Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-17, n. 202001896
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2020
N. 01896/2020REG.PROV.COLL.
N. 02821/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2821 del 2019, proposto da
LD EN, CE SI, NI NI, SE ER, AN TA, NA PE, FA RO, RE EU e RE AI, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Antonio Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via NI Paisiello, n. 55;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11178/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Franco Gaetano Scoca, Antonio Senatore e l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I dottori LD EN, CE SI, NI NI, SE ER, AN TA, NA PE, FA RO, RE EU e RE AI, magistrati ordinari in servizio, in qualità di vincitori di concorso, presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di NE, con provvedimento del 3 aprile 2015 del Primo Presidente della Corte di NE, ai sensi dell’art. 74 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, sono stati applicati alle Sezioni civili della Corte con funzioni di “assistente di studio”.
Hanno perciò chiesto con nota del 13 maggio 2015 il riconoscimento dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 3, comma 79, l. 24 dicembre 2003, n. 350 per i magistrati “ che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di NE e la relativa Procura Generale ” nel caso di residenza fuori dal distretto della Corte d’appello di Roma.
Il Ministero della Giustizia con nota 1°ottobre 2015 n. 464/M ha respinto la domanda.
2. Gli interessati hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio detto diniego, chiedendone l’annullamento e instando anche per l’accertamento del diritto a percepire quella indennità di trasferta.
A sostegno della pretesa hanno sostenuto le funzioni – di “assistenti di studio” – essere del tutto assimilabili alle “funzioni di legittimità” svolte dai consiglieri di ruolo della Corte di NE ai quali l’indennità di trasferta è riconosciuta; in via subordinata hanno dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 79, l. n. 350 del 2013 per violazione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento economico che essa determinerebbe tra soggetti che si trovano a svolgere funzioni sostanzialmente uguali (quali i magistrati che esercitano funzioni di legittimità e assistenti di studio), ledendo così anche l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura (riconosciuta anche con riferimento ai meccanismi che consentono di adeguare la retribuzione alle condizioni lavorative).
3. Hanno resistito al ricorso il Ministero della Giustizia e il CSM che ne hanno chiesto il rigetto.
4. Nel frattempo con decreto del Primo Presidente della Corte di NE del 24 febbraio 2017, n. 463, gli stessi magistrati sono stati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte ai sensi dell’art 115 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario come riformulato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197.
Anche la loro nuova richiesta (in data 28 febbraio 2017) di riconoscimento dell’indennità di trasferta di cui all’art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2013 è stata respinta dal Ministero della Giustizia con nota 14 luglio 2017 n. 14390, con cui è stato ribadito che quell’indennità è prevista solo a favore dei consiglieri di NE che esercitano stabilmente le funzioni di legittimità e non già per un tempo limitato e in forza di provvedimenti di applicazione giustificati da contingenti esigenze di servizio; ciò senza contare che mancherebbe la copertura finanziaria necessaria per estendere il beneficio economico a loro favore.
5. Tale nuovo diniego è stato impugnato dagli interessati con motivi aggiunti, con cui è stata sostanzialmente estesa la domanda proposta con il ricorso originario all’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di trasferta anche in relazione al periodo di applicazione alle Sezioni civili e penali della Corte, previo annullamento del provvedimento di diniego: in sintesi essi hanno ribadito che, con l’applicazione alle Sezioni civili e penali, ancor più che in precedenza, l’attività da loro svolta è assimilabile alle ordinarie funzioni di legittimità, contestando che il diniego al riconoscimento dell’indennità di trasferta possa fondarsi sulla temporaneità delle funzioni giurisdizionali da loro esercitate, temporaneità che introdurrebbe un inammissibile e artificioso criterio di distinzione, costituzionalmente illegittimo, tra magistrati che svolgono identiche funzioni.
6. L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
7. Gli interessati propongono appello, reiterando sostanzialmente i motivi di censura sollevati in primo grado.
Hanno resistito il Ministero della Giustizia ed il CSM.
8. All’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con ordinanza 17 maggio 2019, n. 2425, è stato chiesto al Segretario generale della Corte di NE il deposito di documentazione ritenuta necessaria per la decisione.
L’incombente istruttorio è stato effettivamente adempiuto; anche gli appellanti hanno prodotto ulteriore documentazione a supporto delle proprie domande giudiziali.
Gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria difensiva ex art. 73, comma 1, Cod. proc. amm..
9. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il tribunale ha negato che gli appellanti abbiano diritto di percepire l’indennità di trasferta di cui all’art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2003 sia per l’attività di “assistenti di studio”, sia per il periodo di applicazione alle Sezioni civili e penali della Corte.
10.1. Quanto al primo profilo, ha osservato che l’attività di “assistente di studio” non è assimilabile alla funzione giurisdizionale espletata dai magistrati della Corte di NE, giusta la chiara indicazione dell’art. 115, comma 2, dell’Ordinamento giudiziario, secondo cui “ I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alle deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione ”.
Tale norma infatti impedisce agli assistenti di studio anche solo di intervenire nella discussione in camera di consiglio per evitare qualsiasi condizionamento dei giudicanti; il che è confermato dalla delibera del Plenum del CSM 4 dicembre 2013 ove è richiesto loro di contribuire alla redazione della sentenza attraverso “relazioni preliminari”, contenenti solo la descrizione del fatto e lo svolgimento del processo, l’illustrazione dei motivi di ricorso, le eventuali questioni rilevabili d’ufficio e la giurisprudenza pertinente alla decisione, le relazione preliminari destinate non al consigliere relatore, ma all’intero collegio giudicante.
Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla scelta legislativa che solo con la riforma del 2016 ha previsto la possibilità di affidare loro funzioni giurisdizionali.
10.2. Secondo il Tribunale, neppure l’esercizio di funzioni giurisdizionali in qualità di magistrati applicati alle Sezioni civili e penali della Corte è utile al riconoscimento dell’indennità di trasferta di cui si discute, in quanto l’art. 3, comma 79, della l. n. 350 del 2003 sottintende un concetto di “ funzioni di legittimità ” formale e sostanziale, caratterizzato non solo dallo ius dicere