Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-09-25, n. 201804626

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-09-25, n. 201804626
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804626
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2018

N. 05773/2018 REG.RIC.

N. 04626/2018 REG.PROV.CAU.

N. 05773/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5773 del 2018, proposto da:


A A, F A, M A A, V A, P A, G A, A A, S A M, E B, A B, E A B, A B, G C, M P C, A C, S M C, C L C, M C, A C, G C, A C, M C, T C, M C, A C, Maria D'Alesio, Francesco D'Aloia, M C D C, C D R, C D T, S D T, M D P, B N D Iorio, Giovanni Durante, Lorenza Fantini, Faviana Ferraro, Marco Ficorella, Maria Alessandra Filippelli, Marco Gaspari, Anna Gatta, Antonio Gennaro, Rinaldo Ghelli, Vittoria Grande, Daniele Lagrutta, Vittorio Lista, Maria Rita Longo, Joanna Lukaszewicz, Paola Maino, Simone Malavasi, Giuseppe Mammone, Rosa Marinaro, Mariavittoria Marini, Maurizio Marrani, Monica Martini, Luca Martini, Paolo Masilla, Marco Massaro, Angelo Mastrangelo, Oscar Mattioli, Francesco Mazzitelli, Ida Antonia Mazzonetto, Rosanna Milioto, Vincenzo Modica, Caterina Murari, Rossana Nicosia, Sebastiano Nobile, Massimo Oldani, Sonia Orlando, Massimiliano Petrelli, Francesco Pinetti, Marcella Porcedda, Fabrizio Porrazzini, Franco Saverio Puddori, Aleksander Qyteza, Marina Raugi, Eleonora Ricci, Angelo Riccio, Alessandra Rocco, Elisabetta Rotondo, Stefania Ruggiero, Monica Russo, Paola Saccardo, Roberta Salaris, Anna Sbano, Tommaso Scuccimarra, Silvia Sini, Fabio Sormani, Salvatore Sortino, Salvatore Sortino, Gabriella Spagnuolo, Carmelo Spinetti, Guglielmo Tartaglia, Silvia Tasca, Artan Tauzi, Marianna Terenzio, Barbara Testori, Massimo Turrini, Paola Tuseddu, Cristina Vece, Nadia Vezzu', Raffaele Viccione, Federico Vozzella, Tiziana Zammitti, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Bruccola, Giovanni Rea, Candidato Non Conosciuto Partecipante al Concorso Fit per Le Cdc, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03993/2018, resa tra le parti.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati M B e P D N dell'Avvocatura Generale dello Stato;


Considerato che all’odierna camera di consiglio sono state sottoposte all’esame della Sezione una serie di ricorsi in appello con richiesta di misura cautelare che attengono alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale di selezione dei docenti della scuola secondaria di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 2017, n. 50;

che, in particolare, il legislatore, con la riforma del 2017, ha previsto un doppio regime di svolgimento del concorso pubblico: i) un regime ordinario regolato dall’art. 5 del suddetto decreto con requisiti soggettivi di partecipazione allargati, tra gli altri, anche ai laureati e con un successivo percorso di formazione;
ii) un regime speciale, qualificato come transitorio, regolato dal successivo art. 17 con requisiti soggettivi di partecipazione ristretti soltanto a coloro che hanno determinati titoli, quali, tra gli altri, l’abilitazione ovvero lo svolgimento di prestazioni di servizio per un determinato periodo;

che la Sezione, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione , per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione;

che la stessa Sezione, nella medesima camera di consiglio, ha concesso le richieste misure cautelari, ammettendo, con riserva, gli appellanti a partecipare alla procedura concorsuale speciale in esame;

che all’odierna camera di consiglio sono state presentati, unitamente a quella in esame, molti altri analoghi appelli cautelari di docenti che chiedono di essere anch’essi ammessi con riserva al medesimo concorso speciale in attesa della decisione della Corte costituzionale, pur in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 17 ovvero di un titolo che possa considerarsi abilitante;

che tuttavia l’accoglimento di tali istanze comporterebbe, per l’elevato numero degli ammessi con riserva, un mutamento della natura dello stesso concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e di continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte Costituzionale può dare;

che, in definitiva, detta situazione si risolverebbe in una sostanziale sospensione della stessa fonte legislativa primaria, prima che sulla sua legittimità si sia pronunciata la Corte costituzionale;

che, nel quadro che si è delineato successivamente alla precedente camera di consiglio, il Collegio ritiene, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che le esigenze cautelari degli appellanti possano ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante la definizione nel merito, che dovrà essere la più sollecita possibile, della presente controversia innanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 55, comma 10, all’esito della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione sollevata con la citata ordinanza n. 5134 del 2018;

che i motivi posti a base della presente ordinanza giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

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