Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-18, n. 201705938

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-18, n. 201705938
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705938
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 05938/2017REG.PROV.COLL.

N. 00389/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2017, proposto da:
A I S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E S e M G I, con domicilio eletto presso lo studio E S in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 04986/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento della Determina Reg. Gen. n. 1103 (reg. settore n. 195) del 28/09/2016, not.ta il 03/10/2016, con la quale il Responsabile del IV Settore del Comune di Marigliano ha disposto la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto rep. n. 5050/2013 avente ad oggetto la “concessione di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva dei campi di inumazione e delle strutture funerarie esistenti nell'area cimiteriale, nonché esazione dei canoni annuali” e relative tabelle.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito per la parte appellante l’avvocato Soprano;


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è la risoluzione per grave inadempimento contrattuale del contratto rep. n. 5050-2003 disposta dal Comune appellato con determina n. 1103 (reg. settore n. 195) in data 3.10.2016 e avviata con precedente atto di avvio del procedimento in data 2.9.2016, nota prot. n. 15940.

Oggetto del predetto contratto è la “concessione di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione dell’energia elettrica per l’illuminazione votiva dei campi di inumazione e delle strutture funerarie esistenti nell’area cimiteriale, nonché esazione dei canoni annuali”, affidata all’appellante Emilio Alfano S.p.A. (ora Alfano Illuminazione S.r.l.), con durata dell’affidamento, a norma dell’art. 3 del contratto, fissata in anni 20.

2. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. sul presupposto che tutte le questioni relative alla fase di esecuzione del contratto che non siano correlate all'aggiudicazione, coinvolgendo diritti soggettivi, restano affidate alla giurisdizione dell’AGO.

3. Ritiene il Collegio che la controversia in esame rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di impugnazione di un atto con il quale il Comune di Marigliano ha disposto la risoluzione del contratto di concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva, in cui la realizzazione degli impianti è strettamente funzionale e strumentale all’espletamento del servizio.

L’art. 133, comma 1, lett. c), infatti, devolve espressamente alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio”.

Da ciò consegue, chiaramente, che le controversie relative alle vicende del rapporto concessorio, nelle ipotesi di concessione di servizio pubblico, rimangono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nella fase successiva alla stipula del contratto.

4. Tale radicamento della giurisdizione non è contraddetto dal fatto che l’Amministrazione, tra le gravi inadempienze contestate indichi, oltre alla mancata realizzazione delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed allegate al contratto anche, la mancata corretta corresponsione degli oneri di concessione.

La fattispecie per cui è causa, infatti, non ha ad oggetto una controversia di contenuto meramente patrimoniale, bensì riguarda la risoluzione dell’intero rapporto contrattuale per inadempimento, vicenda che, pur afferente all’evidenza a diritti soggettivi, ricade nondimeno nello spettro giurisdizionale esclusivo disegnato dal predetto art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1425 in relazione agli art. 5 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 di identico contenuto rispetto al richiamato art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.).

5. Sulla base delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice adito, con conseguente annullamento della sentenza del TAR impugnata e remissione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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