Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-17, n. 201003849

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-17, n. 201003849
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003849
Data del deposito : 17 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10191/2009 REG.RIC.

N. 03849/2010 REG.DEC.

N. 10191/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10191 del 2009, proposto da:
Ispra - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

D R;

nei confronti di

R V I, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Lutezia N. 8;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10871/2009, resa tra le parti, concernente

CONCORSO A N.

34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R V I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere R G e udito l’avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor Ilardi impugnava chiedendone l’annullamento la disposizione commissariale dell’Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 35 unità di personale nel profilo professionale di funzionario di Amministrazione – livello V.

Secondo l’ISPRA, il ricorrente non era in possesso del requisito previsto dall’art. 2 del bando di concorso che richiedeva, per la partecipazione, “l’aver prestato attività di servizio e/o collaborazione a qualsiasi titolo presso una P.A. per almeno un biennio nel triennio antecedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso”.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso ritenendo che l’attività prestata dal sig. Ilardi presso il Conisma fosse da inquadrarsi come prestazione a favore della P.A. ai fini di quanto richiesto dall’art. 2 del bando di concorso.

L’ISPRA ha proposto appello per ottenere la riforma di tale decisione.

2. L’appello merita accoglimento.

E’ noto come nel nostro ordinamento non esista una nozione unitaria e sempre valida di Pubblica Amministrazione. Esistono, al contrario, diverse definizioni, che hanno un contenuto più o meno ampio a seconda della ratio sottesa all’istituto che, di volta in volta, richiama il concetto.

In altri termini, la nozione di soggetto pubblico non è intesa come categoria unitaria, ma viene elaborata settore per settore, adattandola alle esigenze sottese alla normativa delle singole materie.

Si parla, non a caso, di nozione funzionale di P.A., proprio ad indicare che i confini della nozione variano al variare della funzione prevista dalla norma che ad essa fa riferimento.

Anche a livello comunitario non esiste, del resto, come la Corte di Giustizia ha più volte affermato, un concetto unitario di Pubblica Amministrazione. La stessa nozione di organismo di diritto pubblico, cui fa riferimento l’appellante, non ha affatto carattere di generalità, perché rileva soltanto nel settore degli appalti pubblici, per assoggettare all’obbligo di gara soggetti che, ad altri fini, sono invece soggetti privati.

Molto diversa è infatti la nozione comunitaria di Pubblica Amministrazione che viene in rilievo al fine di stabilire l’ambito di operatività della deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori, o, ancora, quella elaborata in sede giurisprudenziale allo scopo di individuare i soggetti i cui comportamenti danno luogo alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.

3. Da tali premesse discende che la nozione di Pubblica Amministrazione cui fa riferimento l’art. 2 del bando di concorso oggetto del presente giudizio deve essere delimitata in base ad un criterio sostanziale (tenendo conto della ratio della previsione della lex specialis ) e non meramente formale.

Muovendo da tale criterio sostanziale, deve ritenersi che, quando per partecipare al concorso, il bando in esame richiede una certa esperienza presso una Pubblica Amministrazione, si sia inteso includere nel concetto di Pubblica Amministrazione solo quegli enti sottoposti, quando assumono personale, all’obbligo del pubblico concorso.

E’ solo questo dato che qualifica, infatti, nell’ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa. Non è invece sufficiente la circostanza che l’ente in questione svolga pubbliche funzioni, anche perché oggi è sempre più diffuso il fenomeno che vede svolgere funzioni pubbliche da parte di soggetti ritenuti soggetti privati.

A parità di funzioni esercitate, quindi, affinché l’esperienza lavorativa possa assumere valore come requisito di partecipazione al concorso, occorre che essa sia stata svolta in seguito al superamento di un pubblico concorso.

Da tali considerazioni discende la fondatezza dell’appello.

Emerge, infatti, dallo Statuto del Conisma che questo può procedere ad assunzioni anche senza pubblico concorso, con ciò evidenziandosi una netta distinzione rispetto ai tradizionali principi del pubblico impiego.

4. L’appello deve, in definitiva essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve respingersi il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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