Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-02-03, n. 201400397

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-02-03, n. 201400397
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400397
Data del deposito : 3 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01848/2013 AFFARE

Numero 00397/2014 e data 03/02/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013




NUMERO AFFARE

01848/2013

OGGETTO:

Ministero della Difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa sospensiva, dal Sottotenente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (CRI) in cong. C G avverso il giudizio di “non preso in esame” per l’avanzamento al grado superiore.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 41399 del 21/03/2013 con il quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolo' Pollari;


Premesso:

Il Sig. Campo Giovanni è stato nominato Sottotenente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (CRI), Ruolo Speciale, in data 07.11.2005. In data 06.04.2012, ha ricevuto la lettera prot. n. 1031.12/XII del 14.03.2012 del XII Centro di Mobilitazione di Palermo, con il quale gli veniva comunicato l’inserimento nell’elenco degli ufficiale dichiarati “non presi in esame” per il quadro di avanzamento 2009, “in quanto non in possesso del requisito di cui all’art. 1656 del D.Lgs. n. 66/2010”. Il suddetto articolo, in particolare, al comma IV, prevede che “Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione”.

Avverso il suddetto provvedimento - la lettera prot. n. 1031.12/XII del 14.03.2012 del XII Centro di Mobilitazione di Palermo – il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, facendo presente, in particolare, di “non essere stato contattato dal XII Centro di Mobilitazione Croce Rossa Italiana – Corpo Militare a svolgere il servizio di prima nomina”.

L’Amministrazione, con propria relazione, ritiene preliminarmente il ricorso inammissibile poiché “il ricorso appare genericamente rivolto avverso il provvedimento senza indicare alcun vizio di legittimità dal quale l’atto sarebbe affetto”.

Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato.

In particolare, l’Amministrazione fa presente che l’art. 32 del R.D. n. 484/36 – ora riportato testualmente nell’art. 1656 del Codice dell’Ordinamento militare – prevede che “dopo l’ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell’Associazione”.

Nella fattispecie, il Sottotenente Campo, avendo maturato nel 2009 i prescritti quattro anni di anzianità nel grado di Sottotenente, è stato posto in valutazione per l’avanzamento al grado superiore, ai sensi degli artt. 74 e 75 del R.D. n. 484/36 (attuali artt. 1684 e 1685 del Codice dell’Ordinamento militare). Allorquando il XII Centro di mobilitazione CRI di Palermo, preposto a formulare il giudizio di primo grado, nell’accertare il possesso dei requisiti necessari all’avanzamento, ha riscontrato di non poter disporre di elementi in ordine all’assolvimento delle funzioni inerenti al grado di Sottotenente, ha ritenuto di non pronunciare alcun giudizio di merito ed ha inserito il nominativo del candidato nell’elenco degli Ufficiali non presi in esame, così come previsto dall’art. 79 del R.D. n. 484/36 (attuale art. 1690 del Codice dell’Ordinamento militare).

L’Amministrazione, poi, ritiene del tutto ininfluente la circostanza che il ricorrente non sarebbe mai stato contattato dal XII Centro di Mobilitazione Croce Rossa Italiana, riferendosi, in particolare, al parere n. 3138/2004 emesso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza del 08.03.2005, secondo il quale “il requisito di cui al citato art. 32 è un requisito oggettivo e la sua mancanza, quali che siano le ragioni che l’hanno determinata, impedisce che il candidato all’avanzamento sia preso in esame”.

Considerato:

Si ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero riferente, atteso il fatto che il ricorso si manifesta evidentemente infondato.

Questa Sezione ritiene che le considerazioni svolte nel merito da parte dell’Amministrazione possano essere condivise.

Nello specifico, l’art. 32 del R.D. n. 484/36 (ora riportato testualmente nell’art. 1656 del Codice dell’Ordinamento militare) prevede che “dopo l’ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell’Associazione”.

Orbene, in relazione alla circostanza che il ricorrente non sarebbe mai stato contattato dal XII Centro di Mobilitazione Croce Rossa Italiana, deve precisarsi che “il requisito di cui al citato art. 32 è un requisito oggettivo e la sua mancanza, quali che siano le ragioni che l’hanno determinata, impedisce che il candidato all’avanzamento sia preso in esame” (parere n. 3138/2004 emesso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza del 08.03.2005).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi