Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-10-30, n. 200906703

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-10-30, n. 200906703
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200906703
Data del deposito : 30 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04513/2009 REG.RIC.

N. 06703/2009 REG.DEC.

N. 04513/2009 REG.RIC.

N. 01830/2009 REG.RIC.

N. 04512/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2009, proposto da:
Immobiliare Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A B, I M D, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense N. 104;

contro

Comune di Cisternino, rappresentato e difeso dagli avv. F A, F G L G, con domicilio eletto presso Eugenio Gagliano in Roma, via Giuseppe Pitre' N.13;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

nei confronti di

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori;



Sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2009, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Comune di Cisternino, rappresentato e difeso dagli avv. F A, F G L G, con domicilio eletto presso Eugenio Gagliano in Roma, via Giuseppe Pitre' N.13;

nei confronti di

Societa' Immobiliare Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A B, I M D, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense N. 104;
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori;



Sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2009, proposto da:
Immobiliare Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A B, I M D, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense N. 104;

contro

Comune di Cisternino, rappresentato e difeso dagli avv. F A, F G L G, con domicilio eletto presso Eugenio Gagliano in Roma, via Giuseppe Pitre' N.13;

nei confronti di

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori;

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 1830 del 2009 e n. 4513 del 2009: della sentenza del T Puglia – Lecce, sezione I, n. 03369/2008, resa tra le parti, concernente ALIENAZIONE BENE CULTURALE "MASSERIA TERMETRIO".

quanto al ricorso n. 4512 del 2009: della sentenza del T Puglia – Lecce, sezione I, n. 00218/2009, resa tra le parti, concernente ALIENAZIONE BENE CULTURALE "MASSERIA TERMETRIO".


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 il dott. R C e uditi per le parti gli avvocati D e G L G.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cisternino proponeva davanti al T per la Puglia, sezione di Lecce, ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Tanto in relazione alla istanza presentata in data 29 maggio 2008 dal comune per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 60 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

Il Comune lamentava che l’immobile denominato “Masseria Termetrio”, originariamente appartenente alla Congregazione delle Suore salesiane dei Sacri Cuori e dichiarato di interesse culturale, era stato alienato alla Società Immobiliare Puglia s.r.l. e che, dopo la notificazione alla Soprintendenza in data 9 agosto 2005 dell’atto di compravendita, non era stata inviata alcuna comunicazione agli enti locali interessati, avendo erroneamente ritenuto la Soprintendenza che in data 19 settembre 2005 fossero già decorsi i termini per l’esercizio del diritto di prelazione.

In data 29 maggio 2008 Comune chiedeva alla Soprintendenza di rivedere la pratica e, non avendo ricevuto risposta, ricorreva davanti al T contestando il silenzio serbato dall’amministrazione dei beni culturali.

Con la sentenza n. 3369/08 il T accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità del silenzio assenso formatosi sulla denunzia dell’acquisto dell’immobile notificata in data 9 agosto 2005 e l’obbligo della Soprintendenza di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 45, il procedimento per l’esercizio del diritto di prelazione.

Con la successiva sentenza n. 218/09 il T accoglieva l’istanza presentata dal comune di Cisternino ex art. 21-bis, comma 2, della l. T per l’esecuzione della precedente pronuncia e assegnava direttamente al comune un termine di 45 giorni per l’eventuale esercizio della prelazione.

La sentenza n. 3369/08 veniva impugnata con autonomi ricorsi in appello dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Immobiliare Puglia;
mentre la sentenza n. 218/09 veniva impugnata solo da quest’ultima.

Le due sentenze venivano sospese da questa Sezione e all’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre ricorsi in quanto attinenti alla medesima vicenda.

3. Sempre in via preliminare si rileva l’irricevibilità per tardività del ricorso in appello n. 4513/09, non ritenendo il Collegio di doversi discostare da un proprio recente precedente, con cui è stato affermato che la proposizione di un primo appello contro una sentenza non notificata, equivalendo alla conoscenza legale della sentenza stessa da parte dell’appellante, fa decorrere il termine breve per l’eventuale ulteriore impugnazione (Cons. Stato, VI n. 5782/09, che richiama Cons. Stato, IV, n. 3818/00).

Applicando il suddetto principio, a seguito della notificazione dell’appello n. 1830/09, avvenuta in data 13/16 febbraio 2009, l’Immobiliare Puglia doveva rispettare il termine breve per la propria impugnazione ed ha invece notificato il ricorso tardivamente in data 13 maggio 2009.

4. Il ricorso in appello n. 1830/09, proposto dal Ministero, è invece fondato.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Soprintendenza in ordine ad una istanza del comune diretta a riaprire una questione già definita da tre anni a seguito del mancato esercizio della prelazione inerente l’alienazione di un immobile vincolato.

Si osserva che, una volta intervenuta regolarmente la denuncia dell’avvenuto trasferimento di un immobile vincolato, l’esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia del privato.

Decorso tale termine, la prelazione è preclusa e, anche ipotizzando una violazione da parte dell’amministrazione statale del proprio dovere di comunicazione agli enti pubblici territoriali ex art. 62 del d. lgs. n. 42/2004, tale errore resta nell’ambito dei rapporti e delle responsabilità tra le amministrazione e in alcun modo può ripercuotersi sulla posizione del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.

La mancata comunicazione al comune non può costituire motivo di nullità del silenzio, come ritenuto dal T, in quanto tale vizio non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/90 o in altri casi di nullità testuale previsti dal legislatore.

Anche sotto il profilo della nullità strutturale non può certo ritenersi che il mancato svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del comune) possa determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di un elemento essenziale dell’atto (o meglio, del silenzio).

In sostanza, il legislatore ha previsto un termine perentorio per l’esercizio del diritto di prelazione e il privato, una volto assolto l’onere di inviare in modo coretto la denuncia, sa che il decorso del termine consolida l’atto di compravendita senza alcuna possibilità di ripensamenti da parte delle amministrazioni e senza che eventuali fatti inerenti il rapporto tra amministrazioni pubbliche possano incidere sul suo diritto ormai perfezionato.

5. Con riguardo al ricorso in appello n. 4512/09, si rileva in primo luogo che permane l’interesse dell’Immobiliare Puglia alla decisione, sia perché è comunque stata riformata la sentenza n. 3369/08, sia in considerazione delle autonome censure proposte dalla società.

La riforma della sentenza del T n. 3369/08 fa venire meno i presupposti su cui era fondata l’istanza di esecuzione, accolta con la successiva sentenza n. 218/09 e, di conseguenza, pronunciando sull’appello n. 4512/09, deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza presentata in primo grado dal comune e deve essere, quindi, annullata la sentenza del T.

6. In considerazione della peculiarità della vicenda in fatto, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti di tutte le spese dei due gradi di giudizio.

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