Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-17, n. 201200846
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N. 00846/2012REG.PROV.COLL.
N. 04765/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4765 del 2007, proposto da:
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Studiosperini s.r.l., Lorenzoni Franco, SOA Servizi di Taricco Marco e Aime Danilo e C. s.a.s., Collalti Claudia, ditta individuale, Q Key srl, Di Esse Team srl, Multiconsulenze s.a.s. di Celeste Ferdinanado &C., Tecnoquality s.r.l., Studio Iovine, Macroazienda s.r.l., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Calabrese e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Domenico Chelini, 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, 2 marzo 2007, n. 1921, resa tra le parti, concernente modalità di svolgimento dell'attività promozionale all'esercizio di attività, con la quale era stata annullata la determinazione del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 6 aprile 2006, n. 3.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 gennaio 2012 il consigliere A P e uditi per le parti l’avvocato De Portu e l’avvocato dello Stato D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, ha adottato quattro sentenze, tutte depositate in data 2 marzo 2007, con la seguente numerazione: 1921, 1922, 1923 e 1924.
Le predette sentenze hanno annullato il medesimo provvedimento, ossia la determinazione del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 6 aprile 2006, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2006, avente ad oggetto “attività promozionale all’esercizio dell’attività di attestazione”.
Le sentenze nn. 1921, 1922 e 1923 sono state impugnate con ricorsi in appello iscritti nel registro generale rispettivamente ai nn. 4765/2007, 4763/2007 e 5266/2007.
Non risulta proposto appello avverso la sentenza 2 marzo 2007, n. 1924, con la conseguenza che è passata in cosa giudicata e l’annullamento della determinazione del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 6 aprile 2006, n. 3 – che si riverbera in modo risolutivo anche sulla presente controversia - è divenuto definitivo.
L’annullamento di atti di carattere generale come quello impugnato in primo grado, limitativi dell’attività dei soggetti destinatari del provvedimento ha infatti efficacia erga omnes.
La scelta di proporre appello, da parte di una pubblica amministrazione, è un atto libero, ma le conseguenze del mancato esercizio di una siffatta manifestazione del diritto di difesa non possono che ricadere sull’amministrazione acquiescente.
Il ricorso in esame risulta pertanto improcedibile perché il suo accoglimento non potrebbe in ogni caso paralizzare gli effetti della sentenza inoppugnata 2 marzo 2007, n. 1924 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.