Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-20, n. 202205029
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 05029/2022REG.PROV.COLL.
N. 06225/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2016, proposto dal signor P L, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato M R G in Roma, via Pasubio 2,
contro
il Ministero della difesa, la Direzione Generale del personale, lo Stato Maggiore dell’Esercito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,
nei confronti
del signor Giulio Macari, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma - Sezione I, n. 2275 del 19 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente il bando di concorso per titoli per il reclutamento di 24 sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito italiano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, della Direzione Generale del personale, dello Stato Maggiore dell’Esercito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Cristiana Loreti in sostituzione dell’avvocato M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 9508/2015, integrato da motivi aggiunti per meglio precisare le censure precedentemente articolate, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor P L (unitamente ai signori Giuseppe Fiorillo e Lucio Presutti), ex Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano, aveva chiesto quanto segue:
- l’annullamento dei seguenti atti:
a ) del bando di concorso, per titoli, datato 18 maggio 2006, pubblicato nella G.U. 4° serie speciale, n. 39 del 23 maggio 2006, per il reclutamento di 17 sottotenenti in spe del ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito italiano;
b ) della graduatoria con cui sono stati nominati i vincitori del concorso datato 10 giugno 2005 e pubblicato nella G.U. 4° serie speciale, n. 48 del 17 giugno 2005, per il reclutamento di 24 sottotenenti in spe del ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito italiano;
c ) dei decreti di nomina degli ufficiali vincitori del concorso;
- la declaratoria del diritto all’arruolamento in servizio permanente, ruolo speciale, “ Arma dei Trasporti e dei Materiali ” dell’Esercito Italiano.
2. A sostegno del ricorso avevano evidenziato, in punto di fatto, che, per problemi di “ contenimento della spesa pubblica ”, erano esclusi dalla nomina ad ufficiale, ruolo speciale, in servizio permanente dell’E.I. quando invece, in loro vece, l’Amministrazione saturava i posti in organico ricorrendo al ruolo dei marescialli, e avevano quindi dedotto che dette ragioni non potevano giustificare che i Marescialli fossero nominati al loro posto; lamentavano, inoltre, il mancato scorrimento della medesima graduatoria di merito a fronte dell’indizione avvenuta l’anno seguente, una volta venute meno le ragioni di contenimento della spesa, di una nuova procedura concorsuale per le stesse figure professionali.
3. Costituitasi l’Amministrazione ministeriale, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione I bis ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha richiamato la giurisprudenza di seconde cure, secondo cui “ deve essere correttamente valorizzato il profilo della specialità della disciplina di settore laddove prevede una specifica cadenza periodica delle procedure concorsuali, come quella in esame e, come tale, incompatibile con l’invocato obbligo di scorrimento, proprio perché la periodicità del concorso mira, “a garantire una provvista del personale attingendo ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo in conseguenza della maturazione dei requisiti selettivi previsti ””.
5. Avverso tale pronuncia il signor L ha interposto appello, notificato il 20 luglio 2016 e depositato il 28 luglio 2016, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-8), così rubricato: erroneo rigetto del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti per essere illegittimi gli atti impugnati, sotto il profilo della lesione della posizione di vincitore di pubblico concorso non immesso in servizio, in violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi comunitari di ragionevolezza e di proporzionalità nonché per eccesso di potere e per difetto assoluto di motivazione. Omesso esame di un capo o punto del gravame in violazione dell’art. 112 c.p.c.
In particolare l’appellante ha dedotto che il T.a.r. sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere esaminato la censura di illogicità e contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione che, dopo il venir meno delle ragioni di contenimento della spesa, ha indetto nuovi concorsi negli anni 2005 e 2006 invece di utilizzare la graduatoria nella quale l’appellante figurava come vincitore dopo il superamento