Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-20, n. 202409330
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 09330/2024REG.PROV.COLL.
N. 04012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4012 del 2024, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E D B e C F D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OISSIS-/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Giovanni Palatiello, E D B e C F D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2023 (notificato unicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze) il signor -OISSIS-, ha chiesto al T per il Lazio l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento di notifica n. 29088/22 della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Polizia valutaria del 03/03/2022, limitatamente alla parte in cui, in applicazione dell’inconferente, d.lgs. n.109/2007, punto 6 lettera a. 2. comunica che le risorse economiche non possono essere “utilizzate, fatto salve le attribuzioni conferite all’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12”;
- provvedimento del Comitato di Sicurezza Finanziaria, prot. 0028425/2022 del 07/03/2022 con cui veniva comunicato il congelamento delle proprietà immobiliari e mobiliari del ricorrente site in Italia nella parte in cui ai fini del congelamento di beni/risorse economiche possedute sul suolo Italiano dal ricorrente viene applicato l’articoli 3 e 5 del d. lgs. n.109/07, invece dell’art.1 punto e) e art. 2 del Reg. UE 267/14;
- provvedimento per mezzo del quale il Demanio, facendo applicazione del disposto dell’art. 12 d.lgs. 109/2007, che dispone che “l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento”, in data 15/03/2022, affidava al signor -OISSIS-, in rappresentanza della Direzione Regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio, tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale di proprietà del signor -OISSIS-;
- tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi incluso il provvedimento di nomina del Dott. -OISSIS- in qualità di Coadiutore dell’Agenzia del Demanio nell’amministrazione dei beni congelati di proprietà del signor -OISSIS-, nonché il provvedimento per mezzo del quale è stato operato il trasferimento della proprietà dei beni immobili all’Erario dello Stato, il cui contenuto è sconosciuto non essendo mai stati comunicati.
In particolare il ricorrente formulava al T le seguenti domande:
« a) annullare i provvedimenti impugnati e precisamente annullarli nella parte in cui applicano il d.lgs. 109/2007;
b) e per l’effetto ordinare al Demanio, in accoglimento del presente ricorso, in applicazione diretta del Regolamento (UE) n. 269/2014, di rimettere nella custodia gli immobili e mobili registrati congelati, come meglio indicati in ricorso e nell’allegato doc. nn. 23-24, il signor -OISSIS- coi limiti di gestione ed uso previsti dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014;
c) in subordine, ed in ogni caso ordinare alla P.A. di disporre i più opportuni provvedimenti ritenuti necessari affinché i provvedimenti comminati al signor -OISSIS- non causino un pregiudizio sproporzionato allo stesso ed affinché non venga pregiudicata la completa reversibilità dei provvedimenti ».
2. La difesa del ricorrente così sintetizzava le premesse in fatto:
- il signor -OISSIS- in data 23/02/2022, è stato inserito al n. 230 nelle liste di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014 (concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina);
- ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento UE n. 269/2014 tutti i fondi nonché le risorse economiche dallo stesso possedute si dovevano considerare “congelate”;
- per congelamento relativamente alle risorse economiche all’art. 1 punto e) dell’Reg. UE n.269/14 viene chiarito che: « e) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche, …omissis, ….. »;
- la Segreteria Generale del Consiglio d’Europa con provvedimento n.10572/22 del 27/06/2022 emanato nell’ambito delle Misure restrittive (Sanzioni) in merito all’applicazione di detto Regolamento, in ordine alle modalità di congelamento delle entità economiche in particolare all’ art. 54 ha chiarito che: « La regolamentazione non vieta a una persona designata di usare a titolo personale risorse economiche congelate (ad esempio vivere nella propria abitazione o guidare la propria auto) né prevede un'autorizzazione a tal fine »;
- come previsto dal Reg. UE 269/14, e come chiarito dalla Segreteria Generale del Consiglio d’Europa, lo spossessamento dei beni (delle entità economiche) non è contemplato non essendo previsto mediante il congelamento ex art. 2 Reg. UE n.269/14;
- risultano, pertanto, illegittimi i provvedimenti emanati dal MEF in quanto hanno privato il ricorrente dell’uso a titolo personale dei propri beni immobili e mobili registrati siti sul territorio dello stato italiano, dandoli in custodia esclusiva al Demanio e trascrivendone la proprietà a favore del MEF – Erario dello Stato.
Il ricorrente, ritenendo di essere stato illegittimamente privato totalmente del possesso delle entità economiche possedute in Italia, con il ricorso al T ha chiesto, giusta applicazione del Regolamento UE 269/2014, l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno previsto ed attuato il trasferimento del possesso e detenzione delle entità economiche del signor -OISSIS- al Demanio/Erario dello Stato.
3. In un primo momento il signor -OISSIS- aveva adito il Tribunale civile di Roma che con sentenza n. 6804 del 28 aprile 2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
4. A sostegno dell’impugnativa davanti al T venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Nullità degli atti violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 e successive modifiche - Remissione in termini.
II. Violazione ed errata applicazione del Regolamento, e dei principi sottesi, della Unione europea n. 269/2014 nonché violazione e errata applicazione del provvedimento della segreteria generale del Consiglio d’Europa del 27/06/2022 art. 54. - Violazione e errata applicazione dell’art. 1 punto d) ed e) e 2 del Regolamento della Unione europea n. 269/2014 - Eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta.
III. Violazione ed errata applicazione dei principi ex art. 288 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
IV. Violazione ed errata applicazione e dei principi sottesi al d.lgs. n.109/07 - Violazione e errata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n.109/07 - Violazione e errata applicazione dell’art. 2 del Regolamento della comunità europea n.269/2014 - Violazione e errata applicazione del provvedimento della segreteria generale del Consiglio d’Europa del 27/06/2022 al capitolo X - deroghe art. 76 - Eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta.
5. In primo grado si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, eccepiva la sua irricevibilità per tardività e la sua parziale inammissibilità per mancata notifica dello stesso ricorso all’Agenzia del Demanio.
6. Con sentenza n. -OISSIS-/2024 il T ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
In particolare il primo giudice, dopo aver confermato la propria giurisdizione sulla controversia de qua ha sostenuto che:
- la domanda proposta aveva l’esplicito proposito di ottenere non già un annullamento totale del provvedimento di congelamento dei beni, bensì soltanto un suo annullamento parziale, e cioè con esclusivo riguardo a quella parte provvedimentale che vieterebbe qualsiasi uso o impiego esclusivamente personale dei beni immobili (e mobili registrati) indicati nel provvedimento impugnato;
- il provvedimento impugnato non reca alcun divieto di utilizzo esclusivamente personale dei beni congelati e da solo non è sufficiente ad interdire alcun utilizzo meramente personale del bene congelato;
- il “congelamento della risorsa economica” non comporta il divieto di utilizzarla per fini di consumo esclusivamente personale del soggetto listato, bensì soltanto il divieto di svolgere qualsiasi attività (avente ad oggetto detta risorsa) suscettibile di procurare altri “fondi, beni o servizi” a vantaggio del soggetto listato;
- il provvedimento di congelamento della risorsa economica non vieta il “mettere a disposizione attività idonee esclusivamente all’impiego o al consumo personale” di detta risorsa;
- il provvedimento di “congelamento di risorse economiche” impugnato: (i) non reca alcuna statuizione esplicita che vieti expressis verbis l’utilizzo esclusivamente personale dei beni immobili e mobili registrati da esso