Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-25, n. 201203060

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-05-25, n. 201203060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203060
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07022/2005 REG.RIC.

N. 03060/2012REG.PROV.COLL.

N. 07022/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7022 del 2005, proposto da:
D'Anna Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. G D G, con domicilio eletto presso G D G in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. E B, G T, con domicilio eletto presso Gianmarco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per l'ottemperanza

della sentenza del

CONSIGLIO DI STATO :

Sezione V n. 03350/2005, resa tra le parti, avente ad oggetto RIAMMISSIONE IN SERVIZIO;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia e Tarallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con sentenza di questa Sezione in data 23 giugno 2005, n. 3350, veniva accolto l’appello proposto dall’avv. Gennaro D’Anna, già dipendente del Comune di Napoli nel ruolo legale, per l’annullamento della delibera giuntale n. 6496 del 21 dicembre 1994, con cui era stata respinta la sua istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 19, della legge n. 537/1993, dopo il collocamento a riposo con decorrenza 30 novembre 1993. Con tale pronuncia veniva quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione dei conseguenti emolumenti.

1.1 Vana essendo risultata la diffida ad adempiere notificata in data 9 luglio 2005 al Comune soccombente, l’avv. D’Anna proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato, che veniva accolto con la decisione di questa Sezione del 7 febbraio 2006, n. 504. Pertanto la civica amministrazione veniva condannata a dare esecuzione alla sentenza di cognizione nel termine di 30 giorni e, per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, veniva contestualmente nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta , con incarico di provvedere in via sostitutiva.

1.2 Con successivo incidente di esecuzione (in data 27 novembre 2007) il ricorrente lamentava che a distanza di quasi due anni dalla citata pronuncia di accoglimento dell’azione esecutiva il diritto riconosciuto dal titolo non era stato ancora soddisfatto.

Si doleva in particolare del fatto che nonostante un iter amministrativo complesso (con i seguenti passaggi: delibera della Giunta comunale di Napoli del 13 luglio 2006, n. 3462 e delibera del Consiglio comunale di Napoli del 31 luglio 2006, n. 32;
atto del 31 ottobre 2006;
nota del Comune di Napoli n. 4056 del 28 maggio 2007;
lettera del 26 settembre 2007 del dott. A R, dirigente della Prefettura delegato dal commissario ad acta;
nota INPS – Fondo Lazio n. 0061100 del 15 novembre 2007) erano nondimeno rimaste insoddisfatte le sue pretese.

Con la decisione in data 20 ottobre 2008, n. 5108 questa Sezione accoglieva l’incidente di esecuzione, dichiarando errato il conteggio degli emolumenti per il periodo dal dicembre 1993 al 15 agosto 2003, stabilendo il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera sino al 15 agosto 2005, e conseguentemente condannando il Comune resistente al pagamento delle somme a tale titolo dovute ed a regolarizzare la posizione lavorativa sul piano contributivo.

1.3 Dalla mancata esecuzione del precetto contenuto in quest’ultima pronuncia scaturiva un ulteriore incidente di esecuzione, deciso da questa Sezione con la sentenza del 3 dicembre 2009, n. 7585, nella quale, a fronte della contestazione dell’avvocato D’Anna sui conteggi relativi agli emolumenti stipendiali e relativi accessori e della doglianza circa la mancata corresponsione delle somme liquidate dal commissario ad acta , si invitata quest’ultimo a fornire chiarimenti e documentazione al riguardo.

Disposto l’incombente istruttorio, con sentenza del 16 giugno 2010, n. 3799 la Sezione condannava l’amministrazione comunale a corrispondere l’indennità di funzione dirigenziale spettante in relazione alla posizione di ruolo del ricorrente ed a provvedere alla relativa regolarizzazione sul piano contributivo, mandando alle parti di verificare l’esatto conteggio delle spettanze dovute in considerazione dell’indebita percezione della pensione per il periodo interessato dalla ricostruzione della carriera lavorativa dovuta per effetto del giudicato.

1.4 Poiché nemmeno questa statuizione conduceva all’integrale soddisfazione delle pretese dell’avv. D’Anna quest’ultimo promuoveva un ulteriore incidente di esecuzione, sul quale la Sezione disponendo una verificazione degli importi ancora da corrispondere, incaricando dell’incombente la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli (ordinanza n. 6062 del 16 novembre 2011).

Depositata da quest’ultima la relazione all’udienza dell’8 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla base della relazione depositata dal verificatore la domanda dell’avvocato D’Anna risulta fondata nei limiti di quanto segue:

- il credito a titolo di differenze retributive tuttora dovute ammonta ad € 67.833,57 ed al pagamento di tale somma va condannato il Comune di Napoli;

- dai conteggi allegati alla relazione risulta infatti che tale somma è stata ottenuta in conformità a quanto stabilito da questa Sezione nella pronuncia interlocutoria n. 3799/2010, sia per quanto concerne il periodo computato sia per il riconoscimento dell’indennità di funzione dirigenziale nella misura parimenti colà fissata;

- inoltre, all’udienza dell’8 maggio 2012 è comparso il patrono del Comune di Napoli che non ha contestato la correttezza del conteggio;

- nella memoria del ricorrente in data 30 aprile 2012 questi evidenzia fondatamente come sulla somma come sopra determinata, in quanto corrispondente alla retribuzione netta, debbano essere versate le ritenute previdenziali e fiscali, ai corrispondenti enti pubblici creditori (Inps ed Agenzia delle Entrate), al cui pagamento va quindi condannata l’amministrazione resistente;

- per le stesse considerazioni svolte con riguardo alla sorte capitale, deve essere accolta la domanda volta alla condanna del Comune resistente al pagamento degli accessori su di esso maturati, vale a dire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quantificati dal verificatore al 15 agosto 2005 rispettivamente in 40.295,93 e 8.504,23 euro;

- correttamente l’avv. D’Anna sostiene che le somme dovute a tale titolo debbano essere computate, stante la loro funzione compensativa, sino all’effettivo pagamento;

- pertanto il Comune deve essere condannato a pagare tali somme sulla base dei criteri già osservati dal verificatore per il periodo sino al 15 agosto 2005 e ribaditi da ultimo dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 13 ottobre 2011, n. 18;

- in particolare, nella citata decisione si è data continuità al principio di diritto alla stregua del quale gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito retributivo, escludendo qualsiasi cumulo, per cui: a) gli interessi legali sono dovuti sull’importo nominale della sorte capitale, dalla data della maturazione di ciascun rateo fino all’adempimento tardivo, e le somme da liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze, senza che gli interessi possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi;
b) la rivalutazione deve essere calcolata sull’importo nominale dei singoli ratei e va computata con riferimento all’indice di rivalutazione monetaria vigente al momento della decisione senza ulteriore rivalutazione;

- fondata è anche la domanda di condanna del Comune di Napoli alla corresponsione della somma di € 82.238,73, pari ai ratei di pensione versati all’avvocato D’Anna successivamente al suo collocamento a riposo e quindi divenuti indebiti in conseguenza dell’accertamento del suo diritto alla riammissione in servizio;

- a questo riguardo, il ricorrente ha debitamente comprovato la spettanza di tale somma a mezzo della produzione in giudizio della nota dell’Inps, sede di Napoli – Vomero, in data 11 aprile 2011, con la quale l’istituto previdenziale ha comunicato l’indebito pensionistico nella misura di cui sopra, contestualmente richiedendone la restituzione;

- in base ad altra nota del medesimo istituto, e precisamente quella di prot. n. 73053 del 28 marzo 2012, parimenti versata agli atti di causa, deve essere emessa un’ulteriore statuizione di condanna a carico del Comune odierno resistente, dovendo lo stesso provvedere al versamento al medesimo Inps della somma di € 15.597,10, a titolo di costituzione della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia a favore del ricorrente per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1996, come stabilito dalla Sezione nella sentenza n. 3799/2010 al punto 13 della motivazione.

2. Va ancora dato atto che il ricorrente ha formulato domanda di condanna dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La domanda è meritevole di accoglimento in forza della chiarezza del titolo giudiziale da cui scaturisce il presente giudizio di ottemperanza e dall’ingiustificata durata di quest’ultimo a causa della colpevole inerzia dell’amministrazione soccombente. La condanna ai sensi della citata norma del codice del processo assolve infatti precipuamente alla funzione di rafforzare il vincolo derivante dalle statuizioni contenute nel giudizio di cognizione ed essa appare tanto più opportuna nel presente giudizio, visto il comportamento sinora tenuto dal Comune di Napoli.

Pertanto, va fissata la somma, che pare equa, di 100 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento in favore del ricorrente delle somme come sopra stabilite a partire dal quindicesimo successivo alla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, alla notifica della presente sentenza.

3. In punto spese del giudizio, liquidate in dispositivo, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.

4. Infine, richiamate le considerazioni poc’anzi svolte, il Collegio reputa di trasmettere la presente pronuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

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