Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202403423

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202403423
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403423
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 03423/2024REG.PROV.COLL.

N. 09325/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Domenico Retez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di GG BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità Nazionale Anticorruzione Area Vigilanza - Ufficio Sanzioni, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GG BR, non costituiti in giudizio;
Comune di GG BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la BR sezione staccata di GG BR (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comune di GG BR e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di GG BR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’avvocato Domenico Neto su delega dell’avvocato Felice Domenico Retez;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. della BR, sezione staccata di GG BR, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia emesso a suo carico dal Prefetto di GG BR, e degli atti a questo connessi.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno, il Comune di GG BR e l’Ufficio Territoriale del Governo di GG BR.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024.

2. Il provvedimento interdittivo emesso a carico dell’odierna appellante si fonda tra l’altro sul rilievo che -OMISSIS- sarebbe un artificio societario costituito per consentire a-OMISSIS- di continuare a gestire l’impresa in precedenza confiscatagli (-OMISSIS-).

Sia l’informativa che la sentenza danno atto di numerosi ed univoci elementi sintomatici in tal senso, richiamati, in particolare, ai punti 2.1. e 2.2. della sentenza del T.A.R., ai quali per esigenze di sintesi (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) in questa sede si rinvia (salvo quanto sarà specificamente richiamato infra ).

Come peraltro ritenuto da questa Sezione in sede di appello cautelare nel corso del processo di primo grado con ordinanza -OMISSIS-, tali elementi indizianti, “ esaminati in un’ottica complessiva, lasciano trasparire sufficienti elementi idonei ad individuare, secondo parametri di valutazione probabilistica propri del carattere preventivo della misura contestata, la sussistenza di plurimi e qualificati indici sintomatici del rischio di permeabilità mafiosa ”.

3. L’appellante, con il primo motivo di appello, contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non utilizzabili, in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento interdittivo, “ accertamenti investigativi di data anteriore all’adozione del provvedimento impugnato, sol perché riportati e trascritti in seno ad ordinanza del Giudice penale adottata successivamente all’informazione interdittiva impugnata ”.

Fermo restando il principio che impone di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo alla stregua dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione ( tempus regit actum ), ciò che caratterizza la fattispecie dedotta è che la parte ricorrente ha veicolato nel processo amministrativo non tali accertamenti investigativi in quanto tali, ma secondo la valenza agli stessi attribuita da provvedimenti giurisdizionali penali emessi successivamente all’adozione dell’informativa.

Né può accogliersi il profilo di censura con cui l’appellante lamenta che il T.A.R. non avrebbe comunque autonomamente valutato tali elementi, formatisi in data anteriore, senza necessariamente implicare in tale valutazione quella operata dal giudice penale successivamente all’adozione dell’informativa.

È infatti evidente che la produzione effettuata nel giudizio di primo grado aveva riguardo ai provvedimenti giurisdizionali penali, ed al significato da questi attribuito agli accertamenti investigativi in questione:

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