Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-01, n. 201405939

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-01, n. 201405939
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405939
Data del deposito : 1 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04665/2005 REG.RIC.

N. 05939/2014REG.PROV.COLL.

N. 04665/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2005, proposto dall’avvocato S P, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale Mazzini, n. 134, sc. B/27;

contro

La Regione Abruzzo, non costituitasi nel giudizio di secondo grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 808/2004, resa tra le parti, concernente il conferimento dell’incarico di dirigente dell'avvocatura regionale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il Cons. R P;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar dell’Abruzzo al numero di registro generale 614 del 2001, l’avvocato S P, nella qualità di dipendente regionale, aveva impugnato il regolamento di Giunta regionale n. 2 del 17 luglio 2001 recante norme per la selezione ed il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura speciale di supporto della avvocatura regionale ed unicamente l’ordinanza con cui era stata bandita la selezione per l’attribuzione dell’incarico, lamentando la mancata valorizzazione - da parte dei criteri - delle attitudini delle capacità professionali acquisite e dimostrate dal dipendente con l’apertura del concorso a tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati con attività professionale decennale, il peso preponderante attribuito alla prova scritta - la metà del punteggio totale - diretta da accertare concreta esperienza professionale e l’indeterminatezza della prova-colloquio, la violazione dell’art. 22 comma 1 della legge regionale n. 77 del 1999.

2. Con atto recante motivi aggiunti, il ricorrente sollevava ulteriori censure in relazione a recenti pronunce della Corte Costituzionale recanti l’incostituzionalità delle norme regionali attributive della potestà regolamentare alla Giunta anziché al Consiglio regionale, in assenza di una previa modifica statutaria.

3. La Regione Abruzzo si era costituita in giudizio eccependo, oltre l’infondatezza del ricorso, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, in quanto al termine del procedimento gli è stato conferito l’incarico messo a concorso.

4. Con la sentenza n. 808 del 2 luglio 2004, il Tar dichiarava il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’avvocato P era risultato vincitore della selezione all’esito della controversia decisa in primo grado dallo stesso Tar con la sentenza n. 1080 del 2003.

5. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 18 maggio 2005, l’avvocato S P impugnava la sentenza in questione n. 808 del 2 luglio 2004, esponendo in fatto ed in diritto che in realtà il Tar dell’Abruzzo aveva accolto con sentenza n. 1080 del 17 dicembre 2003 il ricorso della concorrente avvocato C M P, che diveniva vincitrice della selezione e che l’esecutività di tale sentenza era stata sospesa dal Consiglio con ordinanza cautelare n. 1502 del 2004, senza che poi intervenisse una decisione nel merito, pendendo ancora il relativo giuddizio.

Ad avviso dell’appellante, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso n. 614 del 2001 è stata quindi erroneamente pronunciata per non aver compreso il giudice di primo grado i collegamenti tra i due ricorsi e l’interesse dell’attuale appellante a veder rimuovere il regolamento impugnato per non avere l’onere di proporre un’impugnativa per ciascuna scadenza triennale del contratto.

Conseguentemente, l’appellante ha richiamato le censure formulate nel ricorso originario.

6. La Regione Abruzzo non si è costituita nel secondo grado del giudizio.

7. All’udienza del 12 novembre 2014 la causa è passata in decisione.

8. L’appello deve essere accolto nella parte in cui è diretto avverso la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità da parte del giudice di primo grado.

L’appellante P aveva sì superato il concorso per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’avvocatura regionale, ma la sentenza n. 1080 del 17 dicembre 2003 dello stesso Tar dell’Abruzzo, a sua volta citata nella sentenza impugnata per dare conto del suo collocamento utile in graduatoria, ha in realtà accolto il ricorso proposto dall’avvocato Maria Concetta Presti, seconda classificata, annullando gli atti della procedura.

Dunque, sebbene l’esecutività della sentenza n. 1080 del 2003 sia stata cautelarmente sospesa da questa Sezione e l’appello sia tuttora pendente, risulta a questo punto erronea la dichiarazione di improcedibilità impugnata.

9. Per il resto l’appello deve essere respinto, poiché le difese dell’avvocato P si limitano a riferire che si “deve al riguardo intendersi integralmente richiamato il ricorso di primo grado e le censure in esso formulate al regolamento impugnato”.

Ora, la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte statuito che un rinvio indeterminato agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre giudizio di appello motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l’onere di espressa riproposizione (Cons, Stato, V, 28 dicembre 2012 n. 6684;
id., 16 agosto 2010, n. 5702, e giur. ivi. cit.).

Si deve oltretutto aggiungere che l’appellante aveva altresì proposto in sede di primo grado motivi aggiunti che non sono stati nemmeno richiamati e che, ad abundantiam , erano stati proposti solamente nel 2004 per contestare la legittimità costituzionale della legge regionale che aveva attribuito alla Giunta anziché al Consiglio il potere di emanazione del regolamento impugnato, emesso nel 2001: i motivi aggiunti di primo di grado vanno pertanto considerati rinunciati, in quanto neppure richiamati.

10. Per le considerazioni suesposte l’appello deve essere accolto per quanto riguarda il primo motivo e va conseguentemente dichiarato procedibile il ricorso di primo grado, mentre deve essere respinto per il resto.

La mancata costituzione della Regione Abruzzo esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di giudizio.

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