Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-13, n. 202000324

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-13, n. 202000324
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000324
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00324/2020REG.PROV.COLL.

N. 03159/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3159 del 2019, proposto da
Simam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01494/2019, resa tra le parti, concernente l'impugnativa del: Parere negativo riguardo l'ammissione alla agevolazione anno 2009 DM 58876- Art. 14 del DM 593 dell'8 agosto 2000 Pos. 127 notificato in data 19 settembre 2016 a mezzo pec (Doc.1) previa sospensione cautelare dello stesso e di tutti gli atti presupposti e/o preparatori e di quelli dinanzi impugnati in principalità nessuno escluso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati C P, l'avvocato dello Stato Davide di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01494/2019, di reiezione del ricorso proposto da S s.p.a. avverso il parere negativo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca all'ammissione alla agevolazione anno 2009 DM 58876 relativa agli incentivi per la ricerca scientifica ex articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. In assenza di documenti/linee guida che illustravano le informazioni che dovevano essere contenute nei contratti di ricerca, il parere negativo – denunciava la società ricorrente – incentrato su valutazioni di merito del contratto di ricerca, era da ritenersi illegittimo.

Vizio confermato dal fatto che né la circolare ministeriale n. 2474/2005 né la nota ministeriale di comunicazione dell’ammissibilità della domanda avrebbero richiesto che il contratto di ricerca contenesse uno studio sullo stato dell’arte.

3. Il Tar ha respinto il ricorso.

Ha ritenuto che, per un verso, il parere impugnato fosse correttamente motivato;
e che, sotto altro profilo, le informazioni da inserire nei contratti di ricerca mettono capo “alla scienza e competenza del redattore e sostanziano esse stesse quel delta di innovatività ed originalità di ogni progetto” destinato ad essere oggetto di valutazione per conseguire l’agevolazione.

4. Appella la sentenza S s.p.a. Resiste il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

5. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con i motivi d’appello, incentrati sulla violazione delle norme contenute nel DM 593/2000 come specificate nella Circolare 2474 del 2005, nella cornice normativa applicabile, la descrizione del progetto sarebbe stata sufficiente sia ai fini dell’ammissione dell’intervento che dei successivi controlli, diretti a verificare in via meramente formale che le attività svolte fossero conformi a quelle descritte.

La verifica ministeriale svolta ex post , diversamente da quanto concretamente avvenuto, secondo l’appellante avrebbe “solo ed unicamente di carattere formale”.

6.1 I motivi sono infondati.

I sussidi, le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche comportanti l’erogazione di risorse pubbliche sono subordinate alla verifica che siano effettivamente perseguiti gli obiettivi in vista dei quali le risorse sono state corrisposte.

Paradigmaticamente, l'art. 7, comma 1, D.M. 22 luglio 1998, n. 275 recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può in qualsiasi momento verificare la validità della documentazione o della dichiarazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonché effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al menzionato decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali.

In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario è escluso dalle agevolazioni. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali, il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilità dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.

La normativa sopra richiamata dimostra la sussistenza di controlli, anche di carattere sostanziale, senza alcuna differenza rispetto alle tipologie di intervento cd. valutative o negoziali, fatta salva la particolarità (relativa alla verifica ex post), sopra richiamata.

D’altra parte, trattandosi di contributi per ricerca ed innovazione, il progetto presentato deve adeguarsi a detti parametri e, conseguentemente, il controllo è diretto innanzitutto a verificare la sussistenza di tali aspetti.

6.2 Né venendo ad altro profilo delle censure qui dedotte, l’illegittimità scaturirebbe dal fatto che la domanda d’agevolazione in esame è stata presentata in assenza di linee guida, successivamente intervenute, e di istruzioni dettagliate.

La circolare n.2474 del 17/10/2005, in vigore al momento di presentazione della domanda di agevolazione, constatata l’ inadeguatezza del sistema di verifica descrive in modo capillare l’attività valutativa, demandata ad apposito gruppo di lavoro.

L’attività è scissa in due fasi: la prima svolta ex ante ;
una successiva eseguita ex post , rispetto alla quale sono esplicitate nel dettaglio le attività successive alla concessione delle agevolazioni.

Lungi dall’estrinsecarsi in un controllo “formale”, come apoditticamente reclamato dalla società sulla base di un incompleto esame della normativa di riferimento circoscritta alle disposizioni contenute nel D.M. 593/2000 e nella Circolare 2474 del 2005, la verifica accerta le caratteristiche del progetto, tanto che è richiesta la presentazione di una relazione tecnico-scientifica finale ove sia indicato, il dettaglio, tra l'altro, di tutte le attività svolte, gli obiettivi contrattuali realmente raggiunti e la valutazione critica dei risultati conseguiti.

Uno degli elementi di valutazione è proprio la coerenza tra attività programmate ed effettivamente svolte, di cui viene richiesta concreta prova, unitamente alla diretta descrizione di tutte le attività svolte e degli obiettivi raggiunti, in modo da fornire evidenza dell'attività di ricerca industriale effettuata, degli effetti positivi e di una valutazione critica dei risultati conseguiti.

A ciò va aggiunto che la stessa descrizione del carattere innovativo della ricerca contenuto nell’allegato 1 del contratto di ricerca in atti ( sub all 7), sarebbe destinata a divenire una dichiarazione vuota e priva di valore se ad essa non avesse fatto seguito un effettivo e concreto riscontro delle caratteristiche di novità così promesse.

Trattandosi di condizione per la corresponsione delle agevolazioni, tale requisito va accertato in concreto e non in astratto.

Inoltre, tenuto conto che l’agevolazione si traduce nella stipula di un contratto di finanziamento, il requisito della novità rappresenta il contenuto di un vero e proprio obbligo che il beneficiario è tenuto a porre in essere se vuole vedere confermata l’agevolazione già erogata.

6.3 Sotto il profilo procedimentale, va dato atto che è stato osservato l’art. 10 bis l. 241/90.

Il provvedimento del 19 settembre 2016, oltre a dare conto dell’originario provvedimento del 7 gennaio 2016, prende in esame le

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