Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202211202

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202211202
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211202
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 11202/2022REG.PROV.COLL.

N. 09986/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9986 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Monticava Strade s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria ATI con Geoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;



contro

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R L, L L e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05610/2021, resa tra le parti, concernente per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER LA RIFORMA

della sentenza TAR Campania Napoli n. 5610/2021, depositata in data 24/8/2021, resa inter partes su ricorso N.R.G. 3771/2017 e. per l'effetto, in accoglimento del ricorso di prime cure,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, n. 264/2015, pubblicata in data 22/1/2015, notificata in data 26/3/2015, passata in giudicato in data 26/4/2015 e notificata, con formula esecutiva, in data 2/12/2016.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Monticava Strade s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con Geoambiente s.r.l. il 28/2/2022:

PER LA RIFORMA

della sentenza T.A.R. Campania Napoli n. 5610/2021, depositata in data 24/8/2021, resa inter partes sul ricorso N.R.G. 3771/2017 e. per l'effetto, in accoglimento del ricorso di prime cure,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, n. 264/2015. pubblicata in data 22/1/2015, notificata in data 26/3/2015, passata in giudicato in data 26/4/2015 e notificata con formula esecutiva in data 2/12/2016.


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. A F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con contratto di appalto stipulato in data 18.3.2003, prot. n. 133, Consorzio Geoeco s.p.a. (oggi Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta- Articolazione Territoriale Caserta in liquidazione, di seguito Consorzio) affidava alla società Monticava Strade s.r.l. (in seguito Monticava), in ATI con la Geoambiente s.r.l., i lavori di messa in sicurezza e sistemazione finale della discarica consortile in San Tammaro (CE). L’importo dei lavori era pari ad euro 2.775.028, 29 e gli stessi avrebbero dovuto ultimarsi entro duecentodieci giorni, ossia in data 31.10.2003.

2. Con verbale redatto in pari data, il cantiere veniva consegnato all’appaltatore in data 4.4.2003. I lavori venivano ultimati nel febbraio 2004, data in cui la discarica veniva completamente impermeabilizzata ed ermeticamente ‘ chiusa’ mediante il ripristino dello strato di argilla di 50 cm. Il Consorzio non provvedeva a pagare a Monticava l’importo quantificato nel 4° SAL e non contabilizzava le opere eseguite dalla società dopo l’emissione del 4°certificato di pagamento, quantificate, giusta diffida dal 30.3.2006, in euro 416.187,78.

3. Alla luce del perdurante inadempimento del Consorzio, Monticava, con atto di citazione notificato in data 16.4.2009, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere il Consorzio, in qualità di stazione appaltante, per ottenere il pagamento delle suddette somme.

4. All’esito della acquisizione di una C.T.U. contabile, con sentenza n. 264/2015, pubblicata in data 22.1.2015, il Tribunale adito accoglieva le domande proposte da Monticava, condannando il Consorzio al pagamento della somma di euro 607.487,26, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere passava in giudicato, per decorrenza del termine breve di impugnazione, in data 26.4.2015. La pronuncia veniva notificata al Consorzio, presso la sede legale, con formula esecutiva in data 2.12.2016, pertanto, in data 2.4.2017, decorreva il termine di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997, per l’avviso dell’azione esecutiva avverso le PP.AA.

5. Considerato che il Consorzio non corrispondeva le somme quantificate nella suddetta sentenza civile, Monticava proponeva ricorso per ottemperanza al T.A.R. Campania.

6. Con sentenza n. 5610/2021 i giudici di prime cure dichiaravano inammissibile il ricorso affermando che, ai sensi dell’art. 12 del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante ‘ Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile ’ convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ai creditori del Consorzio non era consentito agire in sede di ottemperanza e in via individuale, avendo la medesima norma previsto una procedura di stampo concorsuale per il pagamento dei debiti consortili.

7. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Monticava ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “ I-Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.l. 195/2009 in connessione con l’art. 114 c.p.a. – violazione del diritto costituzionale effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione in connessione con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione – Motivazione erronea e perplessa su un punto decisivo della controversia. In subordine: questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 d.l. 195/2009 per violazione del diritto costituzionale effettività della tutela giurisdizione ex art. 24 della Costituzione in connessione con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. II- Riproposizione delle censure di prime cure: 1. Violazione dell’art. 112, comma 2, d.lgs. 104/2010- Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, n. 264/2015 – Sviamento”.

8. Con ricorso per motivi aggiunti, è stato comunicato che successivamente al deposito dell’appello, Monticava ha proposto, con istanza del 9.12.2021, acquisita al protocollo n. 4665 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta di insinuazione del proprio credito vantato nei confronti del Consorzio, nella procedura di liquidazione prevista dall’art. 12 del d.l. n. 195 del 2009. L’istanza è stata formulata alla PCM, quale Commissario di Governo delegato alla gestione della emergenza rifiuti della Regione Campania. Con nota prot. n. 4773 del 20.12.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – UTA, ha comunicato di non essere competente ex art. 12 d.l. 195/2009, perché la procedura di liquidazione ivi prevista non coinvolge in alcun modo l’Amministrazione statale e di essere competente solo per i crediti vantati direttamente nei confronti delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell’Emergenza

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