Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202407480
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 07480/2024REG.PROV.COLL.
N. 08137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8137 del 2022, proposto da
Associazione nazionale paracadutisti d’Italia – sezione territoriale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , A T, N T, R M F, F G, A L, A B, A Z, P P, G G, G D F, R C, S L, S P, B P, D A, R C, rappresentati e difesi dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Papi Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa e Stato maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato maggiore della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nazario Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8733/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G G, Ministero della difesa, Enac e Stato maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Nardocci, Ciardo in sostituzione di Papi Rea e Nardella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento dell’Enac 5 marzo 2021 n. 26 – P, recante revoca dell’autorizzazione n. 30 del 12 luglio 2019, “ con cui è stata autorizzata l’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica nel rispetto delle specifiche prescrizioni ivi riportate ” e atti connessi.
2. L’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia (di seguito: “Associazione”) – sezione di Roma e i signori in epigrafe indicati, iscritti alla stessa, hanno impugnato il suddetto provvedimento, chiedendo altresì la condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti.
3. Con motivi aggiunti sono stati gravati gli stessi atti deducendo ulteriori doglianze e chiedendo altresì l’annullamento delle “note ENAC-PROT-03/06/2021-0062177-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062183-P, ENACPROT-03/06/2021-0062187-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062178-P”.
4. Il Tar Lazio - Roma, con sentenza 27 giugno 2022 n. 8733, ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere.
5. La sentenza è stata appellata con ricorso n. 8137 del 2022.
6. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituiti l’Enac, il Ministero della difesa, lo Stato Maggiore dell’Esercito, nonché il signor G G, già intervenuto ad opponendum in primo grado.
7. All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
9. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità della domanda proposta in primo grado, fondate su profili diversi rispetto a quello di seguito scrutinato (afferente all’interesse a ricorrere di parte appellante, già ricorrenti in primo grado) e del ricorso in appello (e di eventuali domande nuove in esso contenute).
10. Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, non potendo quindi accogliere le richieste istruttorie formulate dalle parti (neppure dovendo quindi scrutinare la relativa opposizione), atteso quanto contenuto nei documenti già depositati e l’esito (in rito) della controversia.
11. Da ultimo si rileva, in via pregiudiziale, la genericità, e quindi l’inammissibilità, dell’eccezione dedotta con memoria 20 giugno 2024 da Enac, laddove si deduce, senza ulteriore specificazione, “ l’irricevibilità ed inutilizzabilità dei documenti prodotti in entrambi i giudizi dall’interveniente, nella misura in cui si tratta di documenti non nuovi e ciò non di meno, non depositati in I grado ”.
La parte non ha infatti indicato gli specifici documenti ai quali si riferisce il rilievo, facendo piuttosto riferimento a due giudizi e a documenti prodotti in secondo grado, non nuovi e non depositati in primo grado, così offrendo parametri di determinabilità degli stessi che non consentono di perimetrare l’oggetto dell’eccezione con un adeguato connotato di certezza e serietà processuale.
12. Con il ricorso in appello è impugnata la statuizione del Tar di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
12.1. Il Tar ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse e legittimazione a ricorrere.
Dall’inammissibilità del ricorso introduttivo il Tar ha fatto discendere altresì “ l’inammissibilità, per le medesime causali, dei motivi aggiunti nella parte che con essi vengono solo dedotte ulteriori doglianze avverso lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ”.
Il giudice di primo grado ha poi ritenuto “ del pari inammissibili ” i motivi aggiunti “ nella parte in cui estendono l’impugnazione anche alle determinazioni Enac del 3 giugno 2021 ”, sul rilievo “ dell’assenza nelle determinazioni da tale ente assunte il 3 giugno 2021 della natura provvedimentale ”.
12.2. L’appellante si è concentrato sulla statuizione di inammissibilità, censurando alcuni profili della relativa motivazione.
Secondo l’appellante, infatti, “ laddove la sentenza impugnata abbia inteso circoscrivere l’attività di interesse militare dell’ANPdI ai soli lanci (col paracadute emisferico) effettuati da velivoli militari e così escludere da essa quelli effettuati da velivoli civili, essa è evidentemente errata e meritevole di riforma ”.
In particolare è stata censurata la “ statuizione di inammissibilità per difetto di interesse ” in quanto “ contrasta con qualunque significato della sentenza che non sia quello (invero facilmente desumibile dal suo contesto complessivo) di ritenere del tutto inefficaci nei confronti dell’ANPdI i provvedimenti da questa impugnati ”. A tal fine vengono svolte considerazioni relative ad un asserito vizio di ultrapetizione in quanto “ una siffatta statuizione sarebbe peraltro gravemente errata, anzitutto perché non riferibile ad alcuno dei motivi di ricorso ”, ad un asserito contrasto con il decreto ministeriale n. 467-T del 1992 e il regolamento Enac del 2015, nonché la circolare n. 1400/563 del 27 marzo 1990.
12.3. Si rileva innanzitutto che l’interesse di parte appellante si appunta sullo svolgimento dell’attività “ aviolancistica di interesse militare ”. A tale ultimo riguardo lo Statuto dell’Associazione, delineandone i fini, enuclea il perimetro nell’ambito del quale può manifestarsi l’interesse a ricorrere, stabilendo che l’Associazione “ è l’unico ente che cura la disciplina, in ambito civile e su tutto il territorio nazionale, l’attività paracadutistica avente interesse militare ”, nell’effettuazione della quale “ si attiene alle norme emanate rispettivamente dal: Ministero della Difesa per quelle d’interesse militare ” (art. 4 dello Statuto).
12.4. Enucleato l’interesse dell’appellante, si rileva che risulta rilevante, ai fini della decisione (di rito), il profilo del contenuto dei provvedimenti impugnati, al fine di valutare l’interesse dell’appellante alla relativa decisione.
Risulta invece recessivo l’aspetto soggettivo degli stessi e, in particolare, la competenza dell’Enac, che, peraltro, è delineata dall’art. 2 l’art. 2 del d. lgs. n. 250 del 1997, in base al quale la stessa esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell’Aviazione civile (del Ministero dei trasporti) ed in particolare provvede, fra l’altro, alla “ regolamentazione tecnica ” e all’attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché alla tenuta dei registri e degli albi “ nelle materie di competenza ” (con le dovute conseguenze sulla revoca qui gravata, avente la portata di cui infra ).
Neppure è pertinente il profilo dell’ultrapetizione rispetto ai motivi dedotti in quanto la pronuncia di inammissibilità non necessariamente deve essere fondata sugli argomenti spesi nell’ambito dei motivi di impugnazione in quanto, costituendo una decisione di rito, prescinde dallo scrutinio nel merito degli stessi.
12.5. Precisato quanto sopra, la disciplina del paracadutismo è contenuta, in attuazione dell’art. 731 del codice della navigazione, così come modificato dalla legge n. 213 del 1983, nel d.P.R. n. 566 del 1988, recante “ Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 ”.
Il d.P.R. n. 566 del 1988 prevede, in termini generali, che le attività di volo e quelle connesse direttamente al volo, e specificamente, per quanto di interesse in questa sede, l'esercizio dell'attività di paracadutista, sono subordinate al possesso della