Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304470
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 04470/2023REG.PROV.COLL.
N. 10186/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10186 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P C e L M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’avv. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS--, pubblicata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’avv. -OMISSIS-;
Visto l’appello incidentale proposto dall’avv. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è comparso per l’appellante e le amministrazioni appellate;
Viste le conclusioni del controinteressato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante – avvocato dipendente dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati tenuto dal competente Ordine di Bolzano – impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, da lui proposto avverso gli atti relativi alla procedura indetta con avviso pubblicato il -OMISSIS- sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, concernente la nomina, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, di un consigliere di lingua tedesca del TRGA di Bolzano, per la quale ha presentato domanda di partecipazione, conclusasi con esito per lui sfavorevole, in considerazione della ritenuta carenza di un requisito richiesto per la nomina, costituito dall’esercizio effettivo dell’attività professionale per almeno sette anni.
1.2. L’adito TAR, in particolare, respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal controinteressato, ha concluso per l’infondatezza delle censure dedotte, risultando la certificazione rilasciata dall’Ordine degli avvocati di Bolzano il 16 novembre 2016 superata dalla pacifica circostanza del mancato svolgimento della professione forense in qualità di avvocato del libero foro, essendo l’odierno appellante dipendente della Cassa di Risparmio di Bolzano dal 1987 e avendo egli ottenuto, il 2 luglio 1992, l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario degli avvocati e procuratori di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 1578/33 e dell’art. 39 del R.D. n. 37/34. In esito ad una articolata ricostruzione della disciplina di riferimento, il primo giudice ha sottolineato che l’originario ricorrente avrebbe potuto essere iscritto all’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici solo a seguito del suo incardinamento nell’ufficio legale dell’ente, in via non precaria, e solo nel caso in cui l’attività di assistenza legale fosse divenuta esclusiva, con abbandono delle mansioni di tipo amministrativo, circostanze, queste, non supportate dagli atti del giudizio. Su tali basi, quindi, con la sentenza impugnata è stata affermata la legittimità dell’accertamento espletato in ordine alla carenza del requisito sopra indicato, nell’ambito della procedura in contestazione, con conseguente infondatezza anche delle ulteriori deduzioni articolate con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.
1.3. L’appellante critica la sentenza impugnata, deducendo, in primo luogo, la carenza assoluta, in capo al CPGA, del potere di accertare la sussistenza del suo esercizio effettivo dell’attività professionale di avvocato, in quanto – in tesi – rimessa in via esclusiva al competente Consiglio dell’Ordine, non assumendo, inoltre, alcun rilievo la distinzione tra albo ordinario ed elenco speciale annesso all’albo medesimo ai fini della procedura in esame e risultando travalicati i limiti della giurisdizione amministrativa, sia per lo sconfinamento nella sfera di merito istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione sia alla luce delle attribuzioni del Consiglio nazionale forense al quale compete la definizione delle controversie relative all’iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché sulla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati. Erroneamente il primo giudice avrebbe, inoltre, escluso la valenza probatoria del certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine il 16 novembre 2016, tanto più tenuto conto della mancata allegazione da parte delle amministrazioni appellate di una attendibile prova contraria all’effettivo esercizio della professione di avvocato a far data dal 1992. Del pari erroneamente sarebbero state trascurate inequivoche evidenze a comprova della sussistenza del requisito in argomento, senza considerazione alcuna per l’esercizio di attività stragiudiziale, pure rilevante ai fini della iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. L’appellante ha, dunque, riproposto anche le ulteriori deduzioni articolate nel giudizio di primo grado.
2. Si sono costituiti in giudizio il CPGA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, reiterando l’eccezione di irricevibilità del