Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-04, n. 202304531
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 04531/2023REG.PROV.COLL.
N. 07262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7262 del 2021, proposto da T D, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, F D e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore
pro tempore
, e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia Milano, in persona del Direttore Regionale
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 92/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento dell'Agenzia delle Agenzie e dei Monopoli – Direzione Territoriale I – Lombardia Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Distaccata di Sondrio, di cancellazione dell'impresa individuale T D, codice di iscrizione IS1100054235W, dall'elenco dei soggetti che svolgono attività
funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (c.d. Elenco Ries).
2. La motivazione provvedimento si è incentrata sul fatto che “ l’autorizzazione per l’attività di rivendita tabacchi non costituisce titolo autorizzativo per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. e l’assenza di autorizzazione ex art. 86 è condizione sufficiente per la cancellazione dall’albo RIES, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”, e che, alla luce delle precisazioni pervenute dal SUAP del Comune di Cinisello Balsamo, a seguito di ulteriori richieste dell’Ufficio, è emerso che “ la sig.ra La Sala Angela non ha un’attività di somministrazione bensì un’attività di tabaccheria con vendita alimentari (bibite) come da SCIA del 19.3.2020, non riveste efficacia la norma della somministrazione ”.
3. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 86, 88 e 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 152 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, del D.M. del 27 luglio 2011 e svariate figure sintomatiche dell’eccesso di potere, poiché la presentazione della SCIA per l'apertura dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, avvenuta in data 9 luglio 2013, ha, fra le altre, anche la funzione di autorizzazione ai fini di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., come previsto dallo stesso articolo e dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione, con conseguente insussistenza della necessità di dover richiedere un ulteriore titolo abilitativo per l’installazione delle macchine AWP di cui all’art. 110, comma 6 lett. a), del citato Testo unico. Inoltre, l’art. 86 del T.U.L.P.S. non fa alcuna distinzione fra l’attività di somministrazione e il servizio non assistito e fra la somministrazione assistita e il consumo sul posto in assenza di servizio assistito, ma, al comma 1, fa riferimento alla “vendita al minuto o consumo”, equiparando così le due situazioni, mentre l’art. 176 del Regolamento di esecuzione non fa alcun riferimento all’attività di somministrazione, bensì alla vendita al minuto e consumo.
4. Con la sentenza impugnata, il Tar ha motivato la reiezione del ricorso sulla base di plurime argomentazioni, e precisamente: a) la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., già posseduta dalla ricorrente, aveva cessato di costituire titolo autorizzatorio essendo stata riconsegnata nel 2016 al Commissariato del Comune di Cinisello Balsamo;b) la concessione rilasciata ai fini della raccolta del gioco del lotto non ha valore di licenza di polizia e non integra, pertanto, un’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.;c) la vendita al dettaglio di bevande per il tramite di distributore automatico, all’interno della rivendita, vale a dire di un locale non esclusivamente adibito a tale attività, non risulta equiparabile all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, non equivale ad autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S.
5. Nel censurare la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, la ricorrente ha riproposto espressamente tutti gli originari motivi di ricorso, articolandoli quali censure specifiche avverso la sentenza impugnata.
6. Le Amministrazioni appellate hanno resistito al gravame.
7. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. In fatto è risultato che la ricorrente è titolare delle seguenti licenze: dal 1998, della rivendita di tabacchi n. 26, rinnovata in data 11 dicembre 2017 fino all’11 dicembre 2026;della ricevitoria del lotto n. MI0204, come da atto di concessione n. 733/2017 datato 11 dicembre 2017, con scadenza all’11 dicembre 2026;della ricevitoria SISAL n. M15683;nonché, sino al 2016, del Corner Sportivo.
Ancora in fatto, è risultato che presso la stessa sede ove vengono esercitate le suddette attività fin dal 1998, sono altresì installati da svariato tempo gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del TULPS (ossia apparecchi c.d. “AWP”).
Nel 2013, e cioè prima che giungesse a scadenza (nell’anno 2016) la licenza per il Corner sportivo, la ricorrente ha presentato presso il Comune una SCIA per esercitare l’attività di somministrazione di bevande e pastigliaggi, all’interno della tabaccheria.
Sulla base degli atti e dei documenti versati al giudizio, non è emerso che il Comune abbia esercitato poteri inibitori o sospensivi rispetto a tale attività.
10. Il quadro normativo di riferimento è sufficientemente chiaro, preciso ed adeguato nel prevedere che:
I)