Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-01, n. 201602336

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-01, n. 201602336
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602336
Data del deposito : 1 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09607/2015 REG.RIC.

N. 02336/2016REG.PROV.COLL.

N. 09607/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9607 del 2015, proposto da:
Azienda Agricola Dellarossa Claudio e M F.lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. P B, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01222/2015,, resa tra le parti, concernente le quote latte - parziale difetto di giurisdizione;


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante l’Avv. P B e per l’A.G.E.A. l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante Azienda Agricola Dellarossa Claudio e M F.lli s.s., impresa che produce il latte vaccino e, come tale, assoggettata al regime delle c.d. quote latte, ha impugnato avanti al T.A.R. per il Piemonte le cartelle di pagamento aventi ad oggetto il prelievo delle quote relative a periodi variabili compresi tra il 1997 e il 2007.

1.1. Esse hanno dedotto in primo grado i tre seguenti motivi di ricorso:

1) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, l’eccesso di potere come conseguenza della violazione penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p., pendendo indagini tanto di una commissione governativa quanto delle autorità giudiziarie circa la regolare gestione del sistema delle quote latte;

2) la violazione di legge con riferimento all’art. 8- quinquies del d.l. n. 5 del 2009, convertito nella l. n. 33 del 2009, non sussistendo i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine per avere le stesse ricorrenti proposto istanza di rateizzazione ed essendo stati comunque taluni importi già trattenuti a titolo di recupero, senza che ciò venisse preso in considerazione per l’emissione delle cartelle;

3) la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 36, comma 4- ter , del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contestandosi la carenza di requisiti formali della cartella.

1.2. Si è costituita in primo grado l’Amministrazione per resistere al ricorso.

2. Il T.A.R. per il Piemonte, con la sentenza n. 1222 del 10 luglio 2015 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato irricevibile il primo dei motivi sopra indicati, mentre ha declinato la propria giurisdizione in ordine al secondo e al terzo motivo.

2.1. Appella la sentenza l’impresa interessata, con due distinti motivi, con i quali lamenta l’erronea statuizione in punto di giurisdizione, chiedendo che la sentenza venga riformata, previa sospensione della sua esecutività, con rimessione del giudizio al T.A.R. piemontese ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

2.2. Si è costituita A.G.E.A. per resistere all’appello ex adverso proposto.

2.3. Con ordinanza n. 5666 del 18 dicembre 2015 il Collegio ha sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza.

2.4. Nella pubblica udienza del 21 aprile 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.

4. Occorre anzitutto premettere che l’appellante non ha espressamente impugnato, con specifica e analitica censura, la sentenza nella parte in cui essa ha dichiarato irricevibile il primo motivo dell’originario ricorso, sicché sul punto la sentenza impugnata è passata in giudicato.

4.1. Entrambi i motivi proposti dall’appellante, seppur con diversa impostazione, riguardano l’erronea declaratoria di giurisdizione da parte del T.A.R.

4.2. L’Azienda Agricola, a p. 27 del ricorso, ha espressamente domandato che venga statuita la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia, ma non hanno nemmeno formalmente gravato il capo della sentenza che ha statuito espressamente, in parte qua , sull’irricevibilità del primo motivo dell’originario ricorso.

4.3. Il primo motivo dell’appello (pp.

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