Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-04, n. 201705723

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-04, n. 201705723
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705723
Data del deposito : 4 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2017

N. 05723/2017REG.PROV.COLL.

N. 09464/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9464 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 3983/2007, del 22 novembre 2007, depositata il 24 novembre 2007.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Roberto Caponigro e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Terza Sezione, con l’impugnata sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato e, per l’effetto, ha annullato la determinazione del 16 agosto 2007, notificata il 4 settembre 2007, con cui il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’interessato ed ha confermato la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in ragione della seguente motivazione:

- “ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 3/57 “il provvedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento”;

- “tale termine, sebbene non previsto espressamente dalla norma, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi in cui il procedimento disciplinare consegua alla archiviazione di quello penale (Cons.St. Sez. IV 14.2.2006 n. 589)”;

- “nel caso di specie l’Autorità giudiziaria militare, in data 9.6.2006, comunicava all’Amministrazione finanziaria il provvedimento di “archiviazione” con cui veniva definita la vicenda in sede penale”;

- “l’Amministrazione provvedeva ad attivare il procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti al ricorrente soltanto in data 13.4.2007, oltre il termine di 180 giorni perentoriamente stabilito dalla norma”;

- “pertanto, dovendosi riconoscere sussistente la violazione di legge (art. 97 DPR n. 3/57) denunciata dal ricorrente con il primo ed assorbente motivo di impugnazione il ricorso si rivela meritevole di accoglimento con compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello avverso detta sentenza specificando, in particolare, che l’avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, non conseguenti ad un provvedimento di natura penale, ai sensi dell’art. 59, primo comma, del Regolamento di disciplina militare, non soggiace ad un termine perentorio, essendo previsto che venga instaurato “senza ritardo” e che, a seguito della comunicazione di avvenuta archiviazione pervenuta al Comando Provinciale di Lecce da parte dell’Autorità Giudiziaria militare, l’amministrazione ha dovuto effettuare una complessa e articolata attività istruttoria sulle scritture di servizio e sugli ordini di uscita degli automezzi al fine di individuare con precisione la responsabilità dei singoli militari attinti dalla vicenda.

L’appellato non si è costituito nel presente giudizio.

All’udienza del 23 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto e, per l’effetto, deve essere riformata l’impugnata sentenza di primo grado.

2.1 Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso ritenendo fondata ed assorbente la censura con cui l’interessato ha dedotto la violazione del termine perentorio di cui all’art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato all’amministrazione la sentenza stessa.

Nel caso di specie, invece, in quanto gli atti relativi al procedimento presso la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari sono stati iscritti al Reg. mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato militare) e ne è stato disposto l’invio in archivio, non è applicabile la richiamata norma del d.P.R. n. 3 del 1957, ma l’art. 59 del regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. n. 545 del 1986, ratione temporis vigente, il quale dispone che il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha avuto modo di chiarire che per i procedimenti disciplinari di corpo, relativi a fatti non aventi rilevanza penale, occorre fare riferimento al richiamato art. 59 del regolamento di disciplina militare, per cui l’avvio del procedimento deve avvenire “senza ritardo”, il che sta a significare che non deve trascorrere un significativo lasso di tempo tra la commissione del fatto e l’inizio del procedimento disciplinare ( ex multis : Cons. Stato, Sez. II, numero 101/2014 del 14 gennaio 2014).

In altri termini, è da escludere l’equiparazione tra sentenza di proscioglimento e decreto di archiviazione, per cui, in presenza di archiviazione, non può ammettersi alcuna interpretazione estensiva o analogica dell’art. 97, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.

Nel caso di specie, l’informativa alla Procura Militare non ha generato alcun procedimento penale, tanto che gli atti sono stati iscritti nel Reg. mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato militare), con conseguente impossibilità di applicazione del termine perentorio invocato dall’interessato.

2.2 I motivi di impugnativa assorbiti dal TAR e non esaminati nella sentenza di primo grado si intendono rinunciati in quanto non riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

3. Pertanto, l’appello proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, sono posti a carico dell’appellato ed a favore dell’amministrazione appellante (Comando Generale della Guardia di Finanza).

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