Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-19, n. 202501411

TAR Bari
Ordinanza collegiale
24 ottobre 2023
TAR Bari
Ordinanza cautelare
8 luglio 2022
TAR Bari
Sentenza
16 marzo 2024
CS
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-19, n. 202501411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501411
Data del deposito : 19 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2025

N. 01411/2025REG.PROV.COLL.

N. 04048/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2024, proposto da MA LI DO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Università degli Studi di Bari “ DO MO ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Lucrezia Saracino e dall’Avvocato Simona Sardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

HE CI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



per la riforma

della sentenza n. 349 del 16 marzo 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierna appellante contro il D.R. n. 627 del 23 febbraio 2022, pubblicato sull’albo pretorio online n. 653/2022 del 25 febbraio 2022, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 07/F1 – Scienze e Tecnologie Alimentari e il settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari “ DO MO ”, nonché contro tutti gli atti prodromici e connessi.

visti l’appello principale e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari “ DO MO ” e di HE CI;

visto l’appello incidentale di HE CI,

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante principale, MA LI DO, l’Avvocato Giacomo Valla e per l’odierno appellante incidentale, HE CI, l’Avvocato Luigi Paccione;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’Università degli Studi di Bari “ DO MO ” (di qui in avanti, per brevità, l’Università), con il decreto rettorale n. 2934 del 15 settembre 2021, ha indetto una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie alimentari e il settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti.

1.1. Alla procedura hanno partecipato tre candidati: la prof.SA MA LI DO, il prof. HE CI e la prof.SA Carla Da Porto.

1.2. La Commissione, nominata con il D.R. n. 4627 del 21 dicembre 2021, si è riunita per la prima volta in data 14 gennaio 2022, al fine di definire i « criteri di massima da utilizzare per la valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e per l’accertamento della qualificazione didattica e scientifica nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigente (e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 9 [rectius: art. 7] del bando della procedura valutativa e all’art. 6, comma 1 lettera b), del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240 ».

1.3. Il 28 gennaio 2022, la Commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti di partecipazione dei tre candidati, ammettendoli tutti.

1.4. Nella medesima data, è stata effettuata la valutazione dei titoli selezionati dalla Commissione e delle pubblicazioni di ciascun candidato, nonché la valutazione comparativa dei medesimi (cfr. verbale n. 4).

1.5. All’esito della valutazione comparativa, l’organo valutatore, all’unanimità, ha individuato il prof. HE CI quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di prima fascia per il S.S.D. AGR/15.

1.6. Ha fatto seguito il D.R. n. 627 del 23 febbraio 2022, recante l’approvazione degli atti della procedura.

2. Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la prof.SA DO ha impugnato gli esiti della procedura e tutti gli atti connessi e/o prodromici.

2.1. Nel contestare gli esiti della selezione la ricorrente principale – ed è questo in estrema sintesi il contenuto del gravame – ha lamentato che la Commissione, nella predeterminazione dei criteri, non abbia né stabilito un punteggio massimo ad essi corrispondente né li abbia graduati; ha dedotto, poi, che non sarebbero stati considerati alcuni criteri che, se previsti, le avrebbero consentito di superare il concorrente e, infine, ha contestato in modo puntuale le ragioni della prevalenza del controintereSAto.

2.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l’Università e il controintereSAto, prof. CI, per chiedere la reiezione del ricorso.

2.3. Il controintereSAto, « nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’On.le Tar Bari ritenga che l’art. 1 del Bando di concorso, alla voce standard qualitativi, obblighi la Commissione esaminatrice a predeterminare i criteri di valutazione in pedissequa fedeltà all’intero testo degli artt. 3 e 4 del DM n. 344/2011 », ha impugnato la detta clausola con ricorso incidentale condizionato.

2.4. Con il ricorso per motivi aggiunti, la prof.SA DO ha poi impugnato, oltre agli atti già gravati con il ricorso principale, la nota prot. n. 49384 del 24 febbraio 2023, avente ad oggetto il riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentato nonché la nota prot. n. 2951 del 31 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente.

2.5. I motivi aggiunti e la domanda di accesso attengono, specificatamente, ad un profilo di illegittimità già delineato nel ricorso principale, rappresentato dal titolo di coordinatore di corso di laurea magistrale (IDEAS) dal 2020, dichiarato dal vincitore che – in tesi della ricorrente principale in prime cure – non sarebbe valutabile.

3. Con la sentenza n. 349 del 16 marzo 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale, con condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite.

3.1. Ad avviso del primo giudice, in primo luogo, per un migliore inquadramento generale dei termini delle questioni ed ancor prima del complessivo tenore curriculare di ciascuno dei due canditati, è utile rimandare agli allegati del verbale n. 3, dove vengono compiutamente – e con una scheda di dettaglio – descritti i profili dei due candidati coinvolti nell’odierna controversia.

3.2. Dalla comparazione dei due curricula emerge in modo piano, secondo il Tribunale, la maggiore maturità complessiva del candidato prescelto che ha iniziato il proprio percorso didattico (sia pure a titolo di attività didattica integrativa) nel 1991 a fronte di quello della odierna ricorrente, di circa un decennio più recente.

3.3. Al dato temporale si aggiunge una generale maggiore robustezza delle attività e dei titoli vantati del controintereSAto.

3.4. Così descritto in termini panoramici il profilo di entrambi, il Tribunale è paSAto all’esame di dettaglio delle singole censure.

4. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la illegittimità dei criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare, per avere la Commissione – in tesi– omesso, da un lato, di contemplare alcuni di quelli di massima previsti dalla normativa di settore; dall’altro la graduazione ed il peso ponderale di quelli stabiliti.

4.1. Ella ha reclamato anche la previsione un punteggio con riferimento ai singoli elementi da valutare e ha invocato, in sostanza, una sorta di “ griglia di valutazione ”, con assegnazione di punteggi alfanumerici nell’ambito di un limite minimo e massimo.

4.2. In particolare, sarebbero stati ingiustificatamente omessi alcuni dei parametri – a suo dire – neceSAri quali:

- l’esito della valutazione da parte degli studenti (art. 3, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);

- la partecipazione alla commissione istituita per gli esami di profitto (art. 3, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);

- la interdisciplinarietà scientifica (art. 4, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);

- la valutazione della produzione scientifica in relazione ai risultati raggiunti (art. 6 Regolamento di Ateneo);

- ulteriori parametri indicati a p. 6 del ricorso.

4.3. La doglianza è stata ritenuta infondata dal Tribunale.

4.4. La normativa di settore (art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010) impone di « formulare un motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l’eventuale profilo, …secondo i criteri generali previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum, dei titoli dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in relazione alla originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, ala diffusione all’interno della comunità scientifica ».

4.5. Non sarebbe prevista, dunque, né la graduazione dei criteri né l’attribuzione, per ciascuno di essi, di un parametro numerico, ma un motivato giudizio che è incontestatamente stato espresso.

4.6. Neppure sarebbe pertinente il precedente citato in ricorso dalla ricorrente, attinente a diversa tipologia di procedura selettiva.

4.7. Nemmeno sarebbe fondato l’ulteriore profilo di censura: la previsione degli ulteriori criteri invocati dalla ricorrente (l’esito della valutazione da parte degli studenti; la partecipazione alla commissione istituita per gli

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