Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-03-28, n. 201201251

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-03-28, n. 201201251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201251
Data del deposito : 28 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01681/2012 REG.RIC.

N. 01251/2012 REG.ORD.CAU.

N. 01681/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2012, proposto da:


Seci Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. E B L e G P, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14;


contro

Regione Molise, Ministero per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Molise, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali - Dir. Generale Per i Beni Culturali e Paesaggistici Molise, Provincia di Isernia;
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali,in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Santa Maria del Molise, Comune di Castelpetroso, Wem Wind Energy Molise Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 730/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Cons. G C S e uditi per le parti l’avvocato G P e l'avvocato dello Stato Paola Saulino;


Considerato che l’appello non appare assistito da fumus boni iuris risultando condivisibili i rilievi del giudice di primo grado in ordine alla permanenza del vincolo di interesse paesaggistico sull’area oggetto del programmato intervento, vincolo riveniente sia dal decreto ministeriale 18 aprile 1985 sia dal piano territoriale paesistico adottato dalla Regione Molise;

Considerato, quanto alle spese della fase cautelare,che le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda;

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