Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-04-28, n. 201102542

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-04-28, n. 201102542
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102542
Data del deposito : 28 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03761/2010 REG.RIC.

N. 02542/2011REG.PROV.COLL.

N. 03761/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3761 del 2010, proposto da:
P P Costruzioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. A P, G T, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 08742/2001, resa tra le parti, concernente VERSAMENTO SOMME - ESEC. GIUD. TAR.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Vittoria, per delega dell'avv. Salvi, e Pulcini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il lodo n. 33 del 2006, sottoscritto in data 26/7/2006, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 24/10/2006 e notificato in forma esecutiva in data 7/12/2006, al Comune di Napoli veniva ordinato di provvedere al versamento in favore della Pa. Co. Pacifico Costruzioni S.p.a. della somma di € 7.112.022,69 . ;

Con la sentenza in questa sede appellata il Primo Giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società P P ai fini della completa ottemperanza al lodo arbitrale in esame. La stessa società propone appello avverso la declaratoria di inammissibilità e torna a lamentare il non completo adempimento, da parte del Comune di Napoli, degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.

Alla camera di consiglio del 3 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è fondato.

2.1.Come esposto nella premessa del fatto che precede, il presente ricorso ha ad oggetto l'ottemperanza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e non impugnato innanzi alla Corte d'Appello.

Il Consiglio ritiene che siano fondate le censure rivolte dall’appellante all’indirizzo della statuizione di inammissibilità pronunciata dal Giudice di primo grado.

Si deve, infatti, confermare il condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio , che, già con riguardo al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ha ritenuto ammissibile la proposizione del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell’esecuzione del lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato , sez. V, 12 ottobre 2009 , n. 6241;
12 novembre 2001 , n. 5788;
1° marzo 2000 , n. 1089). .

Ad avviso di detto indirizzo ermeneutico, “il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 474, c.p.c. e costituisce presupposto per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2819, c.c. nonché titolo per la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d'ottemperanza” .

Il riferito orientamento giurisprudenziale ha trovato conforto anche nelle sopravvenute disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che - nel modificare la disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice di rito civile - hanno ulteriormente qualificato il procedimento, il collegio ed il lodo arbitrale in termini di effettiva giurisdizionalità.

Sul punto, si appalesano significative, le disposizioni di cui agli articoli 813/bis (che, per ciò che concerne la responsabilità degli arbitri), 819/bis (che prevede il potere del collegio arbitrale di promuovere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di norme di legge, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e 824/bis c.p.c. (secondo cui <<il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria>>).

Il nuovo codice del processo amministrativo ha consacrato detta equiparazione prevedendo expressis verbis, all’art. 112, comma 1, lett.e, la proponibilità del rimedio dell’ottemperanza anche ai fini dell’ esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Deve quindi reputarsi ammissibile il ricorso per ottemperanza ai fini dell’esecuzione del lodo che qui viene in rilievo, che presenta i requisiti richiesti dalla giurisprudenza e confermati dalla sopravvenuta disciplina codicistica.

2.2.Tanto precisato in via pregiudiziale sull'ammissibilità del presente ricorso, il ricorso è nel merito fondato nei sensi di seguito precisati.

Dalla documentazione in atti si ricava infatti che, in sede di iscrizione fuori bilancio e successivo pagamento, in data 21.4.1998, della somma complessiva di euro 7.141.369,28, il Comune di Napoli non ha aggiornato il calcolo degli interessi dalla data del pignoramento (avvenuto il 31.12.2007) fino a quella, prima rammentata, dell’avvenuto pagamento. Gli interessi maturati ed i residui della sorte capitale devono allora essere computati nella misura complessiva di euro 49,542,28, misura indicata nella nota del Servizio di Edilizia Pubblica del Comune di Napoli 3.1.2011, prot. 01, sulla quale è intervenuta l’adesione della parte ricorrente all’odierna camera di consiglio.

A detto importo deve essere sommato l’importo complessivo di euro 272.064,00 - relativo alle parte delle spese corrisposte dall’appellante per il funzionamento del collegio arbitrale poste dal lodo a carico dell’amministrazione resistente (cfr. Ordinanza del Presidente del Tribunale di Napoli di liquidazione dei compensi al collegio arbitrale). Anche sull’ammontare di detta voce, iscritta dal Comune di Napoli come debito fuori bilancio con deliberazione C.C. n. 17 del 26.7.2010, si registra l’assenso dell’amministrazione comunale manifestato nella citata nota del Servizio di Edilizia Pubblica.

3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza il Comune di Napoli va allora condannato, ai fini dell’integrale ottemperanza al lodo arbitrale di che trattasi, al pagamento della somma complessiva di euro 321,606, 28, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.

Va altresì disposta la nomina di un Commissario ad acta in caso di mancata adempimento della suddetta obbligazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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