Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402855

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402855
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402855
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 02855/2024REG.PROV.COLL.

N. 07197/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7197 del 2021, proposto da
Nordest Applicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A I e N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G D, D N, M N e C N, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eredi di N Giancarlo, N Giulia in proprio e quale erede di N Giancarlo, N Gloria in proprio e quale erede di N Giancarlo, Tipal Immobiliare S.r.l. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 694/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il Cons. G L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - La società appellante ha acquistato ad un’asta giudiziaria un capannone industriale (foglio 165, mapp. 720, subalterno 11 del catasto del Comune di Venezia), facente parte di un compendio edilizio di più ampie dimensioni comprendente altri capannoni industriali siti sul mappale 720 e contraddistinti da diversi subalterni.

1.1 - Il precedente proprietario del compendio e sua moglie avevano presentato, separatamente, diverse istanze di condono, ai sensi della L. 269/2003, di alcune opere abusive; precisamente: la sig.ra Danesin aveva presentato la domanda n. 61611/0/M per le opere di cui agli originari subalterni 4, 5 e 6; il sig. N aveva presentato la domanda n. 61605/0/M riguardante l’unità immobiliare di cui all’originario subalterno 7.

1.2 - Nel 2005 le unità immobiliari sopra individuate sono state oggetto di frazionamento ed accorpamento e trasferite a diversi proprietari. In particolare: metà dell’ex subalterno 4 è oggi identificata come subalterno 10 ed è attualmente di proprietà della Tipal Immobiliare s.r.l.; l’altra metà dell’ex subalterno 4 e gli ex subalterni 5, 6 e 7 sono stati accorpati nel subalterno 11.

Come anticipato, l’appellante, all’esito di asta giudiziaria, è divenuta proprietaria del subalterno 11 che, come detto, era compreso, in parte, nella domanda n. 61611/0/M, presentata dalla sig.ra Danesin (per quanto concerne parte dell’ex subalterno 4 e per i subalterni 5 e 6) e, in parte, nella domanda n. 61605 presentata dal sig. N (quanto all’ex subalterno 7).

2 - Con la nota del 22.3.2018, il Comune ha inviato agli attuali proprietari (l’appellante per il subalterno 11 e la società Tipal Immobiliare s.r.l. in liquidazione, per il subalterno 10), nonché alla sig.ra Danesin, la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90, affermando l’insussistenza dei presupposti per la concessione del condono, in quanto, avendo l’immobile insistente sul subalterno 11 una superficie di 750 mq circa, eccede i limiti dimensionali previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 21/2004, tenuto conto che, ai sensi del punto 3.3 della Circolare ministeriale n. 2241 del 17.6.1995, deve essere presentata una sola domanda di condono per ciascuna unità immobiliare oggetto di sanatoria.

2.1 - Tipal Immobiliare s.r.l. chiedeva di riferire la domanda 61611/0/M alla sola unità immobiliare identificata all’ex sub 4 (corrispondente a parte dell’attuale subalterno 11 e al subalterno 10). Il Comune, con provvedimento di cui alla nota prot. 154328 del 22.3.2019, ha accolto l’istanza relativa alla pratica di condono n. 61611/0/M nei suddetti limiti ed ha chiesto alle società proprietaria di integrarla con il pagamento dell’oblazione.

2.2 - L’istanza di condono n. 61605 veniva, invece, rigettata con nota prot. 57823 del 26 marzo 2019 sulla scorta della seguente motivazione: “ le unità immobiliari oggetto della domanda di sanatoria, individuate catastalmente alla data di presentazione della domanda di condono alle sez. FV Fg 20 Mapp. 720 sub 5, 6, e 7, hanno una superficie coperta di circa mq 750 e non risultano pertanto sanabili in quanto in contrasto con la predetta norma regionale (n.d.r. l’art. 3, comma 1, lett. a L.R. 21/2004) ”.

3 – La società appellante ha impugnato avanti il T per il Veneto i provvedimenti di diniego, deducendo:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della l. 47/1985 nonché dell’art. 20 della l. 241/1990 con riguardo all’accoglimento dell’istanza di condono per silenzio-assenso; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis l. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990;

- violazione e falsa applicazione della l. 47/1985, del d.l. 269/2003 e della l.r. 21/2004 in ordine alla legittimazione necessaria per modificare l’istanza di sanatoria edilizia; eccesso di potere per carenza di istruttoria e della motivazione;

- violazione e falsa applicazione della l. 47/1985, del d.l. 269/2003 e della l.r. 21/2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nonché dei principi di legalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

4 – La società ha quindi presentato anche un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento repressivo che è stata rigettata con nota prot. n. 265679 del 27.05.2019.

Nelle more, il Comune, con la nota prot. n. 254912 del 21.05.2019, aveva ordinato la demolizione del manufatto sub. 11 (salvo il “corpo servizi e spogliatoi”).

Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti dove, oltre a riproporre, quali vizi di illegittimità derivata, le censure articolate nel ricorso introduttivo, l’appellante ha dedotto:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché per difetto di motivazione violazione artt. 10 e 3 L. 241/90;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per difetto di motivazione sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990;

- eccesso di potere per difetto e falsità del presupposto in ordine al verbale del sopralluogo del 20.03.2019;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nonché dei principi di legalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa;

- in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.