Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-25, n. 202003315
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2020
N. 03315/2020REG.PROV.COLL.
N. 02973/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2973 del 2009, proposto dalla società
-OMISSIS-., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cerulli Irelli e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n.1;
contro
Comune di Roma (ora Roma Capitale, a’ sensi dell’art. 24 della l. 5 maggio 2009, n. 42), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lesti e Cristina Montanaro, con domicilio eletto in Roma presso l’Avvocatura Comunale, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Cerulli Irelli e l’avvocato Emilia Pulcini su delega dell’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, nonché per Roma Capitale l’avvocato Nicola Sanato su delega dell’avvocato Cristina Montanaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.L’attuale appellante, -OMISSIS-., espone di essere proprietaria di un appartamento sito in Roma, -OMISSIS-
La società riferisce di aver eseguito nell’appartamento medesimo alcuni lavori di ristrutturazione interna; in particolare, al fine di migliorare la distribuzione degli spazi sono stati realizzati alcuni nuovi tramezzi previo abbattimento di quelli preesistenti, è stata rinnovata la pavimentazione, sono stati rifatti gli intonaci, si è provveduto alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, sono stati realizzati dei controsoffitti in cartongesso sono stati - altresì - modernizzati gli impianti elettrici, idrici e di condizionamento.
L’appellante società riferisce pure che in occasione di tali lavori di ristrutturazione la finestra del vano cucina è stata trasformata in porta-finestra, demolendo il relativo parapetto.
A questo riguardo l’appellante medesima precisa di essersi “procurata l’accesso … con la suddetta piccola trasformazione … ad uno spazio preesistente, costituito dalla copertura di un sottostante volume realizzato nel lontano 1987 e a suo tempo condonato dal proprietario dell’appartamento del piano inferiore, il quale peraltro non si è mai opposto ai lavori di ristrutturazione” da essa effettuati (cfr. pagg. 2 e 3 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).
Riferisce inoltre la Società di aver presentato per l’insieme di tali lavori la denuncia d’inizio di attività in sanatoria Prot. n. CA 21971 dd. 13 marzo 2007 debitamente corredata da una relazione tecnica illustrativa, dalla quale risulterebbe la piena conformità degli interventi effettuati con le norme del piano regolatore e delle relative norme tecniche di attuazione (cfr. doc.5 di parte ricorrente nel primo grado di giudizio).
Peraltro, in data 15 marzo 2007, ossia soltanto due giorni dopo la presentazione di tale pratica, il 1° Gruppo della Polizia Municipale di Roma ha compiuto un accesso ai luoghi contestando alla proprietà la circostanza che “i lavori edili interni di manutenzione straordinaria” erano “privi di autorizzazione comunale” e ha pertanto provveduto ad un sequestro dell’immobile nel presupposto della sussistenza nella specie di un reato previsto dall’art. 44 del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. ibidem , doc. n. 6).
L’attuale appellante rileva afferma che in tale verbale, redatto “in parte a macchina e completato dal verbalizzante di proprio pugno” , sarebbero state “riportate gravi inesattezze ed affermazioni non rispondenti alla verità. quali le dimensioni del contestato “balcone” che non è lungo mI 4, come indicato ma mI. 3,5, e principalmente l’affermazione che l'immobile si troverebbe in zona A del Piano Regolatore, mentre … così come ampiamente documentato, lo stesso si trova in zona B3, con le conseguenze già evidenziate” (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), peraltro infruttuosamente, nel ricorso in primo grado e qui pertanto dalla medesima parte riproposte.
In dipendenza di quanto accertato, con determinazione n. 1771 dd. 7 giugno 2007 il Dirigente preposto all’Unità organizzativa tecnica del Municipio I – Roma Centro Storico, ha disposto, a’ sensi dell’art, 27, comma 3, del predetto t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, l’immediata sospensione dei lavori.
L’appellante afferma che i lavori medesimi, già al momento del sopralluogo, sarebbero stati in realtà ultimati da lungo tempo e che gli stessi risulterebbero fedelmente descritti e graficizzati nella denuncia d’inizio di attività già da essa presentata all’Amministrazione comunale e che sarebbe stata esibita e consegnata in copia al verbalizzante, anche se di ciò non è stato dato atto nel relativo verbale. L’appellante riferisce pure che successivamente, ossia in data 3 aprile 2007, il medesimo I Gruppo della Polizia Municipale ha eseguitto un ulteriore sopralluogo rilevando l’esecuzione di “lavori abusivi di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie ... consistenti nella costruzione di un balcone in muratura avente dimensioni di n. 4,00 x 1,00 a ridosso del vano cucina e modifica della finestra esistente in porta finestra demolendo il relativo parapetto in muratura - lavori in corso” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente nel procedimento di primo grado).
In dipendenza di tale secondo sopralluogo il predetto Dirigente preposto all’Unità operativa tecnica del Municipio I – Roma Centro Storico ha adottato la propria ulteriore determinazione n. -OMISSIS-dd. 1 settembre 2007 di “immediata sospensione dei lavori” .
Con verbale del I Gruppo della Polizia Municipale Prot. n. -OMISSIS-è stato quindi provveduto agli incombenti di dissequestro dell’immobile, in esito al decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma dd. 12 settembre 2007 emesso nel procedimento n. -OMISSIS-(cfr. ibidem , doc. n. 8).
1.2. Avverso i due anzidetti provvedimenti di sospensione dei lavori la -OMISSIS-. ha proposto ricorso sub R.G. n. 10373 del 2007 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censure:
1) errore sui presupposti di fatto, travisamento, contraddittorietà, eccesso di potere e violazione di legge;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere per travisamento dei fatti e violazione dei principi sul contenuto determinato degli atti amministrativi; contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.
1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Roma, eccependo in via preliminare l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnativa avversaria e concludendo comunque per la sua reiezione.
1.4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2007, fissata al fine della decisione sulla domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, la ricorrente ha rinunciato alla relativa istanza.
1.5. Essendo pendente tale giudizio innanzi al giudice di primo grado, con determinazione n. -OMISSIS-, dd. 21 gennaio 2008 il predetto Dirigente preposto all’Unità operativa tecnica del Municipio I – Roma Centro Storico ha disposto “la demolizione o rimozione delle opere eseguite senza concessione edilizia” relative alla “realizzazione di un balcone in muratura di mt 4,00 xl, 00 a ridosso del vano cucina e trasformazione della finestra esistente in porta finestra mediante la demolizione del relativo parapetto” .
1.6. Avverso tale provvedimento la -OMISSIS-. ha proposto pertanto nel predetto procedimento giudiziale motivi aggiunti di ricorso, deducendo al riguardo in via derivata le medesime censure formulate nell’impugnativa originariamente proposta avverso i due predetti provvedimenti di sospensione dei lavori e rimarcando in particolare che non si tratterebbe nella specie – come viceversa erroneamente reputato dall’Amministrazione comunale - della costruzione abusiva di un balcone, bensì della semplice utilizzazione di una copertura del volume sottostante appartenente al proprietario dell’appartamento del piano inferiore, da questi regolarmente condonato negli anni ’80 e che aveva prestato il proprio consenso per l’effettuazione dei relativi lavori.
1.7. L’Amministrazione comunale ha aderito anche a tale nuovo contraddittorio, concludendo parimenti per la reiezione di tali motivi aggiunti di ricorso.
1.8. Con ordinanza n. -OMISSIS-Sezione I- quater dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare di tale ulteriore provvedimento impugnato, avanzata dalla parte ivi ricorrente a’ sensi dell’allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dagli artt. 1 e 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205, “considerato che, tenuto conto delle peculiarità dell’abuso contestato, il motivi aggiunti non ” apparivano “assistiti - ad un sommario esame - dal prescritto fumus boni iuris” , e che pertanto non sussistevano “le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva” .
1.9. Con susseguente sentenza n. -OMISSIS-la medesima Sezione I- quater dell’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso ab origine proposto dalla -OMISSIS-. avverso i due predetti provvedimenti di sospensione dei lavori in parte inammissibile e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla loro impugnazione, posto che la determinazione n. 1771 dd. 7 giugno 2007 aveva già esaurito i propri effetti