Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-26, n. 202204241
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 04241/2022REG.PROV.COLL.
N. 01679/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2021, proposto da Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Energie Rete Gas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P e M A Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italgas Reti S.P.A, Italgas S.p.A., Reteagas S.r.l., Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2287/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Energie Rete Gas S.r.l. e di Snam Rete Gas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Autorità appellante impugna la sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. I, n. 2287 del 24.11.2020.
In particolare, Energie Rete Gas è una società a responsabilità limitata che opera nel settore del gas naturale, autorizzata allo sviluppo e alla gestione delle reti di trasporto del gas, a seguito del riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle proprie infrastrutture quali gasdotti di trasporto regionale, ai sensi del D.M. 29 settembre 2005 (comunicazione n. 2227 del 6 febbraio 2007).
La medesima società appellata svolge attività di trasporto e dispacciamento di gas, ai sensi del D.lgs. 164/2000 e opera principalmente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Con la deliberazione 28 giugno 2016 n. 351/2016/R/Gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha previsto forme di coordinamento tra l’impresa di maggiore di trasporto (SNAM Rete Gas) e gli altri gestori di rete al fine di favorire interventi coordinati di pianificazione e sviluppo delle reti stesse, evitando così duplicazioni di progetti e garantendo al contempo la fattibilità di tali progetti infrastrutturali.
ARERA ha prescritto che il predetto coordinamento debba essere assicurato sia nel caso di investimenti sulle reti di trasporto nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni su investimenti strategici, sia nel caso di investimenti sulle reti di trasporto regionale, che costituiscono un raccordo essenziale tra i sistemi di distribuzione locale e la rete di trasporto nazionale.
Con la medesima deliberazione ARERA ha evidenziato la necessità di applicare ai Piani Decennali uno strumento basato su un’analisi costi-benefici (c.d. ACB), secondo metodologie standardizzate, onde valutare la remunerazione degli investimenti.
Con la deliberazione 468/2018/R/GAS del 27 settembre 2018, ARERA ha incaricato SNAM Rete Gas di redigere una proposta di criteri applicativi dell’ACB per gli investimenti di sviluppo della rete di trasporto contenuti nei Piani, “da sviluppare in coerenza con i requisiti minimi dell’Allegato A” di cui alla medesima deliberazione, tra i quali quelli “per l’analisi economica”, declinati all’art. 10, il cui comma 4 prevede che “Nei casi di interventi di nuova metanizzazione che presuppongono lo sviluppo di reti di distribuzione, i gestori promotori di un’iniziativa di sviluppo della rete di trasporto assicurano il coordinamento degli sviluppi di rete con quelli delle reti di distribuzione.
A tal fine, i gestori:
a) considerano, ai fini dell’analisi economica, tutti i costi degli sviluppi infrastrutturali, inclusi quelli della distribuzione;
b) forniscono indicazioni circa la compatibilità degli sviluppi previsti delle reti di distribuzione con i requisiti di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226”.
In esecuzione dell’indicata alla deliberazione n. 468/2018, SNAM ha divulgato il documento denominato “metodologia ACB Documento per la consultazione”.
Al paragrafo 10, punto 7 del predetto documento sono stati indicati i “criteri di stima dei costi della rete di distribuzione in caso di nuove metanizzazioni”.
In data 28 febbraio 2019, SNAM Rete Gas ha avviato, presso tutti i soggetti interessati, la consultazione sulla propria proposta di criteri applicativi dell’ACB e l’odierna appellante, con nota del 22 marzo 2019, ha formulato le sue osservazioni critiche al documento, asserendo la carenza della previsione delle concrete modalità del coordinamento con riferimento agli sviluppi delle reti di distribuzione.
All’esito di ulteriori fasi procedimentali ARERA, con deliberazione 11 giugno 2019 n. 230/2019/R/Gas, ha approvato i criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici.
Nel frattempo è stato avviato il procedimento di consultazione dei Piani del 2017 e 2018, sulla base della citata deliberazione n. 468/2018.
Nell’ambito di tale procedimento sono intervenute delle osservazioni da parte di titolari del servizio di distribuzione, che hanno segnalato ad ARERA una possibile sovrapposizione di alcuni progetti contenuti nel Piano decennale 2018 dell’odierna appellata con lo sviluppo (reale o potenziale) della rete di distribuzione definita o in corso di definizione nelle gare relative alla distribuzione del gas in alcuni ATEM (“Valli di Lanzo”, “Antey St. Andrè – Torgnon”, “Verers – Ayas”, “Tanaro –
Arroscia Impero”).
L’odierna appellata, Energie Rete Gas, essendo in scadenza il termine per presentare i Piani decennali di sviluppo del 2019 (31 luglio 2019, poi prorogato al 31 dicembre 2019), con nota del 12 luglio 2019 ha chiesto chiarimenti sui contenuti della deliberazione n. 230/2019/R/Gas, nel frattempo intervenuta.
Infine, ARERA, con deliberazione 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019, ha espresso una valutazione negativa sugli interventi di sviluppo relativi ai Piani dell’appellata per il 2017 e il 2018, sulla base dei seguenti rilievi:
- mancanza di un “adeguato coordinamento con i gestori di rete interconnessi col rischio di una duplicazione, diseconomica e disfunzionale, delle infrastrutture di trasporto e di distribuzione”;
- assenza di “elementi sufficienti a dimostrare l’efficienza e l’utilità per il sistema gas degli interventi, in quanto vengono valorizzati tra i benefici effetti di natura indiretta esogeni al settore energetico”.
Con nota prot. n. 20633 del 2 agosto 2019, ARERA, ha risposto alla richiesta di chiarimenti della società appellata del 12 luglio 2019, sostanzialmente ribadendo quanto già espresso con deliberazione 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019, e, in particolare, quanto al difetto di coordinamento con i gestori di rete interconnessi, ha invitato la ricorrente ad adottare “condotte coerenti col quadro normativo richiamato” e ricordato che la relativa violazione avrebbe costituito presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95.
La Energie Rete Gas ha impugnato di fronte al T.A.R. Lombardia la deliberazione di ARERA n. 335/2019/R/gas, che ha valutato i Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale relativi agli anni 2017 e 2018, esprimendo “una valutazione negativa sugli interventi di sviluppo di cui ai Piani presentati da Energie Rete Gas S.p.A.”; la deliberazione dell’Autorità 230/2019/R/gas, di approvazione dei “criteri applicativi dell’analisi costi-benefici degli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale”, ivi compreso l’art. 10.7 dell’allegato documento, recante “Criteri applicativi dell’analisi costi benefici degli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale”; la deliberazione dell’Autorità 468/2018/R/gas, avente a oggetto “disposizioni per la consultazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’analisi costi – benefici degli interventi” ivi compreso l’art. 10.4 dell’Allegato A, recante i “requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’analisi costi – benefici degli interventi” e il documento redatto da Snam Rete Gas con oggetto “Osservazioni Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale 2018-2027 di cui alla Deliberazione 468/2018/R/gas” allegato alla nota n. 121 del 20 maggio 2019 (prot. Autorità n. 13280 del 21 maggio 2019); la nota dell’Autorità prot. 20633 del 2 agosto 2019, avente a oggetto “chiarimenti deliberazione 230/2019/R/gas”.
All’esito di specifiche istanze dell’odierna appellata, ARERA, con nota prot. n. 2146 del 23 gennaio
2020, avente ad oggetto “chiarimenti relativamente agli interventi sul Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2018”, ha:
- confermato le sue precedenti statuizioni;
- preso atto di quanto evidenziato dalla società nel ricorso introduttivo, ovvero che nel piano decennale erano previste due tipologie di interventi: quelli ai quali non è applicabile la ACB in quanto al di sotto della soglia di 5 milioni di Euro, quelli invece che