio 2015, n. 10196), deve ritenersi che “ la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore “, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, co. 2, c.c..

10.5. Nella fattispecie, il contenuto della procura depositata in data 19 marzo 2022, e, precipuamente, la individuazione dell’attività del nuovo difensore nella prosecuzione della rappresentanza nel presente giudizio, associata alla latitudine dei poteri conferiti ed alla produzione, in data 3 marzo 2022, di una memoria con la quale tale parte ha insistito, con ampie argomentazioni, per l’accoglimento del ricorso in appello, integrano, ad avviso del Collegio, elementi inequivoci nel senso della costituzione con il nuovo difensore in sostituzione dei precedenti.

11. Chiarito quanto sopra esposto, l’appello è infondato.

12. Relativamente al primo motivo di ricorso in appello, si osserva che, com’è noto, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato è intervenuta, con le pronunce nn. 10 e 11 del 30 luglio 2018, nonché 15 del 28 settembre 2018, a ribadire la tassatività dei casi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado.

12.1. Nel distinguere le ipotesi della motivazione viziata (perché incompleta ovvero contraddittoria) da quella della motivazione radicalmente assente (o meramente apparente), l’Adunanza Plenaria (A.P. n. 11 del 2018, cit .) ha circoscritto tale ultimo caso al difetto assoluto della motivazione, quale elemento indefettibile che consenta di rinvenire un concreto esercizio di potestas iudicandi (art. 88 c.p.a.), “ impedendo al giudice di appello di esercitare un qualsivoglia sindacato di tipo sostitutivo per essere mancata, nella sostanza, una statuizione sulla quale egli possa incidere, seppure nella forma di integrazione/emendazione delle motivazioni ” ( ibidem ).

12.2. Il difetto assoluto di motivazione, dunque, non si identifica con la motivazione illogica, contraddittoria, errata, incompleta o sintetica, potendosi, inoltre, configurare una motivazione “apparente”, come esemplificativamente rilevato dall’Adunanza Plenaria, nel caso in cui la motivazione rechi richiamo ad un “ generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenuto, né direttamente, né indirettamente, attraverso la citazione di pertinenti precedenti conformi (ed è questo profilo che differenzia, invece, la motivazione in forma semplificata che in base agli art. 74 Cod. proc. amm. e 118 disp. att. Cod. proc. civ. può avvenire anche attraverso il richiamo ad un precedente conforme) ”.

12.3. Nel fornire le coordinate interpretative dell’art. 105 c.p.a., nella pronuncia da ultimo richiamata dell’Adunanza Plenaria viene evidenziato: « Più in generale, la motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” che si ricava dall’art. 111, comma 5, Cost. («Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»). Pertanto, dà luogo a nullità della sentenza solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile ».

12.4. In considerazione di quanto sin qui argomentato, deve escludersi che la sentenza impugnata sia inficiata da un vizio di nullità ai sensi dell’art. 105 c.p.a., emergendo, invece, un impianto motivazionale che, pur evidenziando, correttamente, l’afferenza del giudizio alla pretesa degli originari ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non ha esaustivamente sviluppato un percorso argomentativo pienamente esaustivo, comunque consentendo l’esercizio di un sindacato sostitutivo, attraverso la decisione nel merito della causa.

12.5. Il carattere devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, infatti, desumibile tra l’altro dall’onere di riproposizione enunciato dall’art. 101, comma 2, c.p.a., comporta che le domande e le eccezioni non esaminate possano formare oggetto per la prima volta di esame in secondo grado, attraverso la deduzione del vizio di difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. senza dare luogo all’annullamento con rinvio della decisione appellata e tanto meno senza comportarne inevitabilmente la riforma, ogniqualvolta le questioni riproposte si rivelino comunque infondate (conformi, tra le altre: Cons. Stato, II, 31 maggio 2019, n. 3646;
III, 19 ottobre 2021, n. 6995;
1 giugno 2020, n. 3422;
V, 30 novembre 2021, n. 7988;
30 dicembre 2020, n. 8505;
26 agosto 2020, n. 5241;
26 maggio 2020, n. 3348;
24 febbraio 2020, n. 1373).

13. Quanto alle questioni riproposte, deve in primo luogo essere esclusa l’illegittimità del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per i profili dedotti dai ricorrenti. È decisivo il fatto che il titolo di studio conseguito presso istituti tecnici non è abilitante all’insegnamento.

13.1. In questo senso si è ancora di recente espressa la giurisprudenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato nei confronti degli insegnanti tecnico pratici, in particolare con le sentenze, 14 giugno 2021, n. 4576, 16 febbraio 2021, n. 1434, 16 febbraio 2021, n. 1429, 5 febbraio 2021, n. 1068, 11 gennaio 2021, n. 361, 21 dicembre 2020, n. 8188, 16 novembre 2020, n. 7066, 28 aprile 2020, n. 2714, 24 aprile 2020, n. 2632, 12 febbraio 2020, n. 1049, nonché questa Sezione con le sentenze 22 marzo 2022, n. 2075, 3 marzo 2022, n. 1545.

13.2. La figura degli insegnanti tecnico - pratici è stata introdotta nell’ordinamento scolastico dal d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica);
trattasi di docenti non laureati che negli istituti tecnici e professionali svolgono competenze teorico-pratiche, occupandosi delle attività svolte nei laboratori e agendo da interfaccia tra l’insegnamento puramente teorico e la sua applicazione pratica.

13.3. I principi ribaditi nelle sopra indicate pronunce, da intendersi richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. in quanto applicabili anche agli odierni appellanti, possono essere sintetizzati nei seguenti termini:

- l’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo distinto ed ulteriore per accedere alla professione di insegnante in base all’art. 4 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prescrivendosi, in senso innovativo rispetto al sistema di reclutamento previgente, la frequentazione di un corso post-laurea , con conseguente esclusione di soggetti in possesso di diploma di scuola superiore;

- l’assenza di valore abilitante del diploma di scuola secondaria superiore è stata poi confermata anche dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all’art. 5, prevede espressamente quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. “laurea breve”, fatta salva la disciplina transitoria di cui all’art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, valevole per i concorsi ma non estensibile al diverso caso dell’inserimento nelle graduatorie;

- non conferente è stata ritenuta, inoltre, la possibilità prevista dall’art. 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015 di attribuire incarichi di insegnamento a soggetti non abilitati per la relativa classe di concorso, dal momento che da questa eccezionale facoltà intesa ad assicurare il buon andamento dei corsi di studio non può desumersi il riconoscimento di alcun valore abilitante all’insegnamento dei titoli posseduti dagli incaricati;

- rispetto all’assetto dei percorsi abilitanti così venutosi a creare per effetto delle riforme legislative concernenti l’ordinamento scolastico non vi sono deroghe, nemmeno con riguardo agli incarichi di docenza temporanei da assegnare mediante ricorso alle graduatorie ad esaurimento, o a quelle di istituto;

- lo stesso assetto, incentrato sull’abilitazione all’insegnamento quale titolo ulteriore rispetto al titolo di studio, è stato inoltre ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 130, che ha tra l’altro sottolineato l’essenzialità dei percorsi abilitanti in quanto « finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche ».

13.4. Secondo le chiare coordinate ermeneutiche enunciate nelle sentenze sopra richiamate, dunque, l’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della abilitazione all’insegnamento quale titolo distinto e ulteriore per intraprendere direttamente la professione di insegnante.

13.5. L’introduzione della abilitazione all’insegnamento quale titolo post lauream richiesto per accedere all’insegnamento ha comportato implicitamente che gli insegnanti ITP, i quali non sono laureati, non possono accedere direttamente all’insegnamento, potendosi invece prospettare l’eventuale partecipazione degli insegnanti ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso l’idoneità del soggetto aspirante all’insegnamento è verificata attraverso la procedura concorsuale.

14. Oltre che sul piano della legittimità amministrativa, l’orientamento giurisprudenziale in esame ha affrontato anche i dubbi di compatibilità costituzionale e di conformità all’ordinamento unionale del canale di reclutamento costituito dalle graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, l. n. 296 del 2006 nella parte in cui ne preclude l’accesso a soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria superiore quali gli insegnanti tecnico-pratici.

14.1. E’ stato innanzitutto chiarito che il sistema di riconoscimento intraeuropeo dei titoli professionali conseguiti nei Paesi membri disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE non è pertinente, perché esso riguarda il mutuo riconoscimento in ambito europeo dei percorsi di istruzione e formazione nazionali e dei titoli rilasciati e delle qualifiche professioni acquisite sulla base di essi, ai fini della libera circolazione dei lavoratori, ma non anche le procedure di selezione e reclutamento di docenti, la cui regolamentazione è rimessa alle legislazioni nazionali.

14.2. Con riguardo ai parametri costituzionali ritenuti violati per effetto del sistema del blocco delle graduatorie permanenti e della conseguente preclusione all’inserimento in esse dei soggetti non iscritti a tale momento, si è innanzitutto esclusa una violazione del principio di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici ex 51 Cost., sul rilievo che tale disposizione non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato, che possa cioè prescindere dalla disciplina a livello legislativo dei requisiti per l’accesso all’impiego pubblico, nel rispetto dei canoni di razionalità, coerenza e proporzionalità. A questo specifico riguardo, l’abilitazione all’insegnamento quale requisito ulteriore rispetto al titolo di studio di istruzione secondaria superiore risponde all’obiettiva e non irragionevole esigenza di reclutare soggetti in possesso delle necessarie competenze capacità psico-pedagogiche e didattiche, organizzative e relazionali acquisibili attraverso un corso di studi universitario o un apposito percorso formativo abilitante. Come ulteriormente precisato dalle sentenze sopra richiamate, la circostanza che per gli insegnanti tecnico-pratici tali percorsi abilitanti non siano finora stati attivati non è in grado di infirmare il fondamento giuridico delle riforme dei sistemi di reclutamento degli insegnanti e delle graduatorie mediante loro trasformazione da permanenti ad esaurimento, ma costituisce un problema di fatto concernente la politica legislativa del settore. Non induce a diversa conclusione neppure il fatto che per effetto di provvedimenti normativi ad hoc sia stato consentito l’inserimento di alcune categorie che abbiano conseguito in via sopravvenuta l’abilitazione all’insegnamento, poiché tale inserimento si giustifica proprio in ragione dell’abilitazione conseguita.

14.3. Deve, pertanto, essere esclusa la violazione dei principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione, alla luce dell’elemento discriminante ai fini dell’accesso all’insegnamento costituito dall’abilitazione conseguita, di cui i diplomati in istituti tecnici sono privi, nonché dell’obiettiva esigenza dell’amministrazione scolastica di superare l’endemico fenomeno del precariato scolastico mediante l’esaurimento delle graduatorie permanenti ex art. 401 del decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297.

14.4. La modifica del sistema di reclutamento dei docenti scolastici fondata sul perseguimento di una loro maggiore qualificazione, in coerenza con l’evoluzione degli ordinamenti degli studi scolastici ed universitari, rende non ravvisabile, inoltre, la configurabilità di un contrasto con altri parametri costituzionali.

14.5. Quanto esposto risulta dirimente sia al fine di escludere che il possesso del titolo di abilitazione possa essere surrogato nella fattispecie dall’anno di prova – profilo, questo, peraltro, introdotto dalla difesa della sig.ra F solo con la memoria depositata in data 3 marzo 2022 – che si colloca in una fase successiva e presuppone il possesso dei prescritti requisiti di ammissione, sia ai fini della inconfigurabilità di una disparità di trattamento in rapporto a coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti e successivamente cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle stesse sono stati ammessi alla possibilità di un reinserimento che ha trovato fondamento proprio nella sussistenza di una originaria iscrizione, restando ferma la preclusione dell’inclusione di nuovi soggetti in assenza della necessaria abilitazione (cfr. relativamente al profilo da ultimo indicato, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11 del 2017).

15. Per completezza il Collegio ritiene anche di rilevare che profili di specificità della posizione dell’appellante sig.ra G F rispetto agli altri ricorrenti non constano aver costituito oggetto di alcuna prospettazione né nel giudizio di primo grado né nell’atto introduttivo del giudizio d’appello, restando, dunque, ferme le conseguenti preclusioni in conformità alle previsioni dell’art. 104 c.p.a..

16. Ulteriori argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso in relazione al merito della vicenda contenziosa.

17. Residua l’esame del motivo di ricorso in appello precipuamente riferito alla statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado, recando la sentenza impugnata la condanna della parte soccombente al pagamento in favore dell’amministrazione di euro 10.000,00 (diecimila/00).

17.1. Ritiene il Collegio di richiamare, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui la statuizione sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale del giudice di primo grado, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, o nel caso in cui la statuizione sia manifestamente irrazionale o abnorme, ovvero si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309, 22 febbraio 2018, n. 1127 e 3 aprile 2019, n. 2208;
Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 119).

17.2. La censura risulta fondata, ritenendosi a tal fine condivisibili le deduzioni incentrate sul rilievo della esiguità dell’attività defensionale svolta dalla Difesa erariale, costituitasi nel giudizio di primo grado solo formalmente, oltre che sulla fase di definizione di detto giudizio, avendo il primo giudice fatto applicazione dell’art. 60 c.p.a., assumendo, altresì, rilievo le incertezze interpretative sussistenti all’epoca di introduzione del giudizio medesimo, stante la pertinenza solo parziale dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata;
tali circostanze, nel complesso considerate, avrebbero dovuto indurre a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

18. In conclusione, per i suesposti motivi, in parte va dichiarata l’estinzione del giudizio quanto alle rinuncianti (sig.re I M e M L M) e per la restante parte l’appello va parzialmente accolto, limitatamente al solo capo relativo alle spese, per le quali va disposta la compensazione tra le parti.

19. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.

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