Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202403096

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202403096
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403096
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 03096/2024REG.PROV.COLL.

N. 05423/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2023, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, sul ricorso per l'annullamento dei seguenti atti:

1) del provvedimento della Prefettura di Napoli Area 1^Staff 2 prot.n. -OMISSIS- di conferma dell'informativa antimafia e della nota di trasmissione del Dirigente, dott.ssa -OMISSIS-, dell'Area 1Staff 2 prot. -OMISSIS-del 27.7.2021; nonché ove necessario in questa sede:

2) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA con particolare riferimento a quelli delle sedute del 5.5.2021 e 14.7.2021 non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi aggiunti;

3) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo così come richiesti e trasmessi dalle FF.OO e Autorità consultate con particolare riferimento alle note della Direzione Investigativa Antimafia – Centro operativo di Napoli e delle altre FF.OO non ancora conosciute con riserva espressa di esperire motivi aggiuntivi/integrativi;

4) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024, il Cons. A R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – La -OMISSIS-, è un’impresa che opera nel settore del trasporto pubblico di persone e settori complementari, mediante contratti di servizi minimi essenziali di interesse regionale, interregionale, provinciale e comunale. La società negli ultimi anni è stata destinataria di tre informative antimafia ex art. 84, commi 3 e 4, D.lgs. 159/2011, datate rispettivamente 30 luglio 2013 (prot. n. -OMISSIS-), 18 settembre 2014 (prot. n. -OMISSIS-) e 7 dicembre 2016 (prot. n. -OMISSIS-) fondate sulla sussistenza di cointeressenze economiche coi clan -OMISSIS- (il sig. -OMISSIS-, titolare del 50% delle quote avrebbe intrattenuto rapporti con -OMISSIS--OMISSIS-) e -OMISSIS-(i signori -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-sarebbero stati dipendenti della Società sino al 2013/2014).

2. – A seguito di istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. 159/2011 presentata da -OMISSIS-facendo leva su una serie di misure di self cleaning e sul decorso di un ragguardevole lasso di tempo, la Prefettura di Napoli si è nondimeno orientata per la conferma del giudizio di controindicazione mafiosa con provvedimento del 27 luglio 2021. La società è insorta avverso l’interdittiva prefettizia con rituale ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania.

3. – Parallelamente, la Società ha promosso istanza per l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis d.lgs. 159/2011 davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. Senonché il giudice della prevenzione ha disatteso la richiesta con decreto R.G. -OMISSIS- depositato in data 28 gennaio 2022, confermato con decreto R.G. n. -OMISSIS- dalla Corte di Appello di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione. Nelle more del giudizio di merito innanzi al giudice amministrativo la Società prevenuta ha intentato ricorso per cassazione il cui esito è pervenuto solo dopo il passaggio in decisione della causa nel giudizio amministrativo di prime cure. La Suprema Corte ha accolto il gravame con la sentenza n. 22395/2023 del 6 aprile 2023 affermando la centralità del giudizio prognostico relativo alla possibilità di positiva evoluzione della realtà aziendale attinta dal provvedimento prefettizio, valorizzando le concrete possibilità di bonifica che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente nel cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano.

4. – Successivamente, il TAR per la Campania ha respinto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- opinando che tutti i fattori di controindicazione ravvisati dalla Prefettura hanno consistenza tale da far sì che l’apprezzamento compiuto sia basato su elementi indiziari caratterizzati dai necessari requisiti di pluralità, convergenza e significatività (rapporti di parentela, compartecipazione al capitale di altre Società di uno o più componenti familiari), con effetti nella sfera giuridica della Società.

5. – La -OMISSIS-ha quindi appellato la pronuncia di prime cure mercé la formulazione di cinque motivi di impugnazione:

5.1. – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 84, 91 D.lgs. 159/2011, art. 1 L. 190/2012, anche in relazione all’art.10 bis L 241/1990, Art. 97 Cost.) – Carenza di attualità e di pericolo – Eccesso di potere (travisamento – arbitrarietà – illogicità – erroneità – difetto di motivazione – di istruttoria – sviamento) – Sulla violazione dell’art. 34, comma 2, CPA.

A detta dell’appellante, in sede di aggiornamento la Prefettura di Napoli si sarebbe appiattita sulle istruttorie precedenti senza argomentare alcunché sull’esito delle vicende giudiziarie che hanno interessato favorevolmente la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-ed il sig. -OMISSIS--OMISSIS-(i procedimenti penali relativi alla presunta intestazione fittizia dei beni immobili e delle quote societarie dell’-OMISSIS- si sarebbero infatti conclusi con l’annullamento senza rinvio della misura della confisca poiché il fatto non sussiste). In difetto di alcuna valutazione dell’amministrazione, il primo giudice avrebbe inammissibilmente colmato tale lacuna in spregio del divieto di pronunciarsi su poteri ancora non esercitati.

5.2. – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 84, 91 D.lgs. 159/2011, art. 1 L. 190/2012, anche in relazione all’art. 10- bis L 241/1990, Art. 97 Cost.) – Carenza di attualità e di pericolo – Eccesso di potere (travisamento – arbitrarietà – illogicità – erroneità – difetto di motivazione – di istruttoria – sviamento).

Con secondo profilo di censura, l’appellante lamenta l’insufficienza istruttoria e motivazionale del provvedimento laddove poggia il giudizio di controindicazione mafiosa sulla posizione del sig. -OMISSIS-, nonostante questi sia stato prosciolto dalle accuse in sede penale, sia uscito dalla compagine societaria nel 2013 e non sia riscontrabile alcun momento decisionale o strategico della azienda direttamente riferibile al -OMISSIS- negli ultimi anni. L’appellante richiama, inoltre, quell’indirizzo della giurisprudenza amministrativa per cui non sarebbe sufficiente il mero legame parentale per fondare il giudizio di permeabilità mafiosa.

5.3. – Error in

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