Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-02-19, n. 202100241
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Numero 00241/2021 e data 19/02/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 febbraio 2021
NUMERO AFFARE 01489/2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Sig. G S, contro il Comune di Anguillara Sabazia (RM), per l’annullamento, previa istanza cautelare,
“del provvedimento 11 aprile 2014, notificato il 16 aprile 2014, prot. 5024 mediante il quale comunica il non accoglimento e conseguenziale diniego della domanda di condono edilizio 5024 del 16.03.1995 avente ad oggetto gli interventi edilizi consistenti nella variazione di destinazione d’uso di immobili da rurali con destinazione agricola a commerciali, insistenti sull’area sita in Comune di Anguillara Sabazia Via della Maiella censita al foglio 18 particella 24, nonché di ogni altro provvedimento presupposto ed inerente, tra cui il provvedimento 12/06/2013 prot. 15408 indicante la misura dell’oblazione e degli oneri concessori”
;
LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota n. prot. 0013332 del 14 dicembre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;
Premesso e considerato:
Con il ricorso in esame, notificato in data 1 luglio 2014, il ricorrente chiede l’annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento con cui il Comune di Anguillara Sabazia ha rigettato l’istanza di condono edilizio su immobili di proprietà.
Il ricorrente articola un unico motivo di censura, con il quale denuncia eccesso di potere per errore dei presupposti, travisamento dei fatti ed insufficiente motivazione.
Con relazione istruttoria trasmessa con nota n. prot. 0013332 del 14 dicembre 2020, il Ministero riferente ritiene che il ricorso e la domanda cautelare siano meritevoli di accoglimento.
Con nota notificata all’ente locale in data 24 novembre 2020, il ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso straordinario presentato.
Il Collegio, assorbita nella presente decisione conclusiva la fase cautelare, non può che prendere atto del sopravvenuto atto di rinuncia ai fini della conseguenziale declaratoria di estinzione del procedimento.