Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309079

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309079
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309079
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 09079/2023REG.PROV.COLL.

N. 00172/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2023, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La controversia, introdotta dalla Società -OMISSIS-, esercente attività edilizia, ha ad oggetto l’informativa antimafia prot. n. -OMISSIS-del 22 gennaio 2021 adottata dal Prefetto di Napoli, fatta oggetto dalla suddetta società delle censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio (R.G. n. -OMISSIS-), proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania, e con i successivi motivi aggiunti.

2. La finalizzazione della suddetta informativa a dare espresso e motivato riscontro all’istanza di aggiornamento di un precedente provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del 4 maggio 2018) di cui la ricorrente era stata destinataria da parte della medesima Prefettura di Napoli, presentata in data 19 settembre 2019 (ed integrata in data 8 aprile 2020) dal suo amministratore unico ai sensi dell’art. 95, comma 5, d.lvo n. 159/2011, con consequenziale richiesta di iscrizione della società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list ) di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012, suggerisce, ai fini della migliore comprensione della fattispecie oggetto di giudizio e dei relativi antefatti, anche tenuto conto della relatio operata dall’interdittiva del 2021 a quella anteriore del 2018, di riassumere il contenuto motivazionale di quest’ultima.

2.1. Da essa, in primo luogo, sono evincibili i seguenti dati inerenti alla struttura della società in argomento e di quelle ad essa collegate:

- il capitale sociale della Società -OMISSIS- è ripartito, in parti uguali, tra la Società -OMISSIS- (33,33% di quote), la Società -OMISSIS- (33,33% di quote) e la Società -OMISSIS- (33,33% di quote);

- essa è gestita dall’arch. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico.

2.2. Gli elementi indiziari da cui il Prefetto di Napoli ha tratto il pericolo di condizionamento delle scelte e degli indirizzi della suddetta società sono invece così delineati nel provvedimento interdittivo:

- il citato -OMISSIS- -OMISSIS-è stato condannato per violazione delle norme per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti ed imballaggi oltre ad essere stato segnalato in data 13 maggio 1996 per associazione mafiosa e truffa;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello del predetto -OMISSIS-, è stato condannato per omicidio colposo, violazioni relative al trasporto abusivo, violazione di sigilli, violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia, violazione della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, oltre ad essere stato arrestato, in data 29 dicembre 1997, per associazione mafiosa e truffa;

- -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), altro fratello dei predetti, è gravato da procedimenti penali per violazione della normativa edilizia, violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, peculato, violazione di sigilli e ricettazione, oltre ad essere stato segnalato, in data 13 maggio 1996, per associazione di stampo mafioso e truffa, arrestato, in data 29 dicembre 1997, per i medesimi reati, denunciato per estorsione in data 19 ottobre 2009 e segnalato come indiziato di associazione mafiosa ex art. 1 l. n. 575/1965;

- in occasione di diversi controlli sul territorio (eseguiti nelle date del 25 settembre 2012, del 3 giugno 2010 e del 30 marzo 2006) è risultato che il menzionato -OMISSIS- -OMISSIS- si incontrava con -OMISSIS-, condannato in data 23 aprile 1998 per associazione a delinquere ed usura;
inoltre, il citato -OMISSIS- -OMISSIS- è stato controllato in data 6 aprile 2013 con -OMISSIS-, gravata da precedenti penali per usura, e con il predetto -OMISSIS-;

- -OMISSIS-, dipendente della società nel periodo 2016-2017, è stato controllato in data 12 novembre 2014 in compagnia di -OMISSIS-, gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile il 29 marzo 2008 per i reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,9% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,1% di quote), mentre la carica di amministratore è rivestita dal medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,86% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,14% di quote), mentre la carica di amministratore è rivestita da -OMISSIS-, madre dei fratelli -OMISSIS-;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,6% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,4% di quote), mentre la carica di amministratore unico e legale rappresentante è rivestita dal medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS-, in liquidazione dal 2003, fa capo ai citati fratelli e -OMISSIS- -OMISSIS- riveste la carica di liquidatore;

- la Società -OMISSIS- S.r.l. ha un capitale sociale ripartito tra i citati fratelli, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-), figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS-ha un capitale sociale facente capo a -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. è di proprietà della -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale riveste anche la carica di amministratore unico;
il capitale sociale della -OMISSIS- è ripartito tra -OMISSIS- -OMISSIS-, anche amministratore unico, e -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS- è gestita dal predetto -OMISSIS-, quale socio unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
-OMISSIS- ha rivestito la carica di Presidente del collegio sindacale dal 6 settembre 2014 al 10 marzo 2016;

- la Società -OMISSIS- è gestita da -OMISSIS- -OMISSIS-e da -OMISSIS-, entrambi amministratori;

- i predetti -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, figli di -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1925) e di -OMISSIS-, sono cugini di primo grado dei fratelli -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), --OMISSIS-

- la Società -OMISSIS- S.r.l. è in nuda proprietà dei citati -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché in usufrutto e nuda proprietà della loro madre -OMISSIS-;
-OMISSIS- è amministratore unico, nominato in data 20 marzo 2017 in sostituzione di -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- -OMISSIS-è procuratore speciale;

- la Società -OMISSIS- è di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale è anche amministratore unico;
-OMISSIS- è sindaco effettivo;

- la Società -OMISSIS- è di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e della Società -OMISSIS-;
il capitale sociale di quest’ultima è suddiviso tra -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-;
amministratore unico è -OMISSIS- Contabile e -OMISSIS- è procuratore speciale;

- -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati deferiti alla A.G. in data 16 luglio 2010 per il reato di cui all’art. 260 d.lvo n. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) unitamente ad altre persone tra cui -OMISSIS-, quest’ultimo destinatario di provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dalla D.D.A. di Napoli in data 19 dicembre 2011, unitamente a diversi soggetti considerati elementi di spicco del clan -OMISSIS-;

- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati imputati nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 260 d.lvo n. 152/2006, concluso con sentenza n. -OMISSIS- in data 25 ottobre 2013 del Tribunale di Napoli – Sezione staccata di -OMISSIS-, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-- per intervenuta prescrizione.

2.2. Così delineato il quadro societario facente capo alla famiglia -OMISSIS-, la prognosi interdittiva è stata quindi formulata dalla Prefettura di Napoli, con l’interdittiva del 2018, nei termini seguenti:

L’attività istruttoria…ha evidenziato una serie d’intrecci familiari e di cointeressenze aziendali tra le diverse società, tutte riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, rilevante ai fini cautelari antimafia ”.

3. Il suddetto provvedimento interdittivo, impugnato con distinti ricorsi dalle Società -OMISSIS- a r.l. e dalle imprese consorziate - -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- - è passato indenne al vaglio del giudice amministrativo di primo (sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, n. -OMISSIS-del 20 maggio 2019) e di secondo grado (sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-dell’8 gennaio 2021).

3.1. E’ opportuno, anche alla luce del suo valore orientativo nei confronti della successiva attività amministrativa (di cui costituisce espressione il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio), richiamare i principali snodi motivazionali della sentenza di appello, laddove in particolare, dopo aver richiamato i tratti essenziali del potere interdittivo e del relativo controllo giurisdizionale, evidenzia che:

- “ alcuni degli elementi indiziari posti a base della valutazione prefettizia, oltre che molto risalenti nel tempo (concetto che tuttavia non è dirimente, ben potendo fatti risalenti continuare a spiegare effetti nell’attualità), si sono rilevati privi di fondamento e significatività: ciò vale per il riferimento alla segnalazione del 13.5.1996 riferita ad una presunta associazione a delinquere “semplice” (e non ex art. 416 bis cp). E’ certo che siffatta segnalazione è rimasta priva di seguito, non è circostanziata quanto ai fatti, e che, inoltre, è stata in passato posta a base di altra informativa antimafia, annullata dal Tar con sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, che ne escluse il rilievo ai fini antimafia;
così come è certo che i precedenti giudiziari richiamati a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- (fratelli del dominus delle società del consorzio appellante) sono stati superati dall’assoluzione “per non aver commesso il fatto” pronunciata con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, cui è seguito tra l’altro un indennizzo per ingiusta detenzione (il dedotto “superamento” attiene evidentemente all’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis – elemento unicamente valorizzato dalla Prefettura - ma non esclude che i contenuti della sentenza, seppur assolutoria, possano essere considerati, in ordine ai fatti e alle condotte descritte, come rilevanti e significative ai fini antimafia)
”;

- “ analoghe considerazioni possono farsi in relazione all’ipotesi del collegamento sostanziale fra le ricorrenti società, e quelle riferibili ai cugini dell’architetto -OMISSIS- e interessate da informative interdittive. L’unico elemento, emergente dagli atti, è che la -OMISSIS-, riferibile appunto al ramo collaterale dell’architetto -OMISSIS-, ha sede in piazza -OMISSIS- presso lo studio del dott. -OMISSIS- che figura anche nella -OMISSIS-s.p.a. (riferibile ad -OMISSIS- -OMISSIS- cugino del -OMISSIS- -OMISSIS-), anch’essa con sede in piazza -OMISSIS- e in cui il dott. -OMISSIS-riveste la qualifica di presidente del collegio sindacale. La circostanza che le diverse società abbiano scelto lo stesso consulente e presso di esso abbiano eletto la propria sede legale, seppur costituisce un elemento indiziario, non raggiunge, ad avviso del Collegio, di per se solo, secondo il criterio della probabilità “cruciale”, quel grado di verosimiglianza della formulata ipotesi di sussistenza dell'unica “galassia” societaria, in assenza di concreti elementi di carattere commerciale, societario o comunque relazionale, dai quali possa evincersi una regia comune ”;

- “ diverse considerazioni devono invece farsi per i rimanenti elementi posti a base del diniego di iscrizione della white list. E’ pacifico che l’arch. -OMISSIS- sia stato coinvolto in due, sia pur risalenti, vicende giudiziarie, una per emissione di polveri e l’altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, conclusesi con condanna in sede penale. Trattasi di precedenti, ovviamente non sufficienti, se considerati isolatamente, a inferire rischi di infiltrazione. Tuttavia essi concorrono a comporre un quadro indiziario in cui un elemento, sopra tutti gli altri, appare - alla luce di quell’opera di sostanziale tassativizzazione delle fattispecie rilevanti in premessa citata - significativo e dirimente ”;

- “ nel caso di specie, la Prefettura ha evidenziato la figura del -OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS-s.r.l. dal 2010 al 2013, nonché, secondo quanto risultante dal verbale GIA del 22 giugno 2017, anche collaboratore, in precedenza, della -OMISSIS-dal 2008 al 2010 e, successivamente, anche della -OMISSIS-dal 2015 al 2017, tutte società riconducibili, pacificamente, all’arch. -OMISSIS-. Si tratta di persona gravata da precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, sottoposto a misura di sorveglianza speciale, nonché figlio di un noto esponente del clan -OMISSIS- e nipote di altro rilevante esponente del medesimo clan ”;

- “ ha altresì dato rilievo alla figura di -OMISSIS- che è stato dipendente della -OMISSIS-nel periodo 2016-2017 ed è stato controllato in compagnia di -OMISSIS-, pregiudicato gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 ”;

- “ trattasi di indizi che, soprattutto se letti in un quadro complessivo e nel contesto territoriale in cui sorgono, ragionevolmente inducono per la sussistenza di un rischio. Come afferma consolidata giurisprudenza, il ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, previsto dall'art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità di presunzioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 26.3.2003, n. 4472) ”;

- “ nella sentenza n. 3299/2016 la Sezione ha in particolare ritenuto che:

“- il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi;

- il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa;

- le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata” ”;

è pur vero che, come affermato con sentenza 25 maggio2018, n. 3138, “il giudizio sulla permeabilità dell'impresa non può prescindere dalla disamina degli strumenti che l’ordinamento mette ordinariamente e concretamente a disposizione degli operatori economici per evitare di assumere soggetti controindicati (essenzialmente, certificato del casellario e dei carichi penali pendenti)”, ma nel caso di specie, in disparte la considerazione che il -OMISSIS- è stato destinatario della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per mafia, emessa, in data 26.9.2012, dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure e Prevenzione, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con provvedimento del 29.11.2013 (circostanza dunque evincibile dall’esame del casellario), ciò che è dirimente è la circostanza: a) che trattasi di soggetto gravante nello stesso territorio in cui ha sede l’impresa e nella quale quest’ultima ordinariamente opera (non si tratta cioè di assunzioni operate in forza di clausole sociali nell’ambito di appalti pubblici);
b) il rapporto di lavoro si è protratto negli anni attraverso il “transito” da una società all’altra;
c) le “caratteristiche” del soggetto, così come tracciate nella misura di prevenzione e nelle segnalazioni di polizia, non potevano non essere conosciute dall’arch. -OMISSIS-, anche in relazione a quanto osservato sub a), e depongono per la concretezza del rischio infiltrativo
”;

- “ l’appellante precisa che, appena appreso della circostanza, lo ha allontanato. Ma a tale precisazione è agevole replicare che il provvedimento dev’essere esaminato alla luce del principio tempus regit actum ”;

- “ quanto sopra è sufficiente, ad avviso del Collegio, a sorreggere la legittimità dei provvedimenti impugnati, soprattutto ove si consideri la prospettiva temporanea sottolineata dalla Corte costituzionale ”.

4. Con il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio, e scaturito come si è detto dall’istanza di aggiornamento presentata dall’amministratore unico della società -OMISSIS-, arch. -OMISSIS- -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli, dopo aver richiamato la precedente informativa, le citate sentenze del giudice amministrativo e la composizione sociale e proprietaria della predetta società, ha affermato la permanenza del pericolo di contaminazione mafiosa nei confronti della stessa.

4.1. Giova preliminarmente evidenziare che l’istanza di aggiornamento poneva essenzialmente in evidenza le circostanze giustificative, ad avviso della società promotrice, del necessario ripensamento da parte della Prefettura di Napoli delle conclusioni ostative cui era in precedenza pervenuta, all’uopo rilevando che, nell’ambito delle attività di riorganizzazione delle società appartenenti al gruppo, finalizzate a prevenire il rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata, esso si era “ munito di codice etico e di una rigida disciplina dei flussi finanziari, delle assunzioni e degli approvvigionamenti ”, era stato nominato l’avv. -OMISSIS- con il compito di vigilare sul rigoroso rispetto delle suddette procedure e di redigere rapporti mensili sull’attività svolta da trasmettere all’UTG, si era proceduto alla estromissione di -OMISSIS- dalle compagini societarie in cui era presente ed alla interruzione di ogni rapporto professionale con il medesimo, nonché al trasferimento della sede legale delle società da Napoli, piazza -OMISSIS-, ed allo scioglimento della Società -OMISSIS-.

4.2. Con il provvedimento interdittivo confermativo, la Prefettura di Napoli ha in primo luogo richiamato - in termini pressoché solo elencativi - i seguenti elementi indiziari:

- -OMISSIS- -OMISSIS-registra collegamenti con le ditte -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, delle quali è amministratore unico e socio unico;

- la società -OMISSIS- è titolare del 33,33% del capitale sociale della società -OMISSIS- con sede legale in Napoli, piazza -OMISSIS-, di cui è amministratore unico -OMISSIS--OMISSIS-(quota acquistata il 13 luglio 2017 dalla società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l.), insieme alla società -OMISSIS-S.r.l., titolare del 33,34% del capitale sociale, ed alla società -OMISSIS- S.r.l., titolare del restante 33,33%: a carico delle società -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, in occasione di accessi antimafia svolti nel 2004 sono emersi elementi di controindicazione antimafia;

- in particolare, -OMISSIS- -OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., figura in due informative di reato, redatte dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli in data 24 ottobre 1994 ed in data 13 maggio 1996, la prima per reati finanziari e la seconda per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. fino al 2 marzo 1998, figura in una informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 13 settembre 1994, per violazione delle norme sull’IVA;
in data 18 novembre 1997 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
in data 19 maggio 2000 è stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. fino al 2 marzo 1998, in data 13 maggio 1996 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
in data 18 novembre 1997 è stato arrestato ai sensi dell’art. 285 c.p.p. ed a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
con l’informativa n. 162/2004 della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(NA) gli è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Napoli;

- -OMISSIS--OMISSIS-, presente al momento dell’accesso nei locali della società, dichiarava di essere costruttore edile e cliente della stessa;
il medesimo risulta essere germano di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-OMISSIS-” egemone nella provincia di Caserta, prestanome di -OMISSIS- e destinatario di provvedimento di sequestro dei beni in data 20 febbraio 1997 da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione, e di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato, indicato dai collaboratori di giustizia come affiliato al clan dei “-OMISSIS-” e particolarmente legato a -OMISSIS-, oltre che destinatario in data 23 aprile 1998 di provvedimento di sequestro dei beni da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione;

- con sentenza n. -OMISSIS-7, il T.A.R. per la Campania annullava l’interdittiva emessa a carico della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. in quanto non si era tenuto conto dell’assoluzione in sede penale di -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-;
gli elementi di contiguità allora emersi (tra cui la presenza di -OMISSIS--OMISSIS- nel sito della cava della società) presentano un immutato valore indiziante alla luce dell’o.c.c. n. -OMISSIS-/2003 GIP dell’8 giugno 2006, in cui vengono riportate ulteriori condotte desunte dalle intercettazioni eseguite anche in data successiva alla sentenza di assoluzione che rivelano la contiguità di -OMISSIS- -OMISSIS-con soggetti di primo piano del clan -OMISSIS-e del clan dei -OMISSIS-e segnatamente con -OMISSIS-;

- sono inoltre emersi collegamenti della società -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. con la società -OMISSIS-S.r.l., gravata da interdittiva antimafia per i collegamenti storici con ambienti della criminalità organizzata e in considerazione anche della recente vicenda emersa in data 23 marzo 2020 relativa al subappalto ricevuto dalla stessa -OMISSIS-dalla società -OMISSIS- all’epoca gestita da -OMISSIS-, raggiunto dall’o.c.c. n. 135/2020 eseguita in data 9 giugno 2020 per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. per aver preso parte unitamente a -OMISSIS- -OMISSIS- al clan “-OMISSIS-”;

- all’indirizzo di -OMISSIS-, ove ha sede la società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., risulta avere una unità locale la società -OMISSIS-e la -OMISSIS-s.c. a r.l., di proprietà delle società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutte destinatarie di provvedimenti ostativi;
lungo la strada Provinciale s.n.c., poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle suddette società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, vi è una strada che di fatto porta al medesimo sito ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte -OMISSIS-e -OMISSIS-, entrambe gravate da interdittiva antimafia;

- nei confronti della -OMISSIS-, in occasione degli accessi ai fini antimafia, emergevano dati che, sebbene nell’attualità non siano indicativi di collegamenti con -OMISSIS- -OMISSIS-, sono comunque significativi “ in quanto consentono di tracciare una linea di continuità di rapporti di colleganza tra imprenditori e la criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo ”;
in particolare, in occasione dell’accesso eseguito nel 2004 emergevano elementi relativi a -OMISSIS-, socio costitutore della -OMISSIS-, destinatario dell’o.c.c. n. 2963/1995 emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., -OMISSIS-, socio della -OMISSIS-, destinatario della medesima o.c.c., e -OMISSIS-, commercialista della società e presente al momento dell’accesso, il quale riveste cariche sociali in società riconducibili alla criminalità organizzata;

- -OMISSIS-, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con decreto n. -OMISSIS- del 26 settembre 2012, risulta dipendente delle suddette società nei periodi di seguito indicati:

-OMISSIS-2015-2017;

-OMISSIS-2010-2013;

-OMISSIS- 2006-2008;

-OMISSIS-2008-2010;

- il citato -OMISSIS- è figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, pluripregiudicato, noto esponente del clan “-OMISSIS-”, condannato con sentenza n. 2015/2012 emessa il 26 aprile 2012 dalla Corte di Appello di Napoli ad anni 16 e mesi 8 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 con decreto del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2013, rinviato a giudizio in data 21 aprile 2009 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p.;
- il medesino -OMISSIS- è nipote di -OMISSIS- -OMISSIS-, pluripregiudicato per reati di tipo associativo, anch’egli ritenuto appartenente al clan -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Napoli il 29 ottobre 2010 per estorsione e rapina aggravata con il metodo mafioso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con provvedimento del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2013 e rinviato a giudizio in data 21 aprile 2009 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p.;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS-, risulta vittima di minaccia, lesioni personali e danneggiamento a seguito di incendio;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS-, è stato controllato con -OMISSIS-;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS-e -OMISSIS-(annualità 2016-2017), è stato controllato con -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Napoli irrevocabile il 29 marzo 2008 ai sensi degli artt. 73 e 74, comma, d.P.R. n. 309/1990;

- soci della -OMISSIS-sono -OMISSIS- -OMISSIS-(90%), anche amministratore unico, e -OMISSIS- -OMISSIS-(1%);
risultano atti di affitto/comodato d’uso redatti il 24 maggio 2010 e il 31 maggio 2016 tra la stessa, quale cedente, e la -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-(socio per il 5% e amministratore unico) e società -OMISSIS-. socia al 95%, riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (99%) e amministratore unico, -OMISSIS- (socio 1%) e -OMISSIS-;

- dalla documentazione in possesso degli organi di Polizia emergono elementi di interesse risalenti agli anni 2005 e 2012 da cui emergono collegamenti con il clan camorristico “-OMISSIS-”;

- le società in esame, ad eccezione della -OMISSIS-, hanno tutte sedi secondarie allo stesso indirizzo della società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l.;

- dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia i fratelli -OMISSIS- vengono indicati come parte integrante del clan camorristico “-OMISSIS-”.

4.3. Il Prefetto di Napoli conclude rilevando, sul piano squisitamente valutativo, che “ l’esame degli elementi raccolti rivela un sistema complesso e articolato di cointeressenze, rapporti di stretta parentela e significativi collegamenti che consentono di ricondurre il gruppo di imprese in trattazione, tra l’altro operanti in settori affini, verso un unico polo decisionale identificabile nella famiglia -OMISSIS- ”, aggiungendo che “ il coacervo degli elementi raccolti nel tempo, che hanno condotto all’emissione di provvedimenti interdittivi antimafia a carico delle ditte in trattazione, pongono in evidenza come l’azione imprenditoriale riferibile a -OMISSIS- e ai suoi fratelli sia stata caratterizzata nel tempo da una spiccata inclinazione all’instaurazione di rapporti di contiguità di natura simbiotica con soggetti inseriti in contesti riferibili alla criminalità organizzata egemone sui territori di riferimento ”.

5. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 26 settembre 2022, il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso il predetto provvedimento interdittivo.

Il T.A.R. in particolare:

- ha respinto la censura intesa a lamentare che il rigetto dell’istanza di iscrizione nella “ white list ” non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis l. n. 241/1990, evidenziando che il suddetto adempimento partecipativo è estraneo alla struttura inderogabile del procedimento antimafia, anche alla luce dei peculiari interessi pubblici che in esso trovano ricetto;

- ha respinto le censure volte a lamentare l’inconsistenza e l’inattualità degli elementi indiziari addotti dalla Prefettura, evidenziando che “ la Prefettura nel caso di specie ha desunto tale agevolazione da una congerie di elementi che riguardano collegamenti familiari, societari e assunzioni di dipendenti sottoposti a pregiudizio antimafia alcuni dei quali effettivamente risalenti, ma altri riconducibili a vicende molto più vicine nel tempo, come espressamente affermato nell’articolata informazione interdittiva qui impugnata ”, che “ dall’attività istruttoria richiamata erano emerse alcune cointeressenze societarie, in particolare il capitale della società -OMISSIS-spa (proprietaria del 33%del capitale sociale della -OMISSIS-) aveva una stretta correlazione con le società -OMISSIS--OMISSIS- srl e la società SEMAC, nei riguardi delle quali, in virtù di accessi antimafia realizzati nell’ anno 2004 emergevano una serie di indizi rilevanti ai fini antimafia, su cui si è ampiamente da conto sopra e sulla base dei quali venivano emesse le precedenti interdittive ”, che “ nel caso di specie, i predetti episodi, come visto, seppur risalenti nel tempo e complessivamente caratterizzati da intrinseco valore sintomatico e indiziario, si fondono con sopravvenienze successive quali i legami con la -OMISSIS-e l’assunzione di dipendenti controindicati che, lungi dal fornire un quadro complessivo di emancipazione dell’azienda dai condizionamenti criminali, continuano a deporre per la loro persistenza. In particolare rileva la recente vicenda emersa in data 23.3.2020 del subappalto ricevuto dalla -OMISSIS- ( recte , -OMISSIS-) dalla società -OMISSIS-, all’epoca gestita da -OMISSIS-, il quale è stato sottoposto ad O.C.C.C. n.135/2020, eseguita in data 9.6.2020 per il delitto di cui all’art. 416 bis, in quanto parte insieme a -OMISSIS- -OMISSIS- di una associazione di tipo mafioso denominata “clan -OMISSIS-””, che gli “intensi collegamenti con -OMISSIS- ( recte , -OMISSIS-) …non sono elisi dalla successiva risoluzione di tale rapporto contrattuale, presumibilmente disposta nel 2020 per impedire l’adozione della gravata informazione interdittiva ”, che “ tra i motivi posti a fondamento dell’interdittiva gravante sulla -OMISSIS- ( recte , di nuovo, -OMISSIS-) , di cui -OMISSIS- -OMISSIS-(nipote dell’architetto -OMISSIS- -OMISSIS-) è amministratore e socio unico, ha assunto particolare rilevanza il contesto familiare in cui risulta inserito -OMISSIS- -OMISSIS-: in particolare si fa rifermento ai collegamenti con -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, che non sono ascrivibili ad un semplice legame di parentela, ma tendono a strutturarsi in un meccanismo caratterizzato da plurime e intersecate cointeressenze economiche, stratificatesi nel corso degli anni ”, che “ la vicenda relativa alla -OMISSIS-consente di tracciare una linea di continuità dei rapporti tra imprenditori e criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo ”, che “ la misura interdittiva oggetto di contestazione si è fondata anche su altre due vicende giudiziarie, che hanno interessato l’odierna società ricorrente: una per emissione di polveri e l’altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, conclusesi con condanna in sede penale. Si tratta di precedenti che non possono essere considerati isolatamente, ma che in una visione di insieme propria della materia antimafia, concorrono a manifestare la sussistenza di rischi di infiltrazione, componendo un quadro indiziario assolutamente significativo ”, che “ di non minore rilievo sono le vicende, come si accennava, inerenti alcuni dipendenti, che nel periodo 2016/2017, lavoravano in società riconducibili al “gruppo imprenditoriale -OMISSIS-” e per i quali sono emersi indici di collegamento con soggetti vicini al mondo della criminalità organizzata, aggiungendosi così al quadro degli elementi comprovanti il possibile condizionamento mafioso sulla ricorrente. A tal riguardo, non appare in alcun modo rilevante la circostanza cui fa riferimento la ricorrente, secondo cui i suddetti dipendenti sono stati allontanati e non hanno al tempo svolto attività dirigenziali, in quanto “il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva della società, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali, ma che figurino come dei dipendenti, entrati a far patte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, che l’associazione criminale utilizza per controllare o guidare dall’esterno l’impresa nonché dall’assunzione o dalla presenza di lavoratori con precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa. Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: se invece vogliono avere tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti legati al mondo della criminalità”. (Cons. Stato sez. III, 14/09/2018, n.5410) ”, che “ non è sufficiente l’allontanamento dei dipendenti per eliminare la prognosi di condizionamento, atteso che la loro presenza costituisce solo il sintomo palpabile e percepibile di un’infiltrazione criminale che può risiedere nei gangli decisionali ed estrinsecarsi in molteplici scelte che la società incisa può adottare. Ed infatti, la giurisprudenza ha evidenziato che “l’allontanamento di dipendenti dalla società, nell’imminenza e per effetto dell’informativa interdittiva antimafia, in quanto azione necessitata, non ha di per sé alcun effetto di rimuovere il presupposto dell’infiltrazione mafiosa o del pericolo di contaminazione” (Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2019, n.4707) ”, che “ l’adozione di un codice etico e l’individuazione di un professionista incaricato di vigilare sulla sua osservanza non costituiscono elementi decisivi a fronte di un assetto proprietario e gestionale che è rimasto il medesimo negli anni e che vede nell’architetto -OMISSIS- l’elemento di riferimento e di continuità nella proprietà e nella gestione aziendale ”, che, infine, “ non assumono rilievo decisivo gli intervenuti proscioglimenti in alcuni procedimenti penali a carico dell’architetto -OMISSIS- e dei suoi fratelli, atteso che le risultanze dei giudizi penali non hanno, come noto, refluenza diretta sui procedimenti antimafia, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza, “gli elementi posti a base dell’ informativa possono anche essere non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti né di processi penali o addirittura essere già stati oggetto del giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4372). Questo perché, secondo la giurisprudenza, l’accertamento della permeabilità mafiosa, ai fini dell’interdittiva antimafia, prescinde dagli esiti del giudizio penale, eventualmente instaurato, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità, condizionalità o ancillarità tra il giudizio penale e quello amministrativo, rapporto che, se vi fosse, farebbe venir meno l’indubbio valore aggiunto che il diritto della prevenzione assume, seppure sotto l’attento sindacato del giudice amministrativo, quanto agli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa che non costituisce un fatto di reato, ma un evento di pericolo rilevante a fini preventivi” (Cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2019, n. 3904)” (da ultimo questa Sezione, sentenza 29 agosto 2022, n. 5523)” ”.

6. Con il decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale Penale di Napoli, Sezione delle Misure di Prevenzione, ha accolto l’istanza della ricorrente di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis , comma 6, d.lvo n. 152/2011, disponendo l’applicazione della misura per anni 1, sul rilievo – posto a fondamento della prognosi favorevole in ordine al “ riallineamento ” della stessa con i canoni di legalità – che “ in assenza di prova di ulteriori legami, di natura economica o di altra natura, con operatori legati a consorterie camorristiche, a parere di questo Collegio, null’altro si riscontra a dimostrazione di una perdurante contiguità o di una contaminazione mafiosa dell’attività imprenditoriale delle società ricorrenti: allo stato, palese appare l’occasionalità di molti degli elementi patologici individuati, di cui, peraltro, è stata avviata un’opera di revisione ed elisione ”.

7. La suindicata sentenza del T.A.R. costituisce oggetto dell’appello proposto dalla originaria ricorrente, al cui accoglimento si oppongono il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Napoli.

8. Con il decreto n. -OMISSIS-, depositato dalla parte appellante in data 4 agosto 2023, la Sezione per le Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, alla luce della relazione del controllore depositata il 16 dicembre 2022, con la quale si esprime “ parere favorevole al reinserimento delle aziende attinte dalla misura nel circuito dell’economia legale, non essendosi riscontrata alcuna irregolarità nella gestione delle società sottoposte a controllo ”, ha disposto, alla scadenza della misura di controllo giudiziario, la revoca della stessa, non ravvisando “ elementi da cui desumere l’opportunità di prorogare l’attività di controllo, né la necessità di disporre altre misure più invasive ”.

8. Il coacervo di elementi informativi di cui si alimenta la prognosi interdittiva formulata, con il provvedimento impugnato in primo grado, dalla Prefettura di Napoli impone, in chiave ricognitiva, un tentativo di sintesi schematizzante, anche al fine di agevolare la successiva attività decisoria in ordine alle censure demolitrici formulate dalla parte appellante, così da porre in evidenza che esso essenzialmente si fonda:

- sui collegamenti tra la società -OMISSIS- a r.l., di cui è amministratore -OMISSIS- -OMISSIS-, e le società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, delle quali il suddetto è ugualmente amministratore unico e socio unico;

- sui collegamenti tra la società -OMISSIS-, la società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS- S.r.l., essendo la prima (che ha acquistato la relativa quota il 13 luglio 2017 dalla società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l.) e la terza titolari del 33,33% del capitale sociale della società -OMISSIS-;

- sulla sussistenza, a carico della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS- S.r.l., di elementi di controindicazione antimafia, emersi in occasione degli accessi antimafia svolti nel 2004, rappresentati da:

a ) menzione di -OMISSIS- -OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., in due informative di reato del 24 ottobre 1994 e del 13 maggio 1996, la prima per reati finanziari e la seconda per il reato di cui all’art. 416- bis c.p.;

b ) menzione di -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-e socio della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. fino al 2 marzo 1998, in una informativa del 13 settembre 1994, per violazione delle norme sull’IVA, arresto del medesimo in data 18 novembre 1997 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., proposta nei confronti dello stesso in data 19 maggio 2000 per la Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli;

c ) arresto in data 13 maggio 1996 di -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-e socio della -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. fino al 2 marzo 1998, per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., arresto del medesimo in data 18 novembre 1997 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e imposizione allo stesso nel 2004 del divieto di dimora nel Comune di Napoli;

- sui collegamenti tra la -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS--OMISSIS-, germano di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-OMISSIS-” oltre che prestanome di -OMISSIS- e destinatario di provvedimento di sequestro dei beni in data 20 febbraio 1997, e -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato, indicato dai collaboratori di giustizia come affiliato al clan dei “-OMISSIS-” e particolarmente legato a -OMISSIS-, destinatario in data 23 aprile 1998 di provvedimento di sequestro dei beni;

- sulla permanenza del significato indiziario dei suddetti elementi di contiguità, già posti a fondamento della interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., annullata con sentenza n. -OMISSIS-7 sulla scorta della intervenuta assoluzione di -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, alla luce dell’o.c.c. n. -OMISSIS-/2003 GIP dell’8 giugno 2006, riportante intercettazioni eseguite anche in data successiva alla sentenza di assoluzione, le quali rivelano la contiguità di -OMISSIS- -OMISSIS-con soggetti di primo piano del clan -OMISSIS-e del clan dei -OMISSIS-;

- sui collegamenti della società -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. e delle altre società facenti parte del gruppo imprenditoriale della famiglia -OMISSIS- con la società -OMISSIS-S.r.l., gravata da interdittiva antimafia;

- sulla presenza tra i dipendenti delle società del gruppo di soggetti controindicati (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-);

- sui collegamenti dei fratelli -OMISSIS- con il clan camorristico “-OMISSIS-”.

9. Può a questo punto senz’altro procedersi all’esame dei motivi di appello, iniziando da quello con il quale la parte appellante, dopo aver richiamato le censure formulate in primo grado, di cui lamenta la mancata esaustiva considerazione da parte del giudice di primo grado – che si sarebbe limitato a ripercorrere il tracciato argomentativo sotteso all’impugnata interdittiva – contesta l’esito reiettivo che ha interessato la censura intesa a lamentare la mancata attuazione delle garanzie partecipative, ritenendolo non suffragato dalla mera anteriorità del provvedimento prefettizio rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni che hanno recepito il principio partecipativo nella disciplina del procedimento interdittivo, anche alla luce della insussistenza di ragioni di urgenza atte a giustificare l’omissione.

Il motivo non può essere accolto.

Osta alla sua fondatezza, in primo luogo, la circostanza, alla quale il Collegio ritiene di attribuire rilievo dirimente, che il procedimento di aggiornamento dell’originario provvedimento interdittivo non è inquadrabile, per gli effetti applicativi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, quale procedimento “ ad istanza di parte ”, atteso che, anche sulla base della ricostruzione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020 (laddove si afferma che, ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.lvo n. 159/2011, “ l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell’albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell’impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile ”), l’attivazione del procedimento di riesame, in presenza di elementi nuovi astrattamente suscettibili di modificare la prognosi interdittiva posta a fondamento del provvedimento prefettizio, costituisce il frutto doveroso di una iniziativa che la P.A. deve porre in essere ex officio (atteggiandosi conseguentemente, l’istanza di parte, ad atto sollecitatorio non indispensabile ai fini del promovimento del procedimento di riesame).

In ogni caso, deve osservarsi che la pronuncia di questa Sezione n. 1341 del 25 febbraio 2022, che ha ammesso l’applicazione delle garanzie partecipative nel procedimento antimafia (prima della loro istituzionalizzazione per effetto delle modifiche introdotte nel d.lvo n. 159/2011 dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233), attiene, come espressamente in essa affermato, ad “ una fattispecie del tutto peculiare, che - sebbene insensibile, ratione temporis, alle recenti innovazioni in tema di contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia (art. 48 del d.l. n. 152/2021) - interpella un’applicazione calzante, ponderata e razionale dei principi generali in materia di procedimento ”: peculiarità che trova fondamento, come si evince dalla sentenza medesima, nel fatto che “ l’allegazione nel corso procedimentale dei medesimi elementi qui rappresentati dalla società appellata avrebbe offerto elementi potenzialmente utili ad un diverso esito dell’aggiornamento antimafia (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 3913/2016) ” e che l’interdittiva scaturita dal procedimento di riesame “ mette (va) a profitto della sua motivazione una condanna (…) dopo poco annullata (…) e di cui la parte, proprio per effetto della omessa comunicazione ex art. 10 bis, non ha potuto dare conto all’amministrazione ”.

Nella specie, per contro, la parte appellante non pone in evidenza i medesimi – o affini – tratti peculiari, atti ad imporre il contraddittorio preventivo, limitandosi ad invocare l’applicazione del principio del contraddittorio.

Se quindi, secondo la sentenza citata, “ la dialettica tra i soggetti del procedimento costituisce espressione ed effetto di una scelta facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della Prefettura, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011 ” e “ detta interlocuzione, infatti, si realizza nei soli casi in cui il Prefetto competente, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, ritenga utile invitare i soggetti interessati a produrre ogni ulteriore elemento utile a loro disposizione, nella prospettiva di una più accurata ed efficace istruzione del procedimento ”, ritiene il Collegio che non sia dato riscontrare nella specie le “ peculiari circostanze del caso possano rendere la valutazione prefettizia (in ordine allo svolgimento o meno del contraddittorio procedimentale, n.d.e. ) , illogica, immotivata e, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale ” né il superamento del “ punto limite oltre il quale la pretesa compressione delle ordinarie garanzie partecipative non appare ragionevolmente sostenibile ”.

10. Il successivo motivo di appello si propone di scardinare il ragionamento col quale il T.A.R. ha respinto le censure intese a contestare la consistenza e l’attualità degli elementi indiziari addotti dalla Prefettura di Napoli a dimostrazione del paventato pericolo di condizionamento mafioso, anche lamentandone, come si è detto, il carattere, per un verso, asimmetrico (per difetto di esame) rispetto al perimetro delle doglianze formulate in primo grado, per altro verso, integrativo del contenuto motivazionale del provvedimento interdittivo.

11. Prima di esaminare le doglianze della parte appellante, anche nella parte ripropositiva di quelle articolate in primo grado, giova premettere che le peculiari connotazioni della vicenda procedimentale - ovvero, soprattutto, il fatto che il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio rappresenti l’epilogo di una sequenza interdittiva iniziata nel 2007, proseguita nel 2018 e finalmente conclusasi (pur con la intrinseca transitorietà che contraddistingue siffatta tipologia provvedimentale) nel 2021, peraltro punteggiata da due pronunce giurisdizionali – concorrono anche a lineare la cornice entro la quale deve svolgersi l’invocato sindacato giurisdizionale.

Deve infatti osservarsi che laddove, come nella specie, il provvedimento interdittivo scaturisca dall’esito (negativo) di un procedimento di aggiornamento, e la legittimità del provvedimento originario sia stata sanzionata (in modo totale o parziale) dal giudice amministrativo, la richiesta valutazione attualizzata della prognosi interdittiva - così come il relativo scrutinio di legittimità, di cui quel giudice venga nuovamente richiesto - deve essenzialmente incentrarsi (più che sul generico lasso temporale intercorso dal provvedimento oggetto di aggiornamento: nella specie, peraltro, oggettivamente breve e nemmeno invocato, evidentemente proprio per tale ragione, dalla società ricorrente nella sua istanza di aggiornamento) sulla incidenza dei fatti sopravvenuti e dedotti dalla parte sulla permanente tenuta del ragionamento indiziario posto a base del provvedimento originario ed avallato ( recte , nella misura in cui sia stato avallato) dal giudice amministrativo, anche alla luce dei nuovi elementi indiziari raccolti dall’Amministrazione al fine di supportare - ed eventualmente integrare ed arricchire - quel ragionamento.

Da questo punto di vista, invero, non può considerarsi precluso all’Amministrazione di apportare alla prognosi infiltrativa nuovi contributi istruttori e valutativi, dal momento che è la stessa esigenza di aggiornamento ad implicare una revisione, in una prospettiva necessariamente bilaterale (aperta cioè alla considerazione degli elementi favorevoli alla parte quanto di quelli negativi), della valutazione antimafia originaria.

Tale conclusione, del resto, costituisce un corollario del principio di “parità delle armi” che deve caratterizzare, per assicurarne la completezza istruttoria e la più effettiva rispondenza alla realtà dei rapporti tra mondo economico e criminalità organizzata, il procedimento interdittivo, cui è funzionale il potere-dovere dell’Amministrazione di controbilanciare gli elementi favorevoli addotti dalla parte con la sua istanza di aggiornamento con altri di segno potenzialmente contrario, anche eventualmente con effetto neutralizzante delle invocate misure di self-cleaning .

12. Ciò premesso, si è visto che questa Sezione, con la sentenza n. 303/2021, ha per un verso eliso la valenza indiziaria di alcuni degli elementi sintomatici dell’agevolazione mafiosa da parte della società ricorrente indicati dalla Prefettura di Napoli nella sua interdittiva del 2018, per un altro verso avvalorato la prognosi infiltrativa sulla scorta di quelli ritenuti effettivamente espressivi del condizionamento mafioso della medesima società.

In estrema sintesi, appartengono alla prima categoria:

- la segnalazione del 13 maggio 1996 a carico dell’arch. -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto relativa ad una contestazione associativa di carattere “semplice” e non di impronta mafiosa, oltre che priva di seguito, non circostanziata quanto ai fatti e già posta a base della precedente informativa antimafia, annullata dal T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato;

- i richiamati precedenti giudiziari a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, fratelli dell’arch. -OMISSIS-, in quanto superati, con particolare riguardo alla imputazione ex art. 416- bis c.p., dall’assoluzione “ per non aver commesso il fatto ” pronunciata con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato;

- i collegamenti fra le società di cui è socio unico e amministratore unico l’arch. -OMISSIS- e quelle riferibili ai cugini del medesimo, interessate da informative interdittive, non ritenendosi sufficienti, al fine di dimostrarne la rilevanza ai fini antimafia, la circostanza che le diverse società abbiano scelto lo stesso consulente e presso di esso abbiano eletto la propria sede legale.

Sono invece riconducibili alla seconda categoria i seguenti elementi:

- il coinvolgimento dell’arch. -OMISSIS- in due, sia pur risalenti, vicende giudiziarie, una per emissione di polveri e l’altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, conclusesi con condanna in sede penale, letti in correlazione con quello di cui infra;

- l’assunzione alle dipendenze delle società in oggetto (in particolare, della -OMISSIS- dal 2010 al 2013, della -OMISSIS- dal 2008 al 2010 e della -OMISSIS- dal 2015 al 2017) di -OMISSIS-, gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, sottoposto a misura di sorveglianza speciale, figlio di un noto esponente del clan -OMISSIS- e nipote di altro rilevante esponente del medesimo clan, nonché di -OMISSIS- (dipendente della -OMISSIS- a r.l. dal 2016 al 2017), controllato in compagnia di -OMISSIS-, pregiudicato gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990.

13. Giova evidenziare, che, in ordine a tale profilo indiziario (essenzialmente connesso al malaccorto esercizio da parte delle società ricorrenti del loro ius eligendi nei confronti dei dipendenti, senza aver posto in essere i necessari controlli sullo status penale e prevenzionale dei suddetti), la Sezione non ha mancato di osservare che, dovendo il provvedimento impugnato “ essere esaminato alla luce del principio tempus regit actum” ”, non rileva il dedotto allontanamento del dipendente controindicato.

Ebbene, la società ricorrente, con la sua istanza di aggiornamento, ha appunto indicato le misure organizzative atte ad evitare che, attraverso i varchi indicati dalla Prefettura (e ritenuti oggettivamente esistenti dal giudice amministrativo), essenzialmente rappresentati da procedure assunzionali quantomeno “superficiali”, la struttura societaria potesse rendersi nuovamente penetrabile all’influenza criminale: si legge infatti nella suddetta istanza, oltre che dal modello organizzativo predisposto ex d.lvo n. 231/2001, che uno dei settori interessati dalla revisione delle procedure decisionali e gestionali è stato quello delle assunzioni, essendosi previsti, da un lato, l’onere dei candidati di produrre il certificato del casellario e dei carichi pendenti, oltre che una dichiarazione in ordine al mancato coinvolgimento in procedimenti di rilievo ai fini antimafia, dall’altro lato, la trasmissione del nominativo dei candidati medesimi all’UTG, ai fini degli eventuali controlli da parte dello stesso.

In ordine a tale ultimo aspetto, deve quindi osservarsi che la società ricorrente ha introdotto misure, atte a procedimentalizzare le attività assunzionali al fine di garantirne la trasparenza e la correttezza selezione dei dipendenti, meritevoli di attenta considerazione in un’ottica attualizzatrice, come riconosciuto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, con il richiamato decreto n. -OMISSIS-, affermando che “ appare chiaro il carattere dell’occasionalità dell’interferenza mafiosa e la possibile bonificabilità delle imprese ”: occasionalità, del resto, resa evidente dalla durata temporalmente limitata dei rapporti di lavoro “attenzionati” dalla Prefettura di Napoli e dalla assenza in capo ai dipendenti controindicati di effettivi poteri decisionali e/o gestionali nell’ambito aziendale.

E’ vero che alcune di dette misure appaiono oggettivamente contrassegnate da un “eccesso” procedimentale, la cui pratica attuabilità può apparire di primo acchito dubbia (basti pensare alla previsione secondo cui si procederà all’assunzione laddove la Prefettura, cui sia inviata la documentazione relativa al candidato, non risponda entro 7 giorni: quasi che un atto organizzativo di parte possa far sorgere un corrispondente obbligo di controllo in capo all’Amministrazione, peraltro da assolvere entro un termine particolarmente ristretto): esse comunque, complessivamente considerate, risultano funzionali ad adeguare il metodo di assunzione ai canoni di trasparenza e selezione, secondo criteri di affidabilità morale degli interessati, la cui iniziale carenza è stata ritenuta dalla Prefettura (con l’informativa antimafia del 2018) e da questa Sezione (con la sentenza n. 303/2021) sintomatica della permeabilità mafiosa della società ricorrente.

14. Deve tuttavia rilevarsi che l’Amministrazione, nell’affermare che le suddette misure di self cleaning devono ritenersi “ inidonee, dal punto di vista sostanziale, a costituire un effettivo superamento della precedente condizione di permeabilità della società alla criminalità organizzata ”, ha tratto tale conclusione da una valutazione complessiva e coordinata della situazione indiziaria della società ricorrente, ritenuta, per la gravità del grado di coinvolgimento delle società riconducibili ai fratelli -OMISSIS- in collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata, prevalente sul restyling organizzativo da essa posto in essere.

Ebbene, come si vedrà con i rilievi che seguono, sono proprio gli ulteriori elementi indiziari richiamati nell’impugnato provvedimento interdittivo a comporre un quadro sintomatico tuttora ( ergo , alla data di adozione dell’impugnata interdittiva) attuale circa la soggezione della società ricorrente all’influenza criminale, alla luce dei menzionati antecedenti procedimentali e processuali.

La congerie di tali elementi impone una analisi differenziata che ne misuri la valenza interdittiva.

15. Titolarità in capo alla società -OMISSIS- di una quota del capitale sociale della società -OMISSIS- (quota acquistata il 13 luglio 2017 dalla società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l.), insieme alla società -OMISSIS-S.r.l. ed alla società -OMISSIS- S.r.l..

Il suddetto riferimento di carattere societario viene valorizzato dalla Prefettura di Napoli per la sua idoneità a veicolare nei confronti della società ricorrente (oggettivamente componente, con le altre di cui è socio e amministratore unico l’arch. -OMISSIS-, un’unica galassia societaria) le controindicazioni mafiose a carico delle società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., traenti origine dagli accessi antimafia svolti nel 2004.

Ebbene, iniziando dalla società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., la Prefettura di Napoli menziona:

- il fatto che l’arch. -OMISSIS- è considerato in due informative di reato, redatte dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli in data 24 ottobre 1994 ed in data 13 maggio 1996, la prima per reati finanziari e la seconda per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;

- il fatto che -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. fino al 2 marzo 1998, figura in una informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 13 settembre 1994, per violazione delle norme sull’IVA, che il medesimo in data 18 novembre 1997 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere e che in data 19 maggio 2000 è stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli;

- il fatto che -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. fino al 2 marzo 1998, in data 13 maggio 1996 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere, in data 18 novembre 1997 è stato arrestato ai sensi dell’art. 285 c.p.p. ed a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere, con l’informativa n. 162/2004 della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(NA) gli è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Napoli;

- il fatto che -OMISSIS--OMISSIS-, presente al momento dell’accesso nei locali della società, dichiaratosi di essere costruttore edile e cliente della stessa, risulta essere germano di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-OMISSIS-”, ritenuto prestanome di -OMISSIS-, e di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato, indicato dai collaboratori di giustizia come affiliato al clan dei “-OMISSIS-” e particolarmente legato a -OMISSIS-.

Come riconosciuto dalla stessa Prefettura di Napoli, i suddetti elementi sono già stati posti a fondamento della interdittiva emessa nel 2007 nei confronti della società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., ma il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. -OMISSIS-7, passata in cosa giudicata, ne ha statuito l’annullamento in quanto non si era tenuto conto, sul piano motivazionale, dell’assoluzione in sede penale, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-, di -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre, quanto alla presenza di -OMISSIS--OMISSIS- nel sito della cava della società, il medesimo T.A.R. aveva evidenziato che la suddetta circostanza non potesse ritenersi indicativa, “ in assenza di altri elementi indiziari o almeno di valutazioni logico-deduttive plausibili, di un tentativo di condizionamento mafioso in atto ”.

E’ vero che la sentenza di questa Sezione n. 303/2021 precisa che “ il dedotto “superamento” attiene evidentemente all’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis – elemento unicamente valorizzato dalla Prefettura - ma non esclude che i contenuti della sentenza, seppur assolutoria, possano essere considerati, in ordine ai fatti e alle condotte descritte, come rilevanti e significative ai fini antimafia ”: tuttavia, non è idoneo ad integrare la carenza istruttoria e motivazionale evidenziata con la sentenza citata l’assunto, contenuto nel provvedimento interdittivo, secondo cui le suesposte circostanze “ presentano un immutato valore indiziante alla luce dell’o.c.c. n. -OMISSIS-/2003 GIP dell’8 giugno 2006, in cui vengono riportate ulteriori condotte desunte dalle intercettazioni eseguite anche in data successiva alla sentenza di assoluzione che rivelano la contiguità di -OMISSIS- -OMISSIS-con soggetti di primo piano del clan -OMISSIS-e del clan dei -OMISSIS-e segnatamente con -OMISSIS- ”, atteso che non è stato fornito alcun elemento documentale da cui evincere la consistenza e la riferibilità soggettiva di tali “ ulteriori condotte ”.

Quanto invece alla società -OMISSIS- S.r.l., ha evidenziato la Prefettura di Napoli che, in occasione dei suddetti accessi ai fini antimafia, emergevano dati che, “ pur se nell’attualità non appaiono avere una diretta colleganza con l’imprenditore -OMISSIS- -OMISSIS- (…) , tuttavia assumono significatività ai fini antimafia in quanto consentono di tracciare una linea di continuità di rapporti di colleganza tra imprenditori e la criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo ”.

L’interdittiva evidenzia in particolare, a riprova di quella “ linea di continuità, che si è trasposta tra imprenditori che nel tempo sono risultati contigui ad organizzazioni criminali come il clan -OMISSIS-, clan -OMISSIS-e clan dei -OMISSIS- ”, gli elementi di controindicazione acquisiti a carico di -OMISSIS-, socio costitutore della società -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, socio della medesima società, e -OMISSIS-, commercialista della stessa.

Ebbene, a questo riguardo, non può non rilevarsi, nel solco delle allegazioni attoree, che la Prefettura di Napoli non ha tenuto conto della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 7879/2007 (confermata con sentenza di questa Sezione n. 4367 del 19 luglio 2011), con la quale è stato accolto il ricorso della suddetta società - per “ carenza di analisi istruttoria e motivazionale ” - avverso il citato provvedimento interdittivo, sulla scorta del carattere marginale del ruolo rivestito dal dott. -OMISSIS- nell’ambito della società, della assoluzione di -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale di Napoli del 15 maggio 1997, per non aver commesso il fatto e della reiezione da parte del Tribunale di Napoli, Sezione per le Misure di Prevenzione, con sentenza n. -OMISSIS-, della proposta di applicazione di misura preventiva formulata dalla Procura della Repubblica in ragione della “ insussistenza dell’attualità della pericolosità qualificata ”, la cui specifica pertinenza discende, ad avviso del T.A.R., dal fatto che la pronuncia è “ adottata nell’ambito di una valutazione per molti versi analoga a quella antimafia ”.

E’ invero evidente che, laddove la prognosi interdittiva formulata nei confronti di una determinata entità imprenditoriale sia stata ritenuta non adeguatamente suffragata sul piano istruttorio e motivazionale dal giudice amministrativo, e la stessa non sia stata riformulata al fine di emendare il provvedimento originario dei vizi che lo affliggono, essa non può essere utilizzata per farne discendere, secondo lo schema della interdittiva cd. a cascata, conseguenze ostative nei confronti di una società (nella specie, la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. e le altre del medesimo gruppo imprenditoriale) con essa asseritamente collegata.

16. Collegamenti della società -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l. con la società -OMISSIS-S.r.l..

I suddetti collegamenti sono desunti dalla Prefettura di Napoli, sul piano squisitamente imprenditoriale, dal fatto che all’indirizzo di -OMISSIS-, ove ha sede la società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., risultano avere una unità locale la società -OMISSIS-e la -OMISSIS-s.c. a r.l., nonché dal fatto che lungo la strada Provinciale s.n.c., poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle società -OMISSIS- a r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, vi è una strada che di fatto porta al medesimo sito ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”.

Evidenzia altresì la Prefettura di Napoli che soci della -OMISSIS-sono -OMISSIS- -OMISSIS-(90%), anche amministratore unico, e -OMISSIS- -OMISSIS-(1%), e che risultano atti di affitto/comodato d’uso redatti il 24 maggio 2010 e il 31 maggio 2016 tra la stessa, quale cedente, e la -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-(socio per il 5% e amministratore unico) e società -OMISSIS-, socia al 95%, riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (99%) e amministratore unico, -OMISSIS- (socio 1%) e -OMISSIS-.

Quanto alla rilevanza del suddetto collegamento ai fini della veicolabilità infiltrativa, la Prefettura di Napoli evidenzia essenzialmente che la società -OMISSIS-S.r.l., al pari della -OMISSIS--OMISSIS-o S.r.l., è destinataria di misura interdittiva antimafia.

Ebbene, la parte appellante evidenzia essenzialmente che la società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. ha proceduto, in data 6 aprile 2020, a risolvere il contratto di affitto di ramo d’azienda (avente ad oggetto la produzione di conglomerato cementizio) stipulato in data 31 maggio 2016 con la -OMISSIS-e che le relative operazioni di sgombero sono state ultimate in data 20 gennaio 2021.

Essa deduce inoltre la non significatività degli elementi di collegamento tra la società -OMISSIS-e la criminalità organizzata indicati nell’interdittiva che ha colpito la prima.

Ciò premesso, ritiene la Sezione che il suddetto elemento sintomatico sia idoneo a rivitalizzare la prognosi indiziaria posta a fondamento del provvedimento interdittivo oggetto di riesame e ad elidere la rilevanza liberatoria delle misure organizzative illustrate con la relativa istanza di aggiornamento.

Deve preliminarmente osservarsi che, affinché una circostanza sopravvenuta possa ritenersi suscettibile di neutralizzare la valenza indiziaria del rapporto instaurato tra l’impresa ed un soggetto controindicato, essa deve essere idonea a recidere in maniera completa a definitiva quel rapporto, in modo da escludere ogni residua possibilità di contaminazione della prima da parte del secondo.

Inoltre, l’affrancazione dell’impresa dalla possibile influenza di quella controindicata deve derivare da una scelta spontanea della prima, non opportunisticamente dettata dalla volontà di eludere il controllo antimafia e le misure di rigore adottabili all’esito del procedimento interdittivo (o di quello di aggiornamento di precedente informativa ostativa).

Nella specie, deve ritenersi che il contratto di affitto di ramo d’azienda tra la -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS-non rappresenti l’origine del rapporto tra le due imprese né fornisca la cornice entro la quale esso è esclusivamente destinato ad esplicarsi, sì che la sua formale interruzione sia idonea ad impedire ogni possibile influenza della seconda sulla prima, ma, semmai, sia la manifestazione di un rapporto più profondo e duraturo, destinato a permanere pur a seguito della suddetta vicenda risolutoria.

Va in proposito preliminarmente evidenziato che -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1987), amministratore della -OMISSIS-S.r.l., è nipote di -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo è fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- -OMISSIS-, essendo entrambi figli di -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1925).

Che i rapporti tra -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-trascendano il rapporto di affitto innanzi indicato è dimostrato, oltre che dal citato legame parentale, dal fatto che -OMISSIS- -OMISSIS-è socio e amministratore della società -OMISSIS-, la quale, oltre ad essere socia di maggioranza della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., è titolare di quote del capitale sociale della -OMISSIS-, di cui è amministratore unico -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-(e zio di -OMISSIS- -OMISSIS-), unitamente alla -OMISSIS- S.r.l., di cui è amministratore il suddetto -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1987).

Ne risulta delineato un quadro di rapporti caratterizzato dall’intreccio di posizioni societarie che si sovrappongono ai – e traggono alimento dai – legami parentali esistenti tra i soggetti coinvolti, destinato presumibilmente a perdurare anche a seguito di eventuali atti di formale dissociazione e/o allontanamento da parte di taluno di essi (come, ad esempio, la dedotta dismissione delle quote della -OMISSIS-, avvenuta solo nel gennaio 2021, da parte della -OMISSIS- ovvero la menzionata risoluzione del contratto di affitto tra la D.P. Fratelli -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS-S.r.l.): rapporti che, proprio per il loro carattere articolato e multicentrico, costituiscono anche il veicolo più efficace di eventuali contaminazioni di ordine mafioso che si originino da una delle imprese e/o dei soggetti che ne siano partecipi.

Né potrebbe plausibilmente sostenersi che l’amministratore della -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., arch. -OMISSIS- -OMISSIS-, fosse ignaro della contiguità mafiosa della -OMISSIS-S.r.l., atteso che, come si evince dalla interdittiva prot. n. -OMISSIS-del 21 dicembre 2020, emessa nei confronti della seconda, -OMISSIS- -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1987), era gravato da precedenti penali anche per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., di cui, anche in ragione del rapporto di parentela esistente tra i suddetti, -OMISSIS- -OMISSIS-non poteva essere all’oscuro.

Del resto, la stessa parte appellante non spiega le eventuali ragioni di carattere aziendale che hanno determinato la risoluzione del suddetto contratto di affitto, la quale trova invece verosimilmente spiegazione nella recente emersione all’attenzione dell’Amministrazione - in particolare, a seguito dell’accesso antimafia di cui la -OMISSIS-è stata interessata in data 23 marzo 2020 - dei collegamenti tra la stessa e la ditta controindicata -OMISSIS-.

Non si tratta da questo punto di vista, come sostenuto dalla parte appellante, di introdurre elementi estranei al contenuto motivazionale dell’impugnato provvedimento interdittivo né di precludere in via definitiva ad una impresa interdetta di riposizionarsi su un terreno di piena legalità e trasparenza, ma, da un lato, di valutare la rilevanza delle circostanze addotte dalla stessa al fine di inficiare l’attendibilità e l’attualità della prognosi indiziaria formulata dall’Amministrazione con il suo provvedimento interdittivo confermativo, dall’altro lato, di apprezzare l’effettivo valore dissociativo ed emendativo delle condotte allegate con l’istanza di aggiornamento quali indici di emancipazione dal condizionamento mafioso.

Allo stesso modo, non assume peso decisivo il fatto, allegato dalla parte appellante, che il rapporto contrattuale tra la -OMISSIS-e la -OMISSIS- sia antecedente al provvedimento restrittivo che ha colpito -OMISSIS-, amministratore della seconda, e che questa, dal 30 settembre 2020, non può più considerarsi controindicata in quanto sottoposta ad amministrazione giudiziaria, atteso che la contiguità mafiosa della -OMISSIS-viene ricondotta dalla Prefettura, con l’interdittiva che ha colpito quest’ultima, anche al coinvolgimento di -OMISSIS- -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1987), in una indagine penale che ne ha evidenziato i rapporti con esponenti del clan -OMISSIS-e del clan dei -OMISSIS-(come risulta dalla o.c.c.c. n. -OMISSIS-/2003 R.G. G.I.P. dell’8 giugno 2006), mentre la permanente influenza del menzionato -OMISSIS- -OMISSIS-nei confronti della società amministrata dal figlio trova convincente fondamento nel fatto che la sede della società -OMISSIS-è stata trasferita ad un indirizzo coincidente con la residenza del genitore.

17. Per quanto concerne, invece, il riferimento fatto dal provvedimento interdittivo impugnato alla “ documentazione in possesso degli organi di Polizia ” da cui “emergono elementi di interesse risalenti agli anni 2005 e 2012 da cui emergono collegamenti con il clan camorristico “-OMISSIS-””, occorre evidenziare che esso è genericamente formulato, né risultano prodotti nel primo grado di giudizio, nonostante lo specifico ordine istruttorio del T.A.R., i documenti da cui quegli “ elementi di interesse ” si ricaverebbero.

Analoghe osservazioni devono svolgersi con riguardo alle “ dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia ” in cui i fratelli -OMISSIS- verrebbero “ indicati come parte integrante del sodalizio criminoso facente capo al clan camorristico denominato “-OMISSIS- ”, non essendo fornito alcun elemento da cui desumere se le suddette dichiarazioni – del tutto genericamente menzionate quanto a fonte e contenuto – siano state analizzate dal giudice penale, anche al fine di individuarne gli eventuali riscontri, e con quali esiti valutativi.

18. Discende, dai rilievi che precedono (in particolare da quelli sub 16), che correttamente la Prefettura di Napoli ha respinto l’istanza di aggiornamento presentata ai fini liberatori dalla società ricorrente, non essendo le allegate misure di self-cleaning , la cui elaborazione non ha evidentemente tenuto conto di tutti i fattori di contiguità con la criminalità organizzata enucleati dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato (in quanto nitidamente emersi solo successivamente alla suddetta istanza), idonea a dissipare il rischio di condizionamento mafioso cui essa è sottoposta per il tramite di altre imprese appartenenti al gruppo familiare -OMISSIS-.

19. Deve solo aggiungersi che è rimesso alla Prefettura di Napoli valutare l’incidenza sulla attuale validità della prognosi interdittiva dell’esito favorevole del controllo giudiziario al quale si è sottoposta la società appellante, come attestato con il citato decreto n. -OMISSIS- della Sezione per le Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli: esito di cui evidentemente non può tenersi conto nell’ambito del sindacato avente ad oggetto il provvedimento interdittivo, essendo successivo a quest’ultimo.

20. La complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

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