Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-14, n. 201900326

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-01-14, n. 201900326
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900326
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00326/2019REG.PROV.COLL.

N. 09963/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9963 del 2016, proposto da
O M, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via Federico Confalonieri 5;

contro

Universita' degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Pizzi Carmine non costituito in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 04440/2016, resa tra le parti, concernente procedura valutativa per la copertura di due posti di professore associato di ii fascia nel settore concorsuale 06/d1 malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio ssd med/11


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" e di G Francesco;

visto il ricorso per revocazione;

visti gli atti di costituzione delle parti resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio d'Aci, Giorgio Santini dell'Avvocatura Generale dello Stato e B S;


Rilevato in fatto che:

- la presente controversia ha ad oggetto il ricorso proposto dalla parte soccombente per la revocazione della sentenza n. 4440\2016 di questa sezione;

- con quest’ultima pronuncia la sezione ha accolto in parte qua gli appelli incidentali (proposti dalle controparti pubblica e privata) e respinto l’appello principale proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del Tar di Bologna recante declaratoria di improcedibilità e rigetto dell’originario ricorso proposto dalla stessa M;

- con il ricorso per revocazione della società soccombente venivano sollevati i seguenti errori revocatori: nella parte in cui sono stati accolti gli appelli incidentali per violazione del contraddittorio, contraddizione fra dispositivo e motivazione, erronea supposizione dell’esistenza di un fatto inesistente, nonché per omesso esame delle domande e dell’esistenza di un giudicato;
nella parte in cui è stato respinto l’appello principale per erronea supposizione dell’esistenza di un fatto non esistente;

- venivano altresì riproposti i motivi a fondamento del giudizio rescissorio, al fine di ottenere l’accoglimento dell’appello;

- le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità nonché il rigetto del gravame;

- all’udienza del 6\12\2018 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- la presente controversia ha ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza con cui la sezione ha definito, negativamente per l’odierna parte ricorrente, il contenzioso avviato dalla stessa dott.ssa M O avverso gli atti inerenti alla procedura valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio SSD MED/11, bandita ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 dall’Università degli studi di Bologna con decreto rettorale n. 385 dell’8 maggio 2014;

- dall’analisi degli atti di causa emerge come, se all’esito della procedura risultavano collocati in graduatoria, in ordine decrescente, i candidati M O, C B, G Francesco e P C, con successivo decreto rettorale n. 165 del 25 febbraio 2015 gli atti della procedura concorsuale, successivi al bando, erano stati annullati in autotutela sulla base del centrale rilievo della loro illegittimità per violazione dei principi di imparzialità, obiettività e trasparenza, essendo emerso, in sede di riesame degli atti procedimentali, che in 18 delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata vincitrice M figurava come coautore il prof. B, presidente della commissione giudicatrice, ed essendo impossibile distinguere e scindere i rispettivi contributi;

- con un primo ricorso dinanzi al Tar Bologna la ricorrente impugnava la delibera del dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale dell’Università di Bologna, che aveva dato avvio alla procedura, e il relativo bando, deducendo la disparità di trattamento che si sarebbe verificata, qualora la procedura di individuazione dei nuovi professori di seconda fascia fosse stata svolta prima di conoscere l’esito del ricorso presentato dinanzi al Tar Lazio contro il giudizio di non idoneità nonché, con motivi aggiunti, il non aver preso posizione circa la richiesta di ammissione con riserva alla procedura in contestazione;

- con un secondo ricorso la medesima ricorrente impugnava il decreto rettorale n. 1525/2014, nella parte in cui aveva approvato gli atti della procedura determinando la graduatoria, ma al contempo riservandosi il potere anche di riformarla;

- con un terzo ricorso, infine, la ricorrente impugnava il decreto rettorale n. 165/2015, di annullamento d’ufficio degli atti della procedura valutativa;

- all’esito del relativo giudizio il Tar adito, riuniti i ricorsi, così statuiva: dichiarava improcedibili il primo e il secondo ricorso, ritenendo l’interesse alla pronuncia sul primo ricorso ritenere superato dal sopravvenuto definitivo conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, e divenendo la pronuncia sul secondo ricorso inutile per effetto dell’impugnazione dell’atto in autotutela, in quanto, in caso di accoglimento, si sarebbe consolidata la posizione della ricorrente vincitrice della selezione, mentre, in caso di rigetto, sarebbe rimasta travolta l’intera procedura (compreso l’atto impugnato con il secondo ricorso);
respingeva il terzo ricorso nel merito;

- se il conseguente appello principale proposto dalla M avverso il rigetto del ricorso disposto dal Giudice di prime cure veniva respinto, sulla scorta di una sostanziale condivisione della pronuncia del Tar, gli appelli incidentali proposti dall’Università e dal candidato G avverso l’affermazione, posta dal Giudice di prime cure a base della statuizione di improcedibilità relativa ai primi due originari ricorsi sul presupposto del sopravvenuto conseguimento, da parte della dott.ssa M, della abilitazione scientifica nazionale, venivano accolti;

- al riguardo la sentenza oggetto di istanza di revocazione evidenziava quanto segue: “siffatta pronuncia presupporrebbe il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale relativa alla tornata del 2012, i cui effetti decorrerebbero dal 16 dicembre 2013, ossia da data anteriore al termine per la presentazione delle domande fissato per la procedura concorsuale in oggetto (4 giugno 2014);
sulla base delle risultanze istruttorie documentali deve escludersi che la ricorrente abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nella tornata del 2012, avendola invece conseguita nella tornata del 2013, ossia con efficacia dal 24 novembre 2014 (v. documentazione, in atti);
deve pertanto escludersi che, nelle more del presente giudizio (fino al momento del passaggio della causa in decisione), si sia consolidata la situazione dell’originaria ricorrente, posta a base della sua ammissione con riserva alla procedura di chiamata e della sua collocazione con riserva in graduatoria”;

- così riassunto l’iter della controversia deciso dalla sentenza in epigrafe, in via preliminare, il ricorso appare inammissibile, nei termini compiutamente rilevati dalle difese di parte resistente, in specie quella erariale;

- al riguardo, in linea di diritto assume rilievo dirimente la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di presupposti per la revocazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 2 marzo 2018 n. 1297);

- come noto, l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106, c.p.a .. e 395 n. 4, c.p.c., - deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa;

- inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini ermeneutiche;

- in tale ottica, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento;

- nel caso di specie oggetto della domanda di revocazione è il presunto errore di fatto in cui sarebbe incorso il collegio giudicante, in merito ad entrambe le statuizioni;

- relativamente agli appelli incidentali, tutti i profili appaiono destituiti di fondamento anche alla luce dei predetti principi;

- sul primo versante dedotto, concernente l’invocata mancata notifica dell’appello incidentale, assume rilievo dirimente l’instaurazione del contraddittorio, emergente dagli atti dei giudizi, con conseguente raggiungimento dello scopo, alla luce di un principio ancora di recente valorizzato per il processo amministrativo dallo stesso Giudice costituzionale (cfr. ad es. sentenza 132\2018);

- sul secondo versante, concernente la statuizione di accoglimento contestata, la censura, lungi dall’evidenziare la sussistenza dei presupposti dell’errore revocatorio, nei necessari termini sopra riassunti, contesta un presunto contrasto fra dispositivo e motivazione, l’impossibilità per la sezione di contestare l’abilitazione scientifica nazionale conseguita dalla M e l’omessa considerazione della parentela fra il concorrente controinteressato G e due docenti afferenti al dipartimento che ha indetto la procedura;

- sul punto appaiono fondate le argomentazioni svolte dalla difesa erariale;

- nessun contrasto, di rilevanza revocatoria, emerge fra dispositivo e motivazione, avendo la sezione accolto in parte qua (coerentemente quindi alla ordinaria formula utilizzata nel dispositivo, “nei sensi di cui in motivazione”) l’appello incidentale avverso la declaratoria di improcedibilità dei primi due gravami, sulla scorta della valutazione, svolta in merito alle risultanze documentali, all’esito della quale l’abilitazione scientifica nazionale è stata conseguita dalla M nella tornata 2013, e non in quella 2012, con efficacia dal 24\11\2014;

- sul punto l’insussistenza della suddetta anteriore abilitazione ha costituito oggetto di specifica valutazione collegiale rispetto alle opposte argomentazioni delle parti, con conseguente preliminare inammissibilità della censura;

- infine, sulla contestazione dei legami del concorrente G la sentenza revocanda ha valutato la relativa eccezione, superandola all’esito di un approfondimento (cfr. nell’ambito del punto 9 della motivazione) che, per quanto opinabile, costituisce specifico oggetto di decisione, con conseguente inammissibilità della deduzione ai fini della presente causa;

- al riguardo la sentenza 4440\2016 ha invero correttamente evidenziato come la questione ulteriore sollevata attenesse non all’oggetto controverso, dovendo essere rimesso alla rinnovazione della procedura ed alla relativa eventuale ulteriore controversia;

- analoghe conclusioni vanno assunte in ordine ai profili dedotti avverso il rigetto dell’appello principale;

- parte ricorrente invoca quale principale errore revocatorio il richiamo, contenuto nella sentenza, del precedente n. 3850\2014;

- se al riguardo già in via preliminare è erroneo qualificare il rinvio ad un mero precedente giurisprudenziale alla stregua di un elemento di fatto, costituendo al contrario uno dei vari elementi argomentativi di diritto esposti in motivazione, anche scendendo all’esame di dettaglio della pronuncia emerge come il rinvio contestato abbia costituito uno solo dei diversi e plurimi argomenti introdotti a sostegno della reputata legittimità della determinazione amministrativa impugnata;

- anche nella restante parte della censura, relativa al contenuto del bando e dei verbali nn. 1 e 2, la contestazione riguarda uno dei punti controversi su cui la sentenza revocanda ha statuito in termini che, per quanto non condivisi dalla odierna parte ricorrente, non integrano elementi da poter dar luogo alla richiesta revocazione, alla stregua dei principi in materia sopra riassunti;

- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della difesa erariale, dovendo invece essere compensate fra le parti private, alla luce della concorde dichiarazione resa dai procuratori in udienza.

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