Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-22, n. 200908621

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-22, n. 200908621
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200908621
Data del deposito : 22 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09408/2008 REG.RIC.

N. 08621/2009 REG.DEC.

N. 09408/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9408 del 2008, proposto da:
Ministero della Giustizia e Comm.Esame Avvocato c/o Corte Appello di Milano -Sess.2006, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

P D A R, R C, S E, P S e B A, non costituitisi in giudizio;

per la riforma della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV n. 02939/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO - SESS.2006.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si sono costituiti in giudizio gli appellati;

Vista l’Ordinanza n. 207/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla udienza pubblica del 24 novembre 2009, la relazione del Consigliere S C;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Fabrizio Fedeli dello Stato per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso collettivo di primo grado ( n. 1807 del 2007 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano ) gli odierni appellati hanno impugnato gli atti, con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2006 li ha dichiarati non idonei all’ammissione all’esame orale per l’idoneità alla professione di avvocato.

Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che “il mero voto numerico non può costituire sufficiente assolvimento dell’onere della motivazione soprattutto in relazione all’uso dei criteri che la Commissione si è data all’inizio del suo lavoro per correggere con quanta più oggettività possibile gli elaborati”, potendo “considerarsi sufficiente per garantire un’adeguata motivazione la predisposizione di una griglia che faccia comprendere quale perso abbiano avuto i singoli criteri nella determinazione del punteggio finale” ( pagg. 3 – 4 sent. ).

2. – Con l’appello all’esame, il Ministero della Giustizia e la Commissione d’esame territoriale interessata hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.

Richiamata, invero, la giurisprudenza ormai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto insufficiente la motivazione dell’idoneità ( od inidoneità ) del candidato come risultante dalle prove sostenute contenuta in un punteggio numerico, essi deducono come la pretesa necessità che la Commissione rediga anche per le prove scritte “una griglia di punteggi” sia destituita di ogni fondamento.

Non si sono costituiti in giudizio gli appellati.

Con Ordinanza n. 207/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2009, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 24 novembre 2009.

3. – La censùra proposta è fondata e l’appello è da accogliere.

Quanto, invero, alla dedotta insufficienza del voto numerico a rendere edotto il candidato circa i motivi posti a base della valutazione di inidoneità delle sue prove, come ha rilevato la pacifica giurisprudenza della Sezione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criterii da essa ( o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia ) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( Cons. St., IV, 22 giugno 2006, n. 3924;
da ultimo, Cons. St., IV, 3 marzo 2009, n. 1223 ) e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità, affermata dal T.A.R. con la sentenza impugnata pur in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso ( secondo, invero, la lettera dell’art. 23 del R.D. n. 37/1934, alla lettura dei “lavori” segue “sic et simpliciter” l’assegnazione del punteggio ), della “predisposizione di una griglia” volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criterii di valutazione (v. anche Cons. St., IV, 28 settembre 2009, n. 5832).

Se è vero, infatti, che tale attività è regolata ( unicamente ) dai criterii fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la pur necessaria correlazione tra il punteggio assegnato a ciascuna prova ed i predetti criterii è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto (cfr. Cons. St., VI, 4 ottobre 2006, n. 5894), con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criterii di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto ( Cons. St., VI, 28 luglio 2008, n. 3710 );
contraddizione, invero, che non viene in rilievo nella fattispecie all’esame, nella quale non vengono prospettati vizii mascroscopici di illogicità manifesta, che nella specie non si rinvengono affatto nel “modus procedendi” della commissione, alla quale nessun fatto specifico oggetto di deduzione consente di addebitare una qualche omissione del dovuto, rigoroso, rispetto dei criterii prefissati.

4. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

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