Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-06-06, n. 201103338
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N. 03338/2011REG.PROV.COLL.
N. 05650/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5650 del 2006, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Cicchetti in Roma, Via E. Q. Visconti, 103;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01624/2006, resa tra le parti, concernente REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. R G e udito l'avvocato dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla signora Gerallini per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con il quale il T.a.r. Piemonte ha respinto in primo grado il ricorso per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Motorizzazione civile di Novara in data 19 gennaio 2006, con il quale si disponeva, ex art. 128 cod.str. la revisione della patente di guida della ricorrente.
2. La ricorrente in appello ripropone i motivi fatti valere in primo grado, deducendo, quindi, che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da: 1) eccesso di potere, sotto diversi profili, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e motivazione;2) violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. L’appello non merita accoglimento.
3.1. Non sussiste, in primo luogo, il denunciato vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento: deve, al contrario, evidenziarsi che, a differenza di quanto lamenta la ricorrente, è presente in atti la comunicazione del Prefetto di Novara, in data 14 gennaio 2005, che risulta per tabulas spedita alla ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuta dalla stessa, nella quale si dà espressamente comunicazione dell’avvio del procedimento per la revisione della patente di guida.
3.2. Non sussistono neanche i lamentati vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Il provvedimento di revisione della patente, che assolve ad una funzione cautelativa - e non sanzionatoria - nell'interesse della circolazione stradale, non difetta, nel caso di specie, dei necessari presupposti istruttori e di congrua motivazione, dovendosi ritenere che l'insorgenza del ragionevole dubbio, supportata da una segnalazione degli organi di polizia, che l'interessato potesse non essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica per la guida in condizioni di sicurezza, non abbisognasse di ulteriori prove, essendo il provvedimento caratterizzato da un'ampia discrezionalità, del cui esercizio è stata data adeguata giustificazione, anche alla luce del rapporto degli organi di polizia.
Del resto, l'esercizio del potere discrezionale sotteso all'art. 128 del Codice della strada ( revisione della patente di guida ) prescinde dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare di patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere nei predetti uffici il solo dubbio sull'idoneità del conducente (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2009, n. 92).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio.