Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-26, n. 202203232
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 03232/2022REG.PROV.COLL.
N. 03992/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3992 del 2021, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E M e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. -OMISSIS-del 2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il consigliere Daniela Di Carlo;
Uditi per la parte appellante l’avvocato E M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il bando di concorso di cui al decreto direttoriale n. -OMISSIS-del 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e, nei limiti di quanto occorrere possa, il decreto dipartimentale n. -OMISSIS-del 17 maggio 2020, nella parte in cui si esclude dalla partecipazione alla procedura i docenti che non abbiano maturato tre annualità di esperienza presso le scuole secondarie statali.
A sostegno delle proprie pretese, l’interessato ha articolato un unico motivo di ricorso, facendo valere l’illegittimità degli atti concorsuali gravati a motivo della illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nella parte in cui, ai fini dell’accesso al concorso, considera solo gli anni di servizio prestato nelle scuole statali, escludendo le paritarie, e l’illegittimità derivata del bando nella parte in cui, ribadendo la previsione di legge, impedisce al ricorrente l’accesso al concorso (art. 2, co. 2, lett. a).
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’art. 1, comma 6, del cit. decreto legge, esplicitamente richiamato dal bando e del quale il medesimo fa pedissequa applicazione (v. art. 2, co. 2, lett. a del bando), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, ai fini dell’accesso al concorso, non considera gli anni di servizio prestati presso le scuole paritarie.
In particolare, sarebbero violati l’art. 33, commi 3 e 4, nonché gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, ritenendo la questione priva del requisito della non manifesta infondatezza, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
3. Nell’appellare la sentenza, il dottor -OMISSIS-ha censurato la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice nella parte in cui, a suo avviso, è stato negato l’accesso al sindacato della Consulta per ragioni che esorbitano dal vaglio richiesto sulla non manifesta infondatezza e senza tenere in considerazione gli argomenti offerti dal ricorrente, allineandosi in modo acritico sui propri precedenti giurisprudenziali.
3.1. Più nel dettaglio, l’appellante sostiene che la qualificazione giuridica della fattispecie astratta compete al giudice, il quale invece, nel caso all’esame, si sarebbe ‘appiattito’ sul carattere “straordinario” della procedura, siccome ritenuto dal legislatore e dal Ministero che ha emanato l’atto impugnato.
Inoltre, non sarebbe stato considerato che la procedura in questione non presenta i caratteri tipici del reclutamento straordinario, perché anzi negli anni è divenuta la modalità ordinaria con cui lo Stato, ciclicamente, sana il fenomeno del cd. precariato storico, senza tuttavia riuscirvi in modo definitivo e così generando sempre nuove ingiustizie ed inefficienze sistemiche.
3.2. Di poi, il ricorrente censura la correttezza dell’iter logico seguito dal primo giudice nella parte in cui ha giustificato la disparità di trattamento operata dal legislatore tra scuole statali e scuole paritarie, muovendo dal diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali, e trascurando di considerare che la parificazione dei servizi prestati dagli anzidetti istituti è significativa della omogeneità qualitativa dell’offerta formativa e della equiparabilità del servizio prestato dai docenti presso le scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali.
La sentenza viene criticata pure nella parte in cui ha ritenuto che la non perfetta identità fra le due posizioni messe a raffronto sarebbe desumibile proprio dalla normativa, che avrebbe cioè previsto l’equiparazione solo ad alcuni fini, ma non a quelli concorsuali.
Sotto questo profilo, il primo giudice avrebbe anche trascurato di considerare che la scuola paritaria si trova su un piano di parità giuridica rispetto alla scuola gestita dallo Stato, costituendo parte integrante del sistema nazionale di istruzione, ed anzi rappresentando, insieme alla scuola pubblica, l’unica necessaria disciplina consentita in sede attuativa della norma costituzionale (cd. legge a contenuto costituzionalmente vincolato).
3.3. Infine, l’appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui lo ha condannato a pagare le spese di lite, deducendo che l’importanza delle questioni giuridiche trattate e la sua condizione personale di giovane precario della scuola, avrebbero dovuto suggerire al giudice di primo grado, la compensazione equitativa delle spese medesime.
4. Il Ministero dell’istruzione ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti e memorie.
6. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022, la causa è passata in decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. La Sezione, nel respingere le censure proposte avverso l’impugnata sentenza e, in particolare, nel ritenere insussistente il requisito della non manifesta infondatezza della questione di