Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-22, n. 201907965
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Pubblicato il 22/11/2019
N. 07965/2019REG.PROV.COLL.
N. 07479/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7479 del 2018, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, n. 34;
contro
Comune di San Martino Siccomario, Comune di Lodi Vecchio, Comune di Santa Cristina e Bissone, Comune di Bertonico, Comune di Broni, Comune di Casaletto Lodigiano, Comune di Casalpusterlengo, Comune di Casorate Primo, Comune di Cassolnovo, Comune di Castelgerundo, Comune di Castiglione d'Adda, Comune di Castiraga Vidardo, Comune di Chignolo Po, Comune di Cornegliano Laudense, Comune di Cura Carpignano, Comune di Dorno, Comune di Filighera, Comune di Graffignana, Comune di Gropello Cairoli, Comune di Linarolo, Comune di Miradolo Terme, Comune di Orio Litta, Comune di Ossago Lodigiano, Comune di Parona, Comune di Roncaro, Comune di San Martino in Strada, Comune di Somaglia, Comune di Pieve Albignola, Comune di Pieve Fissiraga, Comune di Stradella, Comune di Torre de' Negri, Comune di Senna Lodigiana, Comune di Tromello, Comune di Valle Salimbene, Comune di Villanterio, Comune di Robbio, Comune di Torre d’Isola, Comune di Certosa di Pavia, Comune di Tavazzano con Villanesco, Comune di Mairago, in persona dei rispettivi Sindaci
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dr. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Bascapè, Comune di Cigognola, Comune di Codevilla, Comune di Crespiatica, Comune di Monticelli Pavese, Comune di Portalbera, Comune di Travacò Siccomario, Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda, in persona dei rispettivi Sindaci
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dr. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
nei confronti
Acqua&Sole s.r.l., Alan s.r.l., Azienda Agricola Allevi s.r.l., Eco-Trass s.r.l., Eli Alpi Service s.r.l., Evergreen Italia s.r.l., Lucra 96 s.r.l., Var s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
ARPA Lombardia, A2A Ambiente s.p.a., Cre - Centro Ricerche Ecologiche s.p.a., Egidio Galbani s.r.l., Provincia di Pavia, Provincia di Lodi, Comune di Siziano, Comune di Borgo S. Siro, Comune di Corno Giovine, Comune di Fombio, Comune di Vistarino, Comune di Merlino, Utilitalia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di Milano, Sezione Terza, n. 1782 del 20 luglio 2018, resa tra le parti, concernente fissazione di limiti all’utilizzo in agricoltura di fanghi rivenienti dalla depurazione delle acque reflue.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio:
- del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di Acqua&Sole s.r.l., Alan s.r.l., Azienda Agricola Allevi s.r.l., Eco-Trass s.r.l., Eli Alpi Service s.r.l., Evergreen Italia s.r.l., Lucra 96 s.r.l., Var s.r.l.;
- dei seguenti Comuni: Comune di San Martino Siccomario, Comune di Lodi Vecchio, Comune di Santa Cristina e Bissone, Comune di Bertonico, Comune di Broni, Comune di Casaletto Lodigiano, Comune di Casalpusterlengo, Comune di Casorate Primo, Comune di Cassolnovo, Comune di Castelgerundo, Comune di Castiglione d'Adda, Comune di Castiraga Vidardo, Comune di Chignolo Po, Comune di Cornegliano Laudense, Comune di Cura Carpignano, Comune di Dorno, Comune di Filighera, Comune di Graffignana, Comune di Gropello Cairoli, Comune di Linarolo, Comune di Miradolo Terme, Comune di Orio Litta, Comune di Ossago Lodigiano, Comune di Parona, Comune di Roncaro, Comune di San Martino in Strada, Comune di Somaglia, Comune di Pieve Albignola, Comune di Pieve Fissiraga, Comune di Stradella, Comune di Torre de' Negri, Comune di Senna Lodigiana, Comune di Tromello, Comune di Valle Salimbene, Comune di Villanterio, Comune di Robbio, Comune di Torre d’Isola;Comune di Bascapè, Comune di Cigognola, Comune di Codevilla, Comune di Crespiatica, Comune di Monticelli Pavese, Comune di Portalbera, Comune di Travacò Siccomario;Comune di Certosa di Pavia, Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda, Comune di Tavazzano con Villavesco, Comune di Mairago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Cristiano Bosin su delega dell’avvocato V F, l’avvocato Francesco Adavastro, l’avvocato Pietro Ferraris, l’avvocato Fabio Cintioli e l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Numerosi Comuni delle Province di Lodi e Pavia hanno impugnato avanti il T.a.r per la Lombardia – Sede di Milano la delibera giuntale della Regione Lombardia n. 10/7076 dell’11 settembre 2017, recante “ Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla D.G.R. n. 2013/2014 ”, nella parte in cui vengono fissati i seguenti valori-limite:
- mg/kg <10.000 per il parametro “ idrocarburi (C10-C40) ”;
- mg/kg <50 per i parametri “ nonilfenolo, nonilfenolo monoetossilato, nonilfenolo dietossilato ”.
1.1. Si sono costituiti in resistenza la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, quali contro-interessate, le società Acqua&Sole s.r.l., Alan s.r.l., Azienda Agricola Allevi s.r.l., Eco-Trass s.r.l., Eli Alpi Service s.r.l., Evergreen Italia s.r.l., Lucra 96 s.r.l., Var s.r.l., attive nel settore della gestione dei rifiuti tranne la Lucra 96 s.r.l., titolare di un biodigestore anaerobico.
1.2. Nel corso del giudizio sono inoltre intervenuti:
- ad adiuvandum altri Comuni del pavese e del lodigiano;
- ad opponendum Utilitalia, Federazione che riunisce le principali aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas.
1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha accolto il ricorso, sostenendo in rito che i Comuni ricorrenti avessero un concreto ed attuale interesse a ricorrere e, nel merito, che:
- il d.lgs. n. 99 del 1992, recante “ Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ”, non rechi una disciplina completa e debba viceversa essere integrato con la normativa contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, come di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione (il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958);
- in particolare, i valori-limite della concentrazione di idrocarburi e fenoli nei fanghi, non indicati nel d.lgs. n. 99, dovrebbero essere tratti dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 152 con riferimento alla matrice ambientale “suolo”, in cui i fanghi sono destinati ad essere sparsi;
- pertanto, la delibera impugnata sarebbe gravata dal vizio censurato dai Comuni con il primo motivo di doglianza, consistente nell’aver introdotto, in una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato quale quella della “ tutela dell’ambiente ”, limiti meno stringenti di quelli contemplati dalla normativa statale.
2. La Regione Lombardia ha interposto appello, riproponendo parte delle argomentazioni in rito e tutte le difese di merito svolte in prime cure.
2.1. Dei Comuni ricorrenti in prime cure si sono costituiti in resistenza i Comuni di San Martino Siccomario, Lodi Vecchio, Santa Cristina e Bissone, Bertonico, Broni, Casaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, Casorate Primo, Cassolnovo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Chignolo Po, Cornegliano Laudense, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Graffignana, Gropello Cairoli, Linarolo, Miradolo Terme, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Parona, Roncaro, San Martino in Strada, Somaglia, Pieve Albignola, Pieve Fissiraga, Stradella, Torre de’ Negri, Senna Lodigiana, Tromello, Valle Salimbene, Villanterio, Robbio, Torre d’Isola, Certosa di Pavia, Tavazzano con Villanesco, Mairago.
I Comuni hanno sostenuto la correttezza della sentenza impugnata ex adverso ed hanno altresì, ad eccezione dei Comuni di Certosa di Pavia, Tavazzano con Villanesco e Mairago, riproposto i motivi assorbiti in prime cure.
2.2. Si sono altresì costituiti:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le società Acqua&Sole s.r.l., Alan s.r.l., Azienda Agricola Allevi s.r.l., Eco-Trass s.r.l., Eli Alpi Service s.r.l., Evergreen Italia s.r.l., Lucra 96 s.r.l., Var s.r.l., che hanno proposto “ appello incidentale a valere come appello autonomo ”, affidato a censure di merito sostanzialmente coincidenti con quelle spese dalla Regione;
- dei Comuni intervenuti ad adiuvandum in prime cure, i Comuni di Bascapè, Cigognola, Codevilla, Crespiatica, Monticelli Pavese, Portalbera, Travacò Siccomario, Castelnuovo Bocca D'Adda.
2.3. Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2018 la Regione Lombardia ha rinunciato all’istanza cautelare.
2.4. Il ricorso, quindi, è stato discusso e trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 maggio 2019, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.
3. Il ricorso in appello, nonché l’appello incidentale svolto dalle società