Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002136
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Testo completo
N. 02136/2010 REG.DEC.
N. 02778/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2007, proposto da:
B A, C A, Degl'Innocenti Andrea, G D, I S, B S, rappresentati e difesi dall'Avvocato A L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giorgio Scalia, n. 6;;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione II TER, n. 12763/2006, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER 48 POSTI DI VICE SOVRINTENDENTE CORPO FORESTALE DELLO STATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Lo Duca e l'avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori Bendinelli, Chegai, Degl’Innocenti, Gheno, Iampietro e Renzoni riferiscono di prestare servizio presso il Corpo Forestale dello Stato in qualità di agenti scelti e di aver presentato domanda di partecipazione al concorso interno teorico-pratico a 48 posti di vice-sovrintendente e di selezione a 111 posti nella medesima qualifica, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 1999 (D.D.G. 11 ottobre 2000).
L’art. 1, comma 3 del bando di concorso (conformemente alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 9 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 – nella formulazione ratione temporis vigente -) prevedeva che i posti di cui al concorso interno teorico-pratico originariamente riservati (inter alia) agli agenti scelti, eventualmente rimasti scoperti all’esito della procedura concorsuale, sarebbero stati portati in aumento ai posti di cui al corso di formazione tecnico-professionale riservato agli assistenti capo (ossia, ad un’aliquota concorsuale cui gli odierni appellanti non avrebbero potuto accedere), senza – tuttavia – prevedere un meccanismo in senso opposto, per l’ipotesi in cui le vacanze fossero emerse, all’esito della procedura concorsuale, nella seconda aliquota concorsuale e non nella prima.
Risulta agli atti che, nelle more dello svolgimento del duplice concorso, fu incrementato il numero complessivo dei posti a concorso, il quale fu portato:
A) da 48 a 158 posti per ciò che riguarda il concorso interno teorico-pratico di interesse degli odierni appellanti e
B) da 111 a 369 posti per ciò che riguarda il corso di formazione tecnico-professionale riservato agli assistenti capo, cui gli odierni appellanti non avrebbero potuto accedere.
Risulta, altresì, agli atti che – nelle more dell’espletamento della duplice procedura di cui sopra – fu emanato il d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 (recante disposizioni integrative e correttiva del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato), il quale integrò e modificò in più punti il corpus normativo del decreto legislativo del 1995.
Ai fini della presente decisione, due sono – in particolare – le previsioni della novella del 2001 che risultano di particolare rilievo:
- in primo luogo, l’art. 4, comma 1, lettera d) il quale, intervenendo in parte qua sulla disposizione di cui all’art. 9, co. 2 del d.lgs. 201 del 1995, modificò il sistema di interscambio reciproco fra le aliquote concorsuali dinanzi richiamate sub A) e B), prevedendo che tale interscambio operasse anche nel caso in cui, all’esito delle procedure concorsuali, fossero rimasti scoperti posti inizialmente destinati all’aliquota B) ed essi dovessero essere portati in aumento ai candidati di cui all’aliquota A) (come si è visto in precedenza, infatti, nell’originaria previsione del 1995 tale meccanismo operava solo in caso di posti rimasti scoperti in relazione all’aliquota sub A)).;
- in secondo luogo, mette conto richiamare l’art. 32, comma 1 il quale, con disposizione di carattere transitorio, individuò alcune disposizioni della novella le quali avrebbero trovato applicazione anche in relazione ai concorsi banditi in data compresa fra il 1995 ed il 2001 (fra cui, quello all’origine dei fatti di causa).
Ai fini della presente decisione è rilevante osservare che, nell’ambito delle disposizioni così individuate, non figurava la previsione (invero, favorevole agli odierni appellanti) di cui all’art. 4, co. 1, lett, d) (di modifica dell’art. 9, comma 2 del d.lgs. 201 del 1995).
Con il provvedimento in data 15 luglio del 2002 (fatto oggetto di impugnativa in prime cure), il competente dirigente generale approvava la graduatoria finale del concorso in parola e provvedeva come segue:
A) per quanto riguarda il concorso interno teorico pratico sub A) (di interesse degli odierni appellanti), stabiliva di coprire soltanto i 158 posti a concorso (nonostante gli idonei – fra cui gli odierni appellanti - fossero in numero molto maggiore);
B) per quanto riguarda il corso di formazione teorico-professionale sub B) stabiliva di coprire solo 158 posti (a fronte dei 369 messi a concorso), non essendovi un numero sufficiente di idonei.
In tal modo, come è evidente, restavano scoperti (369-158=) 211 posti dell’aliquota sub B) i quali non venivano portati in aumento dell’aliquota sub A) dal momento che