Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2017-12-22, n. 201705656

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2017-12-22, n. 201705656
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705656
Data del deposito : 22 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2017

N. 08218/2017 REG.RIC.

N. 05656/2017 REG.PROV.CAU.

N. 08218/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8218 del 2017, proposto dai signori G E M, E C, V L, A M, L P, M C G, S L, S L, A M, E E, C T, G P, M A, F C, D M, A S, M M, R G, S O, F S, A V, A I, P G, A L, I T, E M, M R, S M, A C, E C, G Z, A S, A M T, M S, I C, Jlenia D'Andrea, S L, R R, D V, C S, Francesca Saluzzi, Dora Duilio, Alessandra Zito, Margherita Arcieri, Annunziata Diovisalvi, Maria Italia Insetti, Donata Tania Vergura, Stefania Vergura, Francesco Di Napoli, Elena Vigilante, Carmela Rosiello, Lucia Russo, Maria Grazia Blasi, Eufemia Grieco, Carminella Scarfiello, Angelo Ciani, Gabriella Siesto, Elena Biscaglia, Marilena Larocca, Marilena Lasco, Serafina Giorgio Di Ioia, Maria Cristina Marino, Eleonora Diamanti, Ilaria Ercoli, Elisa Fiora Belgrado, Mara Bodesmo, Antonia Ruspolini, Elena Insolera, Michele Tittarelli, Anna Lisa Mierla, Andrea Camparsi, Paolo Ottoboni, Luca Papavero, Marianna Pasetto, Giovanna Tondini, Lisa Valentini, Elisa Negri, Giovanna Sineri, Simone Decontardi, Nausicaa Elena Milani, Michela Reggi, Diletta Di Domenico, Chiara Molinari, Annamaria Piano, Michela Marchi, Stefano Barricella, Maria Coppola, Giustina Fini, Giuliana Ippolito, Angela Meoli, Maria Emilia Mercurio, Fernanda Palma, Giovanni Palmieri, Alessia Rapuano, Pasqualino Solomita, Valentina Colapicchioni, Annalisa Susanna Dorio, Serena Fattori, Laura Mareri, Anna Matteocci, Valentina Nardi, Rino Persiani, Virginia Todde, Susanna Tomassetti, Alessia Pierotti, Federica Bosco, Davide Pacini, Carmine Di Polito, Roberto Rosati, Luisella Ruiu, Stefania Pisanu, Sara Cerneaz, Serena Foria, Michela Gandolfo, Carlo Londero, Angela Napolitano, Irene Giulia Rolle, Giulio Bussadori, Roberto Cazzanti, Marco Salomone Stagni, Giulio Sbrizzai, Silvia Venuti, Laura Zanin, Laura Zanon, Paola Saccole, Daniela Antonella Piras, Eugenio Meloni, Eleonora Mura, Maria Grazia Manca, Giustino Gaspa, Roberta Zaninello, Giovanni Falchi, Antonella Useli, Sara Cannas, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Viti, Michele Mirenghi e M R L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32;


contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

la signora Ludovica Fabiani, non costituita in giudizio;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA – Sez. III-bis n. 5666 del 2017;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. D S e uditi per le parti l’avvocato M R L L e l’avvocato dello Stato M L G;


Ritenuto, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, che:

- l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris ;

- come già osservato da questa Sezione in una analoga controversia discussa nella camera di consiglio del 23 novembre 2017, risulta fondata la tesi secondo cui non vi sono né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a qualificare il conseguimento del dottorato di ricerca quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia del personale docente per cui è causa;

- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio cautelare, attesa la particolarità della vicenda;

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