Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-10-11, n. 201204241
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Numero 04241/2012 e data 11/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 03087/2011
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai dott.ri A S e G C per l’annullamento della determinazione con la quale è stata rigettata l’istanza dei ricorrenti ove si chiedeva la correzione del loro certificato di laurea.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario del 20 gennaio 2010, con il quale i dott.ri A S e G C ricorrono per l’annullamento: 1) della determinazione del dirigente della Direzione per la didattica e le attività post lauream presso l’Università degli studi di Cagliari, con la quale è stata rigettata la loro istanza in data 11 settembre 2009, con la quale si chiedeva la correzione del loro certificato di laurea ovvero la certificazione di equipollenza del loro titolo ad altro corso di studi di durata quadriennale;b) del Manifesto generale degli studi per l’anno accademico 2000/01 e del D.R. n. 2112 del 31 agosto 2000, a firma del Rettore dell’Università degli studi di Cagliari;c) di qualunque altro atto, presupposto, connesso e/o dipendente;
Vista la nota del Presidente della Sezione del 19 luglio 2011 n. 0017335;
Viste le istanze dei ricorrenti in data 14 luglio 2011 e 14 dicembre 2011;
Vista la propria pronuncia dell’11 gennaio 2012;
Vista la relazione n. 488 del 3 maggio 2012, pervenuta in Segreteria il 29 successivo, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
In applicazione del d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178, concernente la trasformazione degli ISEF e l’istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, nonché dell’art. 3 del decreto di autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999, l’Università degli Studi di Cagliari , con D.R. n. 2437 del 21 ottobre 1999, ha istituito il corso di laurea in Scienze Motorie, di durata quadriennale, attivandolo dall’a.a 1999/2000.
Nell’anno accademico 2000/2001, l’Università dava attuazione alla riforma didattiva prevista dal D.M. n. 509 del 5 novembre 1999 (“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”), in virtù della quale procedeva alla trasformazione del predetto corso in corso di laurea triennale.
Successivamente, l’Ateneo, tramite il Manifesto degli studi di cui al D.R. n. 2112 del 31 agosto 2000, apriva le immatricolazioni ai corsi di laurea di nuova istituzione. Tra questi figurava anche il corso di laurea interfacoltà di durata triennale in Scienze Motorie, il cui ordinamento didattico era stato emanato con D.R. n. 1677 del 14 giugno 2000.
I sigg.ri A S e G C presentavano domanda di immatricolazione per l’a.a. 2000/01 al corso di laurea interfacoltà in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cagliari, rispettivamente, in data 4 ottobre 2000 e 5 ottobre 2000, e, quindi, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate all’ordinamento didattico del corso e del nuovo Manifesto degli studi.
Negli anni accademici seguenti, i ricorrenti presentavano regolare domanda di iscrizione al secondo, al terzo anno e 1° anno fuori corso del terzo anno.
In data 18 dicembre 2008, il sig. A S conseguiva la Laurea di primo livello in Scienze Motorie, mentre il sig. G C conseguiva il medesimo titolo di studio in data 28 marzo 2008, a conclusione di un percorso di studi in cui gli esami venivano valutati anche con il sistema dei crediti formativi, come si evince dai certificati di laurea prodotti dalle parti ricorrenti.
In data 11 settembre 2009, i medesimi presentavano, tramite legali di fiducia, istanza all’Università per ottenere un certificato di laurea da cui risultasse il conseguimento della laurea quadriennale in Scienze Motorie o, in subordine, un certificato che attestasse l’equipollenza ad ogni effetto di legge del titolo ottenuto (laurea di primo livello a seguito del completamento di corso di laurea di durata triennale) con il titolo ottenuto al termine di un corso di laurea quadriennale.
L’Università di Cagliari, con provvedimento n. 13656/2009 del 30 settembre 2009, a firma del dirigente della didattica, rigettava la richiesta, in quanto i medesimi risultavano immatricolati al corso di laurea triennale in Scienze Motorie.
Contro il suddetto provvedimento ed avverso il Manifesto generale degli studi per l’a.a. 2000/2001, di cui al D. R. 31 agosto 2000 n. 2112 in data 20 gennaio 2010, i sigg.ri Simula e C presentavano in data 20 gennaio 2010 ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione del diritto di uno studente a concludere il corso di studi iniziato. Nella fattispecie, la violazione consisterebbe nel fatto che i ricorrenti si sarebbero immatricolati ad un corso di durata quadriennale e, pertanto, avevano il diritto a concludere il medesimo corso.
Senonchè, nell’a.a. 2000/2001, veniva regolarmente attivato il 1° anno del nuovo corso di laurea triennale in Scienze Motorie, che escludeva la possibile immatricolazione a un corso di laurea quadriennale del precedente ordinamento. La data della presentazione della domanda di immatricolazione degli interessati (4 e 5 ottobre 2000) risulta posteriore sia alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico per il corso di laurea in Scienze Motorie (14 giugno 2000) che alla data di entrata in vigore del nuovo Manifesto degli studi per l’a.a. 2000/2001 (31 agosto 2000).
Vero è che i ricorrenti assumono di essere in possesso di un certificato di immatricolazione dal quale risulterebbe (in particolare per il dott. C) l’immatricolazione in data 5 ottobre 2000 ad un corso di laurea quadriennale. In realtà si tratta del certificato datato 16 novembre 2001, nel quale si certifica che la durata legale del corso di studi è di 4 anni accademici.
A parte ogni possibile giustificazione relativa all’errata certificazione, dovuta, a detta della Università, al mancato aggiornamento del programma informatico, sta di fatto che l’Università stessa ha documentato che i ricorrenti hanno chiesto in data 1° ottobre 2003 di essere iscritti per l’a.a. 2003/2004 al 1° anno fuoricorso successivo del 3° anno del corso di laurea in Scienze Motorie e che pertanto essi erano ben consapevoli della durata triennale del corso di laurea intrapreso. Del resto, non sembra possa dubitare dell’impossibilità di dichiarare l’equipollenza di un corso di laurea di durata triennale ad un corso di laurea di durata quadriennale, dovendosi tutt’al più consentire agli interessati – ove possibile – l’integrazione dell’anno di studio e del relativo percorso formativo.
resto Peraltro, l’Università di Cagliari fa presente che il corso di laurea quadriennale in Scienze Motorie, che era stato attivato con l’a.a. 1999/2000, cioè solo un anno prima dell’attivazione del corso di laurea triennale, non ha visto attivato il quarto anno di insegnamento in quanto tutti gli studenti immatricolati nell’a.a. 1999/2000 hanno optato per il corso di laurea triennale.
Con altro motivo di ricorso, i ricorrenti, partendo dal presupposto che il D.M. n. 509 del 1999 non conteneva alcuna norma che imponesse all’Università un termine per l’inizio effettivo dei corsi triennali di laurea, contestano che l’Università di Cagliari non solo avesse il potere di attivare il corso triennale di laurea in Scienze Motorie, ma che avesse in concreto attivato tale corso. A tale proposito si fa riferimento al verbale di una seduta del Comitato istitutivo del corso di studi in Scienze Motorie del 7 giugno 2001 ed alla circolare del Ministero del 30 aprile 2001 n. 2165.
Quanto al primo documento, esso è privo di ogni valenza normativa ed esprime soltanto l’esigenza che il corso di laurea quadriennale continui a vivere ad esaurimento nell’a.a. 2000/2001, mentre il secondo, nel passaggio ritenuto significativo dai ricorrenti, s’indirizzava a tutte quelle situazioni nelle quali gli Atenei non avessero attivato nell’a.a. 2000/2001 il corso di laurea triennale. Pertanto, anche a voler ammettere che il verbale del 7 giugno 2001 stia a testimoniare una situazione di incertezza, non può tacersi che la documentazione esibita dall’Ateneo cagliaritano e più sopra richiamata sta ad indicare che per i ricorrenti tale stato di incertezza era comunque cessato in data 1° ottobre 2003.
Il ricorso in oggetto deve in conclusione ritenersi infondato.