Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-24, n. 201604454

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-24, n. 201604454
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604454
Data del deposito : 24 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06042/2015 REG.RIC.

N. 04454/2016REG.PROV.COLL.

N. 06042/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6042 del 2015, proposto dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘L Szani’ I.R.C.S.S., in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato V D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno, n. 7;



contro

La -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;
la Regione Lazio, appellata non costituita;



nei confronti di

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno pro tempore , e l’U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, appellata non costituita;
la s.r.l. Securitas -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Racco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo De Carolis, n. 101;
la s.r.l. Roma Union Security, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Gian Michele Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 27;
la s.p.a. Flash & Capitol, appellata non costituita;
i signori Fabio Nasetti, Fabio Vincenzi, Alessandro Cavallo, Daniele Caivano, Andrea Pace, Fabio Penna, Antonio Fabiani, Fabrizio Graziani, Fabio Vendittelli, Marco Valerio Domenici, Marco Bonifazi, Fabio Prearo, Sergio Perna, Pier Paolo Pignani, Danilo Di Prospero, Mauro Marconi, Luciano Ielapi, Michele Larotonda, Tiberio Borrelli, Mario Faggi, Clemente Tornincasa, Marco Di Cintio, Natale Barresi, Fabio Lombardo,
Alberto Marinangeli, Alessandro Benedetti, Francesco Taranto, Giuseppe Freda,
Luca Carboni, Pierluigi Spelta, Luis Rosario Bordura, Giuseppe Di Maio, Giorgio Asquini, Fabio Petrelli, Sabino Ieva, Pompeo Santopietro, Danilo La Forgia;
Roberto Mari, Stefano Enrico Vito, Marco Strano, Daniele Ceccolini, Daniele Chicca, non costituitisi nel giudizio di secondo grado;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 6876/2015, resa tra le parti;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’ U.T.G. - Prefettura di Roma, del Ministero dell’Interno, di Securitas -OMISSIS- s.r.l. e di Roma Union Security s.r.l.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Consigliere M N e uditi l’Avvocato V D M, l’Avvocato U D L su delega dichiarata dell’Avvocato S S D e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato A B;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura della Provincia di Roma, con provvedimento n. 234639/Area I bis O.S.P. del 16 ottobre 2014, confermata con la successiva nota prot. n. 267844 /Area I bis O.S.P. del 19 novembre 2014, ha adottato una informativa interdittiva antimafia nei confronti degli Istituti di Vigilanza -OMISSIS- e-OMISSIS-, nella qualità di controllante, in quanto riconducibili alla gestione del sig. -OMISSIS-, quale amministratore di fatto, ritenuto quale prestanome e longa manus del sig.-OMISSIS-, personaggio di notevole spessore criminale legato alla ‘ Banda della Magliana ’.

2. L’odierna appellata nonché appellante incidentale, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio tale informativa insieme con tutti gli atti, presupposti e correlati, e in particolare la deliberazione n. 662 del 2014, con la quale l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “ L Szani ” – I.R.C.S.S., avuta notizia dell’informativa, ha disposto il recesso dal contratto di appalto con il r.t.i. capeggiato da -OMISSIS- e ha statuito, ai sensi dell’art. 37, comma 18, del d. lgs. n. 163 del 2006, la prosecuzione del rapporto con le sole società mandanti., Securitas -OMISSIS- s.r.l., Roma Unione Security s.r.l. e Flash & CapitalPol s.p.a. nella forma di un costituendo r.t.i. capeggiato dalla stessa Securitas -OMISSIS- s.r.l.

3. -OMISSIS-, con l’originario ricorso proposto in primo grado (pp. 12-20), ha impugnato l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Roma con un primo articolato motivo, sostanzialmente articolato sulle seguenti censure:

a) la violazione degli artt. 84, 91, 94 e 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, poiché l’informativa avrebbe ritenuto il condizionamento mafioso sulla base di condanne, riportate dal sig. -OMISSIS-, estranee a contesti e dinamiche mafiose;

b) la violazione degli artt. 84, 91, 94 e 95 del d. lgs. n. 159 del 2011 e l’eccesso di potere, poiché l’informativa avrebbe erroneamente qualificato il sig. -OMISSIS- come amministratore di fatto, mentre egli tale non è;

c) la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento agli artt. 84, 91, 94 e 95, la violazione e la falsa applicazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Interno, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 e del protocollo numero 12 articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) (divieto di discriminazione), la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 CEDU (divieto dell’abuso di diritto), l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà manifesta, il travisamento di atti e fatti, l’erroneità e il difetto dei presupposti, lo sviamento e la manifesta ingiustizia;

d) la violazione degli artt. 7 e ss. e 21- nonies della l. n. 241 del 1990 e dei principi in materia di revoca e annullamento degli atti amministrativi, l’illegittimità derivata, la violazione degli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, l’eccesso di potere per difetto di presupposto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per logicità manifesta, il difetto assoluto di motivazione.

3.1. Con un secondo articolato motivo (pp. 21-23 del ricorso), la ricorrente ha anche impugnato, per vizi i propri, i provvedimenti adottati dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘ L Szani ’, nella parte in cui ha disposto l’immediata interruzione del servizio di vigilanza da parte di -OMISSIS-.

4. Si sono costituiti in primo grado per resistere al ricorso sia l’odierno appellante principale, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “ L Szani ”, sia il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, odierne appellanti in via incidentale, che hanno depositato il 24 novembre 2014, avanti al T.A.R. per il Lazio, la documentazione relativa all’istruttoria che ha condotto all’adozione dell’informativa.

4.1. Con atto ritualmente notificato, sono intervenuti nel primo grado di giudizio anche i dipendenti di -OMISSIS-, meglio in epigrafe indicati.

5. Gli atti prodotti dal Ministero dell’Interno nel primo grado di giudizio a corredo dell’informativa sono stati impugnati da -OMISSIS- con ulteriori motivi aggiunti, suddivisi in tre distinte censure.

5.1. Con successivi motivi aggiunti, peraltro, la ricorrente ha articolato la propria domanda risarcitoria per l’invocato annullamento dei provvedimenti impugnati.

6. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 6876 del 12 maggio 2015, ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che gli elementi posti a sostegno dell’informativa non avessero il carattere dell’attualità, nonostante la sentenza di condanna, per il delitto di usura, pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti del sig. -OMISSIS-, per fatti risalenti al 2001-2003, e ha annullato gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria proposta in primo grado, con i secondi motivi aggiunti, da -OMISSIS-.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale sia l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘ L Szani ’ nella parte in cui ha annullato indistintamente tutti i provvedimenti impugnati in primo grado, nonché appello incidentale il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente rigetto, nella sua interezza, del ricorso proposto in primo grado.

8. Si è costituita l’appellata -OMISSIS-, proponendo, a sua volta, appello incidentale, volto a censurare le statuizioni della sentenza a lei sfavorevoli, e riproponendo, altresì, le censure articolate in primo grado, sia nel ricorso originario che nei motivi aggiunti, e non esaminate dal primo giudice.

8.1. Si sono costituite anche Securitas -OMISSIS- s.r.l. e Roma Union Security s.r.l., per aderire all’appello principale e a quello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno e per chiedere la reiezione, invece, di quello incidentale proposto da -OMISSIS-.

9. Nella pubblica udienza del 23 giugno 2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. Ritiene il Collegio di dover esaminare prima, per la sua priorità logico-giuridica, l’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Roma avverso la statuizione con cui il TAR ha disposto l’annullamento dell’informativa (in base alla quale l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘ L Szani ’ ha interrotto il rapporto contrattuale con -OMISSIS-).

11. La controversia in esame, che investe la legittimità dell’informativa emessa dalla Prefettura di Roma nei confronti di -OMISSIS-, è stata già oggetto di numerose pronunce, da parte della Sezione, a far data dalla prima del 24 luglio 2015, n. 3653, le quali hanno accertato l’esistenza di un grave quadro indiziario, attestante il rischio di inquinamento mafioso di -OMISSIS-.

12. L’appello incidentale, proposto dal Ministero dell’Interno, della Prefettura di Roma e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è quindi fondato e va accolto.

13. Il primo giudice annullato l’informativa antimafia, ritenendo che « in assenza di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente

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