Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-29, n. 201402220
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N. 02220/2014REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, proposto da:
Voni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Roma, via Monte Zebio, N. 30;
contro
A S, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ricciardello Costruzioni Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 01652/2011, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento dei lavori di realizzazione del lotto 4 stralcio 1 della variante di portogruaro ss n° 14 - ris. danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Biagini e l'avvocato dello Stato Figliolia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar Veneto-Venezia che ha respinto il ricorso della Voni Spa contro il provvedimento di esclusione della stessa dalla gara indetta dall'Anas per la realizzazione del lotto 4 stralcio 1 della variante di Portogruaro ss n° 14 e quello di aggiudicazione dei lavori alla ditta Ricciardello Costruzioni Srl.
La Voni Spa, collocatasi terza di cinque in graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto, veniva sottoposta a verifica dell’offerta in quanto giudicata in fumus di anomalia all’esito della quale le venivano richieste ulteriori delucidazioni.
La procedura di verifica si concludeva con esito negativo e la Stazione appaltante provvedeva all’esclusione della Voni Spa dalla licitazione privata e all’aggiudicazione, prima provvisoria, e poi definitiva con provvedimento del 22.02.2005, dell’appalto de quo, alla Ricciardello Costruzioni Srl, odierna controinteressata, prima tra le imprese ad aver presentato un’offerta non anomala.
La sentenza del Tar Veneto era affidata alle considerazioni per cui:
--“ … il sindacato del giudice amministrativo sul procedimento di verifica dell’anomalia non può estendersi alla verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, ove ciò fosse, il giudice invaderebbe una sfera propria della pubblica Amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica ”;
--“ … il giudice può anche considerare i singoli elementi o voci dell’offerta, ma non già al fine di valutarne l’eventuale anomalia, bensì solo come elementi concreti suffraganti la verifica della suddetta sussistenza dei profili di completezza dell’istruttoria, nonché di ragionevolezza e logicità della valutazione effettuata dalla pubblica Amministrazione (cfr., da ultimo, CdS, IV, 27.6.2011 n. 3862;V, 22.2.2011 n. 1090) ”;
--“ … per un'offerta non sospetta l'inosservanza dell'onere di fornire le giustificazioni in via preventiva resta affatto irrilevante … “ ed è “ solo in sede di procedimento di verifica dell'anomalia che vanno esaminate le giustificazioni (cfr. CdS, VI, 11.12.2001 n. 6217) ”;
-- mentre la stazione appaltante aveva chiesto “… che la concorrente fornisse opportune delucidazioni attinenti ad ogni aspetto e ad ogni elemento della proposta economica da essa formulata, ivi compreso, ovviamente e prioritariamente, il prezzo, la cui congruità si trattava, appunto, di accertare … il mancato impegno relativamente a tale elemento induce ragionevolmente, pertanto, a ritenere il prezzo esposto dalla ricorrente non attendibile, con conseguente non congruità dell’offerta.”
Con il presente gravame, sotto due rubriche, l’appellante lamenta in sostanza l’erroneità della decisione e di conseguenza l’illegittimità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per eccesso di ribasso in quanto la Commissione istruttoria avrebbe erroneamente ritenuto incongrua l’offerta della Voni Spa sull’assunto secondo il quale questa non avrebbe adeguatamente giustificato i prezzi di alcuni materiali in sede di chiarimenti.
L’A S si è ritualmente costituita in giudizio con atto di costituzione formale.
La Ricciardello Costruzioni Srl, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Chiamata all'udienza pubblica di discussione del 1° aprile 2014 la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
___1.§. Con un primo motivo, articolato in tre profili, la Società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 21, co.